Cass. pen., sez. V, sentenza 22/03/2023, n. 12099
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Testo completo
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: TA AT PE, nato a [...], il [...];
avverso la sentenza del 9/11/2020 della Corte d'appello di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Nicola Lettieri, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore dell'imputato avv. Giovanni Vaccaro, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e in via pregiudiziale il rinvio della trattazione del ricorso ai sensi dell'art. 85 d.lgs. n. 150/2022.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Palermo ha confermato la condanna di TA AT per il concorso nel reato di furto pluriaggravato di energia elettrica.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando tre motivi.
2.1 Con il primo, che si articola in tre distinti rilievi, deduce l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità con riguardo all'acquisizione di alcune intercettazioni effettuate in altro procedimento penale, censura già avanzata in appello, ma alla quale sarebbe stata fornita una motivazione carente. A detta del ricorrente occorre innanzitutto rilevare la tardività della richiesta del pubblico ministero di acquisire la prova, immotivatamente avvenuta solo all'ultima udienza precedente la chiusura del dibattimento e non invece con le modalità di cui all'art. 468, comma 4-bis c.p.p., trattandosi di captazioni già note alla parte pubblica. In tal modo si sarebbe consumata una lesione del diritto al contraddittorio e di quello dell'imputato di accedere ad un rito alternativo. Ancora, lamenta l'errata applicazione dell'art. 270 c.p.p. in relazione al divieto di trasmigrazione dei risultati delle intercettazioni tra procedimenti qualora in quello ad quem non sia contestato un reato per cui sia previsto l'arresto in flagranza, come nel caso di specie, posta l'insussistenza dell'aggravante di cui all'art.625, comma 2 c.p., sia che si guardi al momento della richiesta di acquisizione avanzata dal pubblico ministero, in cui già l'istruttoria aveva fatto emergere l'assenza di qualunque violenza sulle cose, sia che si tenga conto della successiva pronuncia di primo grado, la quale l'avrebbe implicitamente esclusa. Ugualmente disattese apparirebbero poi le previsioni di cui