Cass. pen., sez. III, sentenza 07/06/2023, n. 24374
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da O S, nato a Lagonegro il 02/11/1973 avverso l'ordinanza del 15/11/2022 della Corte d'appello di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere A M A;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale P G, che ha concluso chiedendo che l'ordinanza impugnata sia annullata con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 15 novembre 2022, la Corte d'appello di Potenza ha rigettato l'istanza di restituzione nel termine per proporre appello avverso la sentenza del 19 gennaio 2010 del Tribunale di Lagonegro proposta dall'imputato.
2. Avverso l'ordinanza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo di doglianza, la violazione dell'art. 175 cod. proc. pen. e vizi della motivazione. Più precisamente - sostiene la difesa - non appare chiaro da quale circostanza la Corte territoriale abbia ricavato che esisterebbe una comunicazione formale veicolata dalla Argenta SOA s.p.a e ricevuta dall'O né da quali elementi abbia potuto ipotizzare che detta società avrebbe consegnato all'odierno ricorrente copia della sentenza contumaciale di condanna. Per la difesa, la notizia dell'esistenza di una non
udita la relazione svolta dal consigliere A M A;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale P G, che ha concluso chiedendo che l'ordinanza impugnata sia annullata con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 15 novembre 2022, la Corte d'appello di Potenza ha rigettato l'istanza di restituzione nel termine per proporre appello avverso la sentenza del 19 gennaio 2010 del Tribunale di Lagonegro proposta dall'imputato.
2. Avverso l'ordinanza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo di doglianza, la violazione dell'art. 175 cod. proc. pen. e vizi della motivazione. Più precisamente - sostiene la difesa - non appare chiaro da quale circostanza la Corte territoriale abbia ricavato che esisterebbe una comunicazione formale veicolata dalla Argenta SOA s.p.a e ricevuta dall'O né da quali elementi abbia potuto ipotizzare che detta società avrebbe consegnato all'odierno ricorrente copia della sentenza contumaciale di condanna. Per la difesa, la notizia dell'esistenza di una non
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