Cass. civ., sez. V trib., sentenza 07/05/2021, n. 12133
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
to la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 26254/2010 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;- ricorrente -contro Iseppi Roberto & Co. Snc, rappresentata e difesa dall'Avv. R M e dall'Avv. F A, con domicilio eletto presso il primo, in Roma, via delle Milizie n. 1, giusta procura speciale in calce al ricorso;- con troricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 62/8/09, depositata il 16 settembre 2009. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 10 dicembre 2020 dal Cons. G F T. Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale G G, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Udito l'Avv. dello Stato B T, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. FATTI DI CAUSA L'Agenzia delle entrate impugna per cassazione, con un motivo, la decisione della CTR della Toscana che, confermando la sentenza di primo grado, aveva ritenuto l'intervenuta decadenza dell'Ufficio per l'iscrizione a ruolo della maggiore Iva non pagata a seguito di dichiarazione integrativa del contribuente ex art. 49, I. n. 413 del 1991, operata oltre il termine previsto dall'art. 57, d.P.R. n. 633 del 1972. La contribuente resiste con controricorso. Con istanza del 14 giugno 2017 la società ha dato atto di aver aderito alla definizione delle liti pendenti, ai sensi dell'art. 11, comma 1, d.l. n. 50 del 2017, convertito con modificazioni, dalla I. n. 96 del 2017, e, per l'effetto, ha chiesto la sospensione del giudizio ai sensi del successivo art. 11, comma 8, d.l. cit., sicché la causa è stata rinviata a nuovo ruolo. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Va dato atto, preliminarmente, che la contribuente non ha dato corso alla domanda di definizione agevolata della controversia, non avendo depositato né copia della domanda di definizione, né del versamento degli importi dovuti o della prima rata, come imposto dall'art. 10 d.l. n. 50 del 2017. 1.1. Sempre in via preliminare è infondata l'eccezione di tardività del ricorso, dovendosi identificare, per il notificante, in virtù del principio di scissione degli effetti della notificazione, il momento rilevante in quello di avvio della procedura di notificazione e non in quello di effettivo ricevimento dell'atto da parte del destinatario, rilevando eventuali irregolarità relative al luogo della consegna solo ai fini della validità della notificazione stessa (nella specie comunque ininfluenti attesa l'avvenuta tempestiva costituzione).
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi