Cass. civ., sez. I, sentenza 10/04/2013, n. 8693

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In tema di società per azioni, la possibilità di riscuotere il dividendo delle azioni richiede - in conformità a quanto previsto dall'art. 4 della legge n. 1745 del 1962 (tuttora applicabile ove si tratti di società non ammesse alla gestione accentrata e per titoli concretamente emessi) - il necessario possesso del titolo sulla base di una serie continua di girate o di una procedura di "transfert". Ne consegue che, ove il titolo sia stato ceduto prima della riscossione del dividendo già maturato, quest'ultimo può essere incassato - restando estranea la società agli eventuali accordi tra acquirente e venditore in ordine all'attribuzione del dividendo - solo dall'acquirente del titolo e non più dal cedente, senza che assuma alcun rilievo il fatto che, al momento dell'esigibilità del credito, il venditore risultasse iscritto nel libro dei soci.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 10/04/2013, n. 8693
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8693
Data del deposito : 10 aprile 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

O T A 8693/13 1 C I F I N U O T U B I R T N O C Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN

NOME DEL POPOLO ITALIANO

Dividendi azionari. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 24767/2006 PRIMA SEZIONE CIVILE Cron.8693 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. 1491 Dott. S S - Presidente - Ud. 28/02/2013 - Consigliere Dott. FABRIZIO FORTE PU Dott.

SERGIO DI AO

Rel. Consigliere - Consigliere Dott. GIACINTO BISOGNI Consigliere Dott. G M ha pronunciato la seguente # SENTENZA sul ricorso 24767-2006 proposto da: SIGMA S.P.A. (c.f. 01590580443), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

VELLETRI

21, presso l'avvocato P F, rappresentata e difesa dall'avvocato D B G, giusta procura a margine del ricorso;
2013 w ricorrente - 348 contro A I S.P.A. (c.f. 00848700159), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO DELLA

GANCIA

5, presso l'avvocato U S, rappresentata e difesa dall'avvocato S P, giusta procura in calce al controricorso; controricorrente avverso la sentenza n. 245/2005 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 15/04/2006; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/02/2013 dal Consigliere Dott. SERGIO DI AO; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. F SRRENTINO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Presidente del Tribunale di Ascoli Piceno, su istanza della s.p.a. Sigma, ingiungeva alla s.p.a. Alcatel Italia il pagamento della somma di lire 52.360.000=, quale corrispettivo residuo di una fornitura di materiale elettronico avvenuta il 4 maggio 1992, con scadenza del pagamento al 3 luglio 1992. La società ingiunta proponeva opposizione, eccependo la compensazione del proprio debito con il maggior credito di lire 70.000.000 vantato a titolo di dividendo in virtù della deliberazione in data 27 aprile 1989 dell'assemblea della s.p.a. Sigma, della quale essa H opponente aveva detenuto una partecipazione azionaria sino al 2 luglio 1992. In via riconvenzionale la s.p.a. Alcatel chiedeva la condanna della s.p.a. Sigma al pagamento della differenza tra gli importi dei crediti. Con sentenza del 17 novembre 2004 il Tribunale di Ascoli Piceno revocava il decreto ingiuntivo e condannava la s.p.a. Sigma al pagamento della somma di lire 17.640.000=. La s.p.a. Sigma proponeva appello che la Corte di Ancona rigettava con sentenza del 15 aprile 2006, osservando, per quanto ancora interessa, che: 1) la disposizione (art. 4, comma secondo, della legge n. 1745/1962) che prevede l'esibizione dei titoli perché l'azionista, ancorchè già iscritto nel libro soci, possa esigere il pagamento del dividendo è strumentale al procedimento di imposizione 3 tributaria e non stabilisce una regola di incorporazione del diritto agli utili nel titolo azionario. Pertanto, la perdita del possesso delle azioni, per effetto della cessione della partecipazione azionaria, non influisce sulla titolarità del diritto agli utili già attribuiti; tale diritto, infatti, una volta entrato nel patrimonio dell'azionista rimane del tutto svincolato dall'ulteriore possesso del titolo;
2) il credito della s.p.a. Alcatel non era inesigibile, come sostenuto dalla s.p.a. Sigma, poiché il dividendo relativo all'esercizio 1988 non era oggetto assunto dalla s.p.a. Sigma e dai suoi soci,dell'impegno tra i quali la s.p.a. Telettra, poi divenuta s.p.a. Alcatel, in occasione di un finanziamento concesSO Mobiliare Italiano e in adesione alla dall'Istituto deliberata dallo stesso Istituto in data 8 richiesta 1989 - «а non effettuare distribuzioni né a settembre valere sul capitale netto rilevato al 31 dicembre 1988, né sugli utili 1989-1990-1991». In particolare, secondo la Corte di appello l'impegno faceva riferimento alla distribuzione di utili e non al pagamento di utili già distribuiti, regolando attività sociali future e non anche passate. Il termine "capitale netto" non poteva essere interpretato secondo precostituiti criteri giuridici e, ai 1369 C.C., doveva ritenersi comesensi dell'art. comprensivo delle sole riserve disponibili. In senso contrario non rilevava il fatto che la s.p.a. Alcatel avesse richiesto il pagamento solo nel dicembre 1992, considerato che non risultava la durata dell'impegno a non distribuire e che probabilmente lo stesso aveva una durata 3) non eradecennale pari a quella del finanziamento; incompatibile con la volontà di avvalersi della compensazione e non integravano, per difetto di univocità, gli estremi di una rinunzia tacita alla compensazione né il fatto che l'Alcatel a fronte di una fornitura di merce pari 女 a

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