Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 03/05/2019, n. 11644

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 03/05/2019, n. 11644
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11644
Data del deposito : 3 maggio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente ORDINANZA C sul ricorso iscritto al n. 7425/2014 R.G. proposto da Comune di Zevio, rappresentato e difeso dall'Avv. P R e dall'Avv. A G, con domicilio eletto in Roma, viale Bruno Buozzi 102;

- ricorrente -

contro

M S, rappresentata e difesa dall'Avv. T L, con domicilio eletto in Roma, viale Parioli 43;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Venezia, Sez. dist. di Verona, n. 89/21/13, depositata il 28 agosto 2013. Letta la memoria depositata da parte ricorrente;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 gennaio 2019 dal relatore D C. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO M S ha impugnato con più ricorsi cinque avvisi di accertamento relativi all'ICI per gli anni dal 2007 al 2009, sostenendo di avere versato l'imposta sulla base dei valori determinati dal Comune di Zevio, ai sensi dell'articolo 59 del d.lgs. n. 446 del 1997, con uria determina dirigenziale del 2007 e due delibere di Giunta comunale del 2008 e del 2009. La Commissione tributaria provinciale di Verona, nel contraddittorio delle parti, riuniti i ricorsi, con sentenza n. 165/3/12, li ha respinti. M S ha proposto appello. La Commissione tributaria regionale di Venezia, Sez. dist. di Verona, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 89/21/13, ha accolto il gravame. Il Comune di Zevio ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. M S ha depositato controricorso. Il Comune di Zevio ha depositato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il Comune di Zevio lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 5, comma 5, d.lgs. n. 504 del 1992, 52 e 59, lett. g), d.lgs. n. 446 del 1997, e 48 d.lgs. n. 267 del 2000 poiché il giudice di secondo grado avrebbe errato nel ritenere che il potere impositivo del medesimo Comune fosse stato limitato dalla determina dirigenziale del 2007 e dalle delibere di Giunta comunale del 2008 e del 2009 summenzionate. La doglianza è fondata. In tema di ICI, l'adozione della delibera, prevista dall'articolo 59 del d.lgs. n. 446 del 1997, con la quale il Comune determina periodicamente per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili se, da un lato, delimita il potere di accertamento dell'ente territoriale qualora l'imposta sia versata sulla base di un valore non inferiore a quello così predeterminato, dall'altro, non impedisce allo stesso, ove venga a conoscenza o in possesso di atti pubblici o privati dai quali risultano elementi sufficientemente specifici in grado di contraddire quelli, di segno diverso, ricavati in via presuntiva dai valori delle aree circostanti aventi analoghe caratteristiche, di rideterminare l'imposta dovuta (Cass., Sez. 5, n. 4605 del 2018). Infatti, le delibere in questione non hanno natura imperativa, benché integrino una fonte di presunzioni dedótte da dati di comune esperienza ed utilizzabili dal giudice quali indici di valutazione anche con riferimento ad annualità anteriori a quella della loro adozione (Cass., Sez. 6-5, n. 3757 del 2014;
Cass., Sez. 5, n. 15555 del 2010). In particolare, esse svolgono una funzione analoga a quella dei cosiddetti studi di settore, costituenti una diretta derivazione dei "redditometri" o "coefficienti di reddito e di ricavi" previsti dal d.l. n. 69 del 1989, convertito in legge n. 154 del 1989, ed atteggiantisi come mera fonte di presunzioni hominis, vale a dire supporti razionali offerti dall'amministrazione al giudice, paragonabili ai bollettini di quotazioni di mercato o ai notiziari Istat, nei quali è possibile reperire dati medi presuntivamente esatti (Cass., Sez. 6-5( n. 15312 del 2018;
Cass., Sez. 5, n. 11171 del 2010). Del tutto coerente con questo orientamento è la decisione n. 21764 del 2009, posta a fondamento della sentenza impugnata, la quale, in realtà, si caratterizza solo perché concerne una situazione nella quale è il privato a contestare l'applicazione dei valori minimi stabiliti dall'amministrazione. Se ne ricava che il giudice di appello non poteva affermare che, in presenza "della denuncia di un valore corrispondente a quello indicato nella Delibera, il Comune non può procedere all'accertamento, realizzando, in tal modo lo scopo espressamente previsto dalla norma". Infatti, ben poteva il Comune di Zevio accertare il maggior valore imponibile ai fini ICI dei terreni in esame sulla base di atti notarili di compravendita di immobili ubicati nella stessa zona di destinazione urbanistica.
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