Cass. civ., SS.UU., sentenza 22/05/2012, n. 8071
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La sentenza del giudice amministrativo, impugnata di fronte alle Sezioni Unite, deve essere esaminata nell'intero contesto dell'iter argomentativo svolto, non potendo estrapolarsi singole espressioni contenute nella decisione, le quali, seppure di per se stesse (nel loro senso letterale) appaiano esprimere singolarmente una qualche ingerenza nel merito amministrativo o nella valutazione tecnica, devono comunque essere lette nel contesto complessivo della decisione stessa, non potendo la verifica dell'osservanza, da parte del giudice amministrativo, dei limiti (esterni) nella valutazione di congruità e logicità della motivazione dell'atto e della non ingerenza della scelta tra le diverse opzioni valutative essere incentrata soltanto su singole espressioni, o addirittura parole, estrapolate dal contesto argomentativo della decisione.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA PA - Primo Presidente f.f. -
Dott. ADAMO Mario - Presidente di Sez. -
Dott. SALMÈ Giuseppe - Consigliere -
Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere -
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere -
Dott. CAPPABIANCA Aurelio - Consigliere -
Dott. NOBILE Vittorio - rel. Consigliere -
Dott. MORCAVALLO Ulpiano - Consigliere -
Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 16420/2010 proposto da:
LI EA LO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI VAL GARDENA 3, presso lo studio dell'avvocato DE ANGELIS Lucio, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ZITO ALBERTO, per delega in calce al ricorso;
IL GI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ELEONORA DUSE 5/G, presso lo studio dell'avvocato PROTTO MARIANO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SICA RC, per delega a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
TA RC, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI 180, presso lo studio dell'avvocato SANINO Mario, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARIO BASSANI, per delega a margine dei controricorsi;
- controricorrente -
e contro
COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA COMPARATIVA AD UN POSTO DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO DI PRIMA FASCIA PER IL SETTORE SCIENTIFICO MEDD/33 - MALATTIE DELL'APPARATO LOCOMOTORE - FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'UNIVERSITÀ DELL'INSUBRIA, CHERUBINO LO, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA;
- intimati -
avverso la decisione n. 8248/2009 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 17/12/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/03/2012 dal Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE;
uditi gli avvocati Lucio DE ANGELIS, Alberto ZITO, Mario BASSANI, Mariano PROTTO;
udito il P.M., in persona dell'Avvocato Generale Dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
TT MA, professore associato presso l'Università di Milano Bicocca nella materia "malattie dell'apparato locomotore", partecipava alla procedura di valutazione comparativa per titoli indetta dall'Università degli Studi dell'Insubria, per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia presso la facoltà di Medicina e chirurgia nel settore della detta materia.
All'esito della procedura, con decreto del Rettore n. 411 del 2002, venivano approvati gli atti della commissione giudicatrice e dichiarati idonei i professori AT RG e IL AL PA e non idoneo il prof. TT. Il prof. AT veniva quindi nominato professore di prima fascia presso l'università dell'Insubria.
Il prof. TT impugnava davanti al TAR per la Lombardia tutti gli atti della procedura di concorso e l'atto di nomina del prof. AT.
il Con sentenza n. 1960 del 2006 il TAR accoglieva il ricorso e annullava gli atti impugnati, giudicando irragionevole la valutazione negativa della commissione giudicatrice sulla particolare specializzazione del prof. TT nel settore della chirurgia della mano e contraddittoria quella, pure resa dalla commissione, di scarsa rilevanza dell'attività svolta all'estero. Con nota del Rettore n. 16331 del 2006, in ottemperanza della sentenza, veniva riconvocata la commissione giudicatrice. La sentenza del TAR veniva appellata con separati ricorsi dei professori AT e IL AL e dell'Università dell'Insubria, con domanda cautelare di sospensione. Il Consiglio di Stato, dopo aver accolto la domanda di sospensione dell'impugnata sentenza, ritenendo prevalente nelle more del giudizio di merito l'interesse pubblico alla preservazione del consolidato assetto organizzativo, con sentenza della Sez. 6^ n. 4635 del 2007, respingeva gli appelli.
Successivamente il Rettore, non avendo approvato gli atti della valutazione nel frattempo svoltasi il 14-11-2006, stante la sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado, con nota n. 17423 del 2007, disponeva la rinnovazione della procedura di valutazione, con l'invito a tener conto di quanto statuito dal Consiglio di Stato, e, con decreto n. 12454 del 2008, accettava le dimissioni dalla commissione del presidente prof. Cherubino, provvedendo quindi, con decreto n. 12656 del 2008, alla sua sostituzione con il prof. GI e alla conferma dei restanti componenti della commissione.
Con decreto rettoriale n. 13793 del 2008, venivano infine approvati gli atti del concorso con dichiarazione di idoneità dei professori AT e IL AL e, con delibera del Consiglio di Facoltà dell'11-11-2008, veniva disposta la chiamata del prof. AT come professore di ruolo di prima fascia, per il S.S., MED/33- Malattie dell'apparato locomotore, dall'1-12-2008. Gli atti della detta rinnovata procedura (dalla conferma dei restanti componenti della commissione fino alla chiamata del prof. AT), venivano quindi impugnati dal prof. TT, con ricorso n. 64 del 2007 e con motivi aggiunti, dinanzi al TAR per la Lombardia. Il controinteressato prof. AT proponeva ricorso incidentale subordinato all'accoglimento del ricorso principale. Il TAR, con sentenza n. 3502 del 2009, accoglieva il ricorso, unitamente ai motivi aggiunti, e respingeva l'istanza risarcitoria ed il ricorso incidentale disponendo, per l'effetto, l'annullamento degli atti impugnati.
Con ricorso n. 4220 del 2009 il prof. AT chiedeva
l'annullamento della sentenza di primo grado con domanda cautelare di sospensione dell'esecuzione.
Il prof. TT si costituiva depositando memorie. L'Università degli Studi dell'Insubria ed il Prof. IL AL, proponevano, ciascuno, appello incidentale chiedendo l'annullamento della sentenza di primo grado.
Depositate dalle parti ulteriori memorie, il Consiglio di Stato - Sez. 6^, con sentenza n. 8248 depositata il 17-12-2009, respingeva gli appelli, principale e incidentale, con la conferma della sentenza di primo grado nei termini di cui in motivazione.
In sintesi il Consiglio di Stato, in primo luogo affermava che, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza di primo grado, "non vi è nell'ordinamento, salvo il diverso caso della concomitante violazione della normativa sulla formazione dell'organo, un principio o norma generale per cui a seguito dell'annullamento giurisdizionale di atti si debba procedere, per ciò solo, al mutamento del titolare dell'organo che li ha adottati al fine della loro rinnovazione" e che "un tale obbligo, comportante nella specie la modifica della composizione di una commissione giudicatrice di un concorso pubblico, può perciò soltanto scaturire da una pronuncia del giudice a seguito della valutazione di condizioni specifiche connesse allo svolgimento della vicenda dedotta in giudizio".
In ordine, poi, alla rinnovata procedura comparativa, il Consiglio di Stato osservava che dalla precedente sentenza n. 4635 del 2007, doveva conseguire "la integrale rinnovazione della valutazione con la sola esclusione dei vizi rilevati in sentenza quali ragioni necessarie dell'annullamento dell'atto, individuati, nella specie, nella valutazione in termini negativi della specializzazione raggiunta dal prof. TT e nella minore considerazione della sua attività all'estero". La procedura rinnovata, andava pertanto esaminata "nel quadro dell'effetto conformativo del giudicato come prima precisato e secondo il contenuto proprio del sindacato giurisdizionale in materia, consistente nella verifica della conformità a norma del procedimento e della ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità delle valutazioni tecniche formulate, fermo il limite del loro contenuto di merito", il tutto alla luce della normativa di riferimento (D.P.R. n. 117 del 2000, art. 4). In particolare, quindi, il Consiglio di Stato rilevava che la valutazione della produzione scientifica e del curriculum del prof. TT non risultava "svolta compiutamente" per varie carenze valutative sotto vari profili, come specificato in motivazione, e concludeva che la formazione del giudizio dato sul candidato TT, "pur nel passaggio da discreto a buono, presentava modalità simili a quelle assunte nella precedente procedura", così rilevando "tra i due giudizi una valutazione analogamente non adeguata, della connessa, peculiare esperienza del candidato nella tecnica della chirurgia della mano al fine della complessiva considerazione del suo curriculum, risultando inoltre reiterata la carente valutazione dell'attività svolta all'estero, già censurata" nella precedente sentenza n. 4635 del 2007, "in cui si era rilevata la minore considerazione di tale attività".
In tali sensi il Consiglio di Stato riteneva che la procedura in oggetto doveva essere annullata e rinnovata integralmente, dovendosi inoltre innovare "la composizione della commissione giudicatrice" "al fine di assicurare condizioni oggettive di imparzialità trattandosi, in questo caso, della terza tornata concorsuale cui sarebbero altrimenti preposti i membri già componenti delle commissioni operanti per le due precedenti ed essendosi altresì riscontrata, come visto, inosservanza del giudicato nel quadro della seconda di tali valutazioni".
Per la cassazione di tale sentenza il prof. IL AL ha proposto ricorso con quattro motivi.
Anche il prof. AT ha proposto ricorso, con sei motivi. Il prof. TT, dal canto suo, ha resistito ai ricorsi con rispettivi controricorsi.
Gli altri intimati non hanno svolto alcuna attività difensiva. Infine i proff. IL AL, AT e TT hanno depositato ciascuno una