Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/02/2023, n. 07892
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FERNANDES MASSIMO nato a NAPOLI il 27/10/1970 avverso l'ordinanza del 18/07/2022 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere L V;
lette le conclusioni del PG, in persona del sostituto Procuratore S P, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e del decreto di sequestro preventivo emesso dal Tribunale di Napoli il 6 luglio 2022.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 18 luglio 2022/ il Tribunale di Napoli - in funzione di giudice del riesame ex art. 324 cod. proc. pen. - ha respinto l'appello cautelare proposto da M F avverso il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, dell'autovettura AUDI A2 targata CB797ZG disposto dal Tribunale di Napoli in composizione monocratica il 6 luglio 2022. Il sequestro - disposto ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. - era stato chiesto dal pubblico ministero a seguito della sentenza di condanna del 7 giugno 2022, con la quale F era stato ritenuto responsabile dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni ed era stata disposta la confisca del veicolo adoperato per commettere quei reati ai sensi dell'art. 213, comma 4, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto tempestivo ricorso il difensore dell'imputato, lamentando violazione di legge per essere stata applicata la misura cautelare reale prevista dall'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. ai fini dell'esecuzione di una sanzione amministrativa, quale è la confisca prevista dall'art. 213, comma 4, cod. strada.
3. Il
lette le conclusioni del PG, in persona del sostituto Procuratore S P, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e del decreto di sequestro preventivo emesso dal Tribunale di Napoli il 6 luglio 2022.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 18 luglio 2022/ il Tribunale di Napoli - in funzione di giudice del riesame ex art. 324 cod. proc. pen. - ha respinto l'appello cautelare proposto da M F avverso il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, dell'autovettura AUDI A2 targata CB797ZG disposto dal Tribunale di Napoli in composizione monocratica il 6 luglio 2022. Il sequestro - disposto ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. - era stato chiesto dal pubblico ministero a seguito della sentenza di condanna del 7 giugno 2022, con la quale F era stato ritenuto responsabile dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni ed era stata disposta la confisca del veicolo adoperato per commettere quei reati ai sensi dell'art. 213, comma 4, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto tempestivo ricorso il difensore dell'imputato, lamentando violazione di legge per essere stata applicata la misura cautelare reale prevista dall'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. ai fini dell'esecuzione di una sanzione amministrativa, quale è la confisca prevista dall'art. 213, comma 4, cod. strada.
3. Il
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