Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/10/2018, n. 27164
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In tema di giurisdizione dei giudici italiani nei confronti di soggetti stranieri, nella materia di illeciti civili, ai sensi dell'art. 5, n. 3, del regolamento CE n. 44 del 2001 (e già dell'art. 5, n. 3, della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968), deve aversi riguardo al "luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto", che - come precisato da CGUE, 11 gennaio 1990, C-220/88 e 16 luglio 2009, C-189/08 - è quello in cui è sorto il danno, cioè il luogo in cui il fatto causale, generatore della responsabilità da delitto o da quasi delitto, ha prodotto direttamente i suoi effetti dannosi nei confronti della vittima immediata, dovendosi avere riguardo non solo al "luogo dell'evento generatore del danno", ma anche al "luogo in cui l'evento di danno è intervenuto" e non rilevando invece il luogo dove si sono verificate o potranno verificarsi le conseguenze future della lesione del diritto della vittima. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha affermato la giurisdizione del giudice italiano sulla domanda risarcitoria avanzata da un'emittente radiofonica italiana nei confronti di un'omologa slovena, operante su una frequenza diversa, per le illecite interferenze, provenienti dall'impianto della convenuta sito in Slovenia, con il segnale irradiato dall'impianto dell'attrice in Italia, ivi essendosi verificata la lesione del diritto di questa).
Sul provvedimento
Testo completo
27 164/ 18 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: RESPONSABILITA' GIOVANNI MAMMONE - Primo Presidente - CIVILE GENERALE ANGELO SPIRITO Presidente Sezione - Ud. 11/09/2018 - - Presidente Sezione - PU FELICE MANNA -> R.G.N. 14057/2016 - Consigliere - ROSA MARIA DI VIRGILIO hon 27164 Rep. DOMENICO CHINDEMI Consigliere - CI. Consigliere - FABRIZIA GRI Consigliere - A GUSTI ANTONELLO COSENTINO Consigliere - ANTONIO PIETRO LAMORGESE - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 14057-2016 proposto da: RADIO CENTERB D.O.O., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 107, presso lo studio dell'avvocato G G, rappresentata e difesa dagli avvocati B R e P F;
- ricorrente -
395 -78
contro
RADIO DANCE DI STEFANO MARASSI & C. S.A.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA C. FRACASSINI 4, presso lo studio dell'avvocato A N, rappresentata e difesa dagli avvocati MICHELE LUZZATTO, P G e F V;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 717/2015 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 30/11/2015. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/09/2018 dal Consigliere ANTONIO PIETRO LAMORGESE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale LUCIO CAPASSO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati Maria Romeo per delega degli avvocati Barbara Rudolf e Giorgio Gelera e Felice Vaccaro.
FATTI DI CAUSA
1.- La Radio Dance, emittente radiofonica italiana operante in ambito locale, con sede a Trieste, ha ottenuto dal Tribunale di Trieste tutela cautelare e, nel successivo giudizio di merito, la condanna della Radio Center, emittente slovena con sede in Ljubljana, al risarcimento dei danni, in conseguenza di indebite interferenze radiofoniche provenienti da un impianto di quest'ultima sito in Slovenia, integranti molestia, spoglio e concorrenza sleale, che pregiudicavano e in alcune zone annullavano la ricezione dei programmi nel bacino di utenza di riferimento dell'attrice.
2. La Corte d'appello di Trieste, con sentenza del 30 novembre 2015, ha rigettato il gravame della Radio Center e, in particolare, i motivi riguardanti sia il difetto di giurisdizione del giudice italiano, in favore del giudice straniero, per le ragioni indicate in altra sentenza della medesima Corte, la quale aveva evidenziato la necessità di Ric. 2016 n. 14057 sez. SU - ud. 11-09-2018 -2- avere riguardo al luogo ove era avvenuta la lesione del diritto della vittima, a norma dell'art. 5, n. 3, del Regolamento CE n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, sia la prova delle interferenze e della loro imputabilità alla convenuta;
ha giudicato irrilevanti questioni estranee all'ambito privatistico del rapporto dedotto in causa, come quelle relative al possesso da parte delle due emittenti di titoli abilitativi rilasciati dalle rispettive autorità nazionali (concernenti frequenze diverse, Radio Dance 93,900, Radio Center 93,800) e alla cooperazione tra gli Stati nella regolamentazione delle frequenze radio transfrontaliere, riguardando la controversia la tutela del possesso di frequenza radio «da tempo e con anteriorità» utilizzata dall'attrice;
infine ha rigettato il motivo riguardante la denunciata assenza di una situazione di concorrenzialità tra le due emittenti, invece configurabile in concreto. 3.- Avverso questa sentenza la Radio Center ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, cui si è opposta la Radio Dance con controricorso e memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.- Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato il difetto di giurisdizione dei giudici italiani, i quali si sarebbero attribuiti poteri giurisdizionali di cui erano sforniti, avendo pronunciato sentenza nei confronti di una società straniera fuori dei casi previsti dalla legge, in luogo del giudice competente che era quello della Slovenia (a Tinjan) ove era