Cass. pen., sez. V, sentenza 23/07/2020, n. 22055

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 23/07/2020, n. 22055
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22055
Data del deposito : 23 luglio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IN CE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 31/07/2019 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;
Igteté/sentite le conclusioni del PG

PAOLA FILIPPI

Il Proc. Gen. conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore L'Avv. MARIO ETTORE ANGELO ROTONDO si riporta ai motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con atto a firma degli avv.ti Rotondo è proposto ricorso per Cassazione nell'interesse di IN CO avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del Riesame, che ha, in parziale accoglimento dell'appello del IN, fissato in mesi otto la durata della misura cautelare interdittiva della sospensione dall'esercizio di pubblico ufficio ( precisamente dello svolgimento delle funzioni di appartenenti all'arma dei carabinieri, applicata dal G.i.p. del Tribunale Castrovillari con ordinanza del 29 giugno 2019 al ricorrente in relazione al reato di cui agli artt. 81, 476 commi 1 e 2 cod. pen., per avere nelle predette funzioni formato in tutto o in parte false denunce di documenti di circolazione con riferimento alle denunce, complessivamente in numero di 10, presentate dai soggetti specificamente indicati nella provvisoria incolpazione, nel periodo compreso tra il 4 febbraio 2016 e il 9 febbraio 2018).

2. Con esso si articolano quattro motivi.

2.1. Con il primo motivo si eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario rispetto a quello militare in relazione alla falsa applicazione degli articoli 13, 20 e segg. Del codice di rito e degli articoli 220, 261, 260, 263, 264 del codice penale militare di pace, nonché difetto ed illogicità della motivazione. In particolare, non si condivide che si sia esclusa la giurisdizione dell'autorità giudiziaria militare sul presupposto che ai fini della sussistenza di quest'ultima occorre la qualità di militare sia del soggetto attivo sia di quello passivo, situazione che non si rinviene nella fattispecie in esame così come non si rinviene la connessione tra reati comuni e reati militari in quanto unica è l'imputazione rivolta al IN. Ed invece, trattandosi di un appartenente alle forze armate e precisamente all' arma dei carabinieri competenti a decidere sono il Procuratore della Repubblica militare e il Tribunale militare di Roma relativamente ai reati commessi in Calabria stante la soppressione della sezione distaccata di Napoli.

2.2. Col secondo motivo si deduce violazione degli articoli 289 co. 2 e 178 lett. c) codice di rito lamentando che il G.i.p. del Tribunale di Castrovillari prima di applicare la misura interdittive della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio avrebbe dovuto procedere all'interrogatorio dell'indagato come imposto dall'art. 289, comma 2, codice di rito che costituisce norma speciale rispetto a quella di cui all'articolo 294 comma 1 bis codice di rito, e deve trovare applicazione anche quando la richiesta del PM ha ad oggetto misura coercitiva e non interdittiva come nel caso di specie in cui si richiedeva l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari.

2.3.Con il terzo motivo si denuncia la violazione delle norme di cui agli articoli 64, 272, 406, 191, 346, 347, 331 e seguenti, 178 lett. c) codice di rito nonché articoli 24 e 2 della Costituzione e 6.3. della Cedu. Si lamenta innanzitutto che la comunicazione della notizia di reato alla Procura della Repubblica da parte dei militari della caserma di Rossano è avvenuta venti giorni dopo la presentazione della denuncia nonostante si versasse in possibile ipotesi di reati procedibili d'ufficio dei quali il militare ricevente avrebbe dovuto dare immediata comunicazione al Pubblico Ministero ed invece sono state svolte le prime indagini senza alcuna autorizzazione o delega da parte del Procuratore della Repubblica competente;
di qui l'inutilìzzabilità degli atti di indagini posti a base dell'ordinanza cautelare ivi comprese le sommarie informazioni rese dal Lavorato per il quale si è solo proceduto all'interruzione dell'assunzione con l'avvertimento della facoltà di nomina di un difensore ( senza cioè i preventivi

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