Cass. pen., sez. I, sentenza 18/10/2019, n. 42915
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TRENTOnel procedimento a carico di: DO UC nato a [...] il [...] DI TO nato a [...] il [...] DU UL nato a [...] il [...] TR NE nato a [...] il [...] BE AR AN HA nato a [...] il [...] RO DR nato a [...] il [...] AN LA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 07/05/2019 del TRIBUNALE DELLA LIBERTA' di TRENTO udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
sentite le conclusioni del PG GIANLUIGI PRATOLA che chiede l'annullamento con rinvio. dato atto dell'assenza dei difensori
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Trento, in funzione di tribunale del riesame, ha accolto l'appello cautelare presentato nell'interesse di DO LU, DI RO, DU IO, TR NE, BE MA TO SA, RO RE e AN OL avverso l'ordinanza pronunciata in data 4 aprile 2019 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento con la quale era stata rigettata la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con altra meno afflittiva. È bene premettere che gli indagati erano stati colpiti dall'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa in data 9 febbraio 2019 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento in relazione ai reati di cui agli articoli: - 270-bis codice penale (capo 1 contestato a DO, DI, DU e TR);
- 110, 81, 497-bis, secondo comma, 270-bis.1 e 61, primo comma, n. 2, codice penale (capo 2 contestato a DO, DI, DU e TR);
- 110, 81, 61, primo comma, n. 2, 270-bis.1 codice penale, 1, 2 e 4 legge n. 895 del 1967 (capo 3a contestato a DO e DI);
- 110, 280-bis codice penale (capo 3b contestato a DO e DI);
- 110, 635-quater, 280-bis codice penale (capo 3c contestato a DO e DI);
- 110, 81, 61, primo comma, n. 2, 270-bis.1 codice penale, 1, 2 e 4 legge n. 895 del 1967 (capo 4a contestato a DO e DI);
- 110, 280-bis codice penale (capo 4b contestato a DO e DI);
110, 423, 270-bis.1 (capo 4c contestato a DO e DI);
- 110, 280-bis codice penale (capo 4d contestato a DO e DI);
- 110, 81, 61, primo comma, n. 2, 270-bis.1 codice penale, 1, 2 e 4 legge n. 895 del 1967 (capo 5a contestato a DI e DU);
- 110, 280-bis codice penale (capo 5b contestato a DI e DU);
- 110, 81, 61, primo comma, n. 2, 270-bis.1 codice penale, 1, 2 e 4 legge n. 895 del 1967 (capo 6a contestato a RO e BE);
- 110, 280-bis codice penale (capo 6b contestato a RO e BE);
81, 61, primo comma, n. 2, 270-bis.1 codice penale, 1, 2 e 4 legge n. 895 del 1967 (capo 7a contestato a BE);
- 110, 280-bis codice penale (capo 7b contestato a BE);
- 110, 81, 61, primo comma, n. 2, 270-bis.1 codice penale, 1, 2 e 4 legge n. 895 del 1967 (capo 8a contestato a RO, BE e AN);- 110, 280-bis codice penale (capo 8b contestato a RO, BE e AN). Il tribunale del riesame di Trento, investito della richiesta di riesame avanzata dagli indagati avverso l'ordinanza genetica, con ordinanza del 12 marzo 2019 rigettava l'impugnazione, confermando la misura cautelare applicata, riqualificando i fatti associativi alla stregua dell'articolo 270 codice penale, escludendo pertanto le ipotesi di cui all'articolo 270-bis e 280-bis codice penale. Avverso tale decisione gli indagati hanno proposto ricorso per cassazione che è stato dichiarato inammissibile con sentenza del 11 luglio 2019 pronunciata dalla Quinta Sezione Penale della Corte di cassazione. Nelle more del giudizio di legittimità la difesa ha avanzato la sopracitata istanza di sostituzione della misura con altra meno afflittiva che è stata rigettata dal Giudice per le indagini preliminari: tale provvedimento è stato impugnato con l'appello cautelare, deciso con l'ordinanza impugnata_ In particolare, il giudice dell'appello cautelare, dopo avere richiamato la propria precedente ordinanza sulla qualificazione giuridica dei fatti, ha sostituito la misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari nei confronti di DO LU, DI RO, DU IO, TR NE, RO RE e AN OL e ha revocato la misura degli arresti domiciliari già applicata a BE MA TO SA, sostituendola con quella dell'obbligo di dimora, ritenendole idonee a soddisfare le residue esigenze cautelari in considerazione del tempo trascorso e del completamento delle indagini. A sostegno di tale valutazione il tribunale del riesame, pur dando atto che gli indagati risultano da diversi «anni duramente immersi in un contesto di antagonismo sociale», ha evidenziato come l'«l'elevato livello di cultura antagonista» non abbia fortunatamente «attinto un corrispondente grado di ristrutturazione militare», concludendo pertanto nel senso che «se oggi può ragionevolmente ritenersi la ricorrenza nella fattispecie del requisito (1) della molteplicità dei soggetti attivi, appare confermato ed a ribadirsi come altrettanto non possa dirsi per (2) il perseguimento programmatico della sovversione violenta dell'ordinamento dello Stato e per la (3) idoneità in concreto a conseguire lo scopo avuto di mira (sovvertimento dei principi fondamentali dello Stato, intesi quale nucleo intangibile dell'assetto ordinamentale, così come delineato dalla Costituzione e dalle leggi ad essa conformi)».Secondo i giudici dell'appello cautelare gli indagati, «pur fortemente ideologizzati ed immersi nelle tematiche storiche dell'anarchismo insurrezionalista e dell'antagonismo sociale, mai abbiano avuto alcuna concreta possibilità di tradurre in cifra operativa il deliberato perseguimento programmatico della sovversione violenta dell'ordinamento dello Stato, e che le azioni attribuiti ad alcuni di essi (ma non agli associati) mai siano state idonee in concreto a conseguire lo scopo avuto di mira (... sovvertimento dei principi fondamentali dello Stato, intesi quale nucleo intangibile dell'assetto ordinamentale ...). E dunque, in un quadro complessivo come sopra ricostruito, non si può condividere l'affermazione del GIP secondo cui, ad onta