Cass. civ., SS.UU., ordinanza 11/09/2003, n. 13390

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Nella disciplina della competenza giurisdizionale di cui alla convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, ratificata con legge 21 giugno 1971, n. 804, e con riguardo alle azioni fondate sulla responsabilità precontrattuale del convenuto, il criterio di collegamento posto dall'art. 5, numero 3, della convenzione medesima, sulla base del "luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto", va inteso nel senso che esso si riferisce sia al luogo in cui è stato posto in essere il comportamento illecito, e cioè la rottura ingiustificata delle trattative, sia al luogo (eventualmente diverso) in cui si è inizialmente verificato il danno causato da quel comportamento.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 11/09/2003, n. 13390
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13390
Data del deposito : 11 settembre 2003
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Magistrati:
Dott. I G - Primo Presidente f.f. -
Dott. O G - Presidente di Sezione -
Dott. R E -Consigliere -
Dott. L E - rel. Consigliere -
Dott. S F - Consigliere -
Dott. N G - Consigliere -
Dott. M C F - Consigliere -
Dott. M M R - Consigliere -
Dott. G G - Consigliere -
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GILMAR DIVISIONE INDUSTRIA S.P.A., in persona del legale
rappresentante pro-tempore, selettivamente domiciliata in ROMA, VIA
C.

DENINA

43, presso lo studio dell'avvocato V T, che la
rappresenta e difende unitamente all'avvocato C C, giusta
delega a margine del ricorso;


- ricorrente -


contro
C L S.N.C., in persona del legale rappresentante pro-
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA GIORGIO VASARI

4,
presso lo studio dell'avvocato M P, rappresentata e
difesa dagli avvocati A P, LUIGI J, giusta procura
speciale in atti;


- controricorrente -


per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio
pendente n. 2030/00 del Tribunale di RIMINI;
udito l'avvocato R V, per delega dell'avvocato L
J;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il
22/05/03 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott.
Fulvio Uccella il quale chiede che la Corte a sezioni unite, rigetti
il ricorso e per l'effetto dichiari la giurisdizione del giudice
italiano, con le conseguenze di legge.
ORDINANZA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 7 luglio 2000 la G Divisione
Industria s.p.a. (d'ora in poi: G) conveniva davanti al
Tribunale di Rimini la Christian L s.n.c. (d'ora in poi:
L), deducendo che la società convenuta aveva interrotto senza
giustificazione le trattative per la conclusione di un nuovo
contratto di licenza del marchio "Jeans de Christian L", quanto
meno per la stagione autunno-inverno 2000, e che tale interruzione
costituiva atto illecito fonte di responsabilità precontrattuale,
onde chiedeva il risarcimento dei danni. La società attrice
sosteneva la sussistenza della giurisdizione italiana sulla base
dell'art. 5, n. 3, della Convenzione di Bruxelles del 1968.
La società convenuta si costituiva eccependo che, secondo il citato
art. 5, n. 3, la giurisdizione era del giudice francese perché in
Francia si era verificato l'evento dannoso, costituito dalla rottura
delle trattative, avvenuta per iniziativa della L.
La società G ha proposto istanza di regolamento preventivo di
giurisdizione, chiedendo a questa Corte di dichiarare che la
giurisdizione sulla controversia appartiene al giudice italiano. La
società L ha resistito con controricorso e con memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- La G, premesso che la giurisdizione sulla presente causa di
responsabilità precontrattuale va determinata sulla base dell'art.
5, n. 3, della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, sostiene
che l'evento dannoso si è verificato in Italia, luogo in cui essa
"ha avuto notizia della intenzione di L di interrompere le
trattative (intenzione manifestata con le comunicazioni recettizie
del 25 e del 29 ottobre 1999)" ed ha subito l'evento dannoso,
"consistito nella lesione della propria libertà negoziale e nei
relativi danni patrimoniali", dato che "in Italia essa ha la propria
sede e svolge la propria attività".
2.- La tesi esposta nell'istanza di regolamento preventivo di
giurisdizione e fondata.
3.- La società G ha proposto una domanda di responsabilità
precontrattuale ai sensi dell'art. 1337 c.c., onde sulla base di tale
oggetto va decisa la giurisdizione (art. 386 c.p.c.).
Come di recente è stato affermato dalla Corte di Giustizia delle
Comunità Europee (con la sentenza del 17 settembre 2002, causa
334/2000, T), l'azione con cui si fa valere la responsabilità
precontrattuale rientra nella) materia dei delitti o quasi-delitti,
ai sensi dell'art. 5, n. 3, della Convenzione di Bruxelles.
Consegue che la società L, di cui si deduce la responsabilità
precontrattuale, può essere citata "davanti al giudice del luogo in
cui l'evento dannoso è avvenuto".
4.- Nell'interpretazione di quest'ultima espressione normativa, la
menzionata Corte di Giustizia (con la sentenza 30 novembre 1976,
causa 21/76, B) ha chiarito che, qualora il luogo in cui avviene
il fatto illecito non coincida con quello ove è insorto il danno da
esso causato, la previsione normativa comprende entrambi i luoghi. La
Corte di Giustizia, quindi, ha dato rilievo, ai fini della
giurisdizione, sia al luogo del comportamento illecito, sia al luogo
in cui si è verificata la conseguenza dannosa (principio che, in
dottrina, si è chiamato della "ubiquità del fatto illecito").
Questa interpretazione è stata, poi, ribadita dalla stessa Corte di
Giustizia (v. soprattutto la sentenza 19 settembre 1995, causa
364/93, M, punti 11-12), la quale ha, però, limitato il
principio della ubiquità del fatto illecito, precisando che assume
rilievo, sempre ai fini della giurisdizione, il solo danno iniziale,
onde il n. 3 dell'art. 5 della Convenzione di Bruxelles "non si
riferisce al luogo in cui la parte lesa sostiene di avere patito un
pregiudizio patrimoniale in conseguenza di un danno iniziale
verificatosi e da essa subito in un altro Stato contraente".
Deve, quindi, ritenersi, sulla base dell'orientamento interpretativo
affermato dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee
(competente a pronunziarsi sulla Convenzione di Bruxelles: arti del
Protocollo adottato a Lussemburgo il 3 giugno 1971 e ratificato
dall'Italia con la legge 19 maggio 1975 a 180), che la giurisdizione
prevista dall'art. 5, n. 3, di detta Convenzione, va riferita sia al
luogo in cui si è verificato il fatto illecito (e cioè la condotta
e/o l'evento naturalistico che essa abbia causato), sia al luogo in
cui lo stesso fatto ha provocato il danno iniziale.
5.- Applicando il condiviso orientamento interpretativo della Corte
di Giustiziai sull'art. 5, n. 3, della Convenzione di Bruxelles alla
fattispecie della responsabilità precontrattuale, va affermato che
sussiste la giurisdizione sia del luogo in cui è stato posto in
essere il comportamento illecito, e cioè la rottura ingiustificata
delle trattative, sia del luogo (eventualmente diverso) in cui si è
inizialmente verificato il danno causato da quel con portamento.
Il danno da responsabilità precontrattuale, che la società G
ha dedotto di avere subito, si è verificato interamente nel luogo in
cui la detta società ha sede, e cioè in Italia.
Il fatto che la rottura delle trattative sia avvenuta in Francia non
è sufficiente per affermare che qui si è verificato anche il danno,
perché detta rottura può concretizzare il comportamento illecito,
ma la responsabilità sorge soltanto se e quando esso abbia causato
alla controparte un pregiudizio patrimoniale (limitato al c.d.
interesse negativo). E tale pregiudizio, lamentato dalla società
attrice G, non può che essersi verificato nel luogo in cui
detta società ha la sede e svolge la propria attività.
Ma anche se ci si limita a considerare il solo comportamento fonte
della responsabilità precontrattuale, esso si è solo parzialmente
verificato in Francia, perché la rottura delle trattative, se è da
attribuirsi alla società L (secondo l'assunto della stessa),
è stata conosciuta dalla controparte in Italia, in quanto ha formato
oggetto di comunicazioni scritte che la L ha inviato alla
G e che non hanno prodotto effetti prima di pervenire a
conoscenza del destinatario (art. 334 c.c.).
E quindi in Italia si sono verificati sia il danno di cui la società
attrice ha chiesto il risarcimento, sia una parte del comportamento
che si assume illecito, causativo di quel danno.
6.- pel tutto irrilevante è, poi, la circostanza, dedotta nel
controricorso della L, che in precedenti accordi intercorsi tra
le parti fosse stata prevista la giurisdizione del giudice francese,
perché l'azione proposta di dia G si riferisce all'interruzione
delle trattative per la stipulazioni precedenza perfezionatisi tra le
stesse parti, le cui clausole sono estranee al presente giudizio.
Ed di un nuovo accordo, e quindi non ha per oggetto gli accordi in
invero i precedenti accordi perfezionatisi tra le parti avevano
concluso la loro efficacia, onde - secondo la domanda della G -
oggetto delle trattative poi interrottesi era un accordo nuovo. Ed a
tale mancato nuovo accordo si riferisce l'azione di responsabilità
precontrattuale proposto dalla G.
7.- In conclusione, va dichiarata la giurisdizione del giudice
italiano.
8.- La novità della questione relativa alla giurisdizione sulla
domanda di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale
sulla base della Convenzione di Bruxelles costituisce un giusto
motivo di compensazione delle spese del giudizio di Cassazione.

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