Cass. civ., sez. III, sentenza 24/01/2023, n. 02063
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Testo completo
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 30101-2020 proposto da: M AANDRA, domiciliata ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'Avvocato A M, quale difensore di se medesima;
- ricorrente -
contro jo CITYCAR SRL;
- intimata - avverso l'ordinanza n. 5475/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 28/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/10/2022 dal consigliere Dott. S G G.
FATTI DI CAUSA
1. L'Avv. A M ricorre ex art. 391-bis cod. proc. civ., sulla base di tre motivi, per la revocazione dell'ordinanza di questa Corte n. 5475/20, del 28 febbraio 2020, che ha dichiarato inammissibile, per tardività, il ricorso dalla stessa proposto avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 1593/17, del 12 luglio 2017, resa all'esito del giudizio ex art. 615 cod. proc. civ., che l'aveva vista contrapposta alla società Citycar S.r.l.
2. Riferisce, in punto di fatto, l'odierna ricorrente di un'annosa vicenda processuale, che ha tratto origine da un procedimento cautelare dalla stessa instaurato nel 2010, innanzi al Tribunale di Firenze, finalizzato a conseguire - in via di urgenza - la restituzione della propria autovettura, trattenuta (a suo dire, illecitamente) dalla società Citycar, per avere una maggiorazione sul prezzo concordato per la riparazione. Pendendo tra le stesse parti altro procedimento, di opposizione ex art. 2797 cod. civ., la M chiedeva - invano - che quello instaurato ex artt. 700 e 669-bis cod. proc. civ. fosse assegnato al medesimo magistrato, per procedersi alla riunione dei giudizi. Il procedimento cautelare veniva definito con il rigetto della domanda e con la condanna della M ex art. 96 cod. proc. civ., provvedimento confermato - ad eccezione di quest'ultima statuizione - dalla Corte di Appello toscana, investita del reclamo ex art. 669 -terdecies cod. proc. civ., decisione, a
- ricorrente -
contro jo CITYCAR SRL;
- intimata - avverso l'ordinanza n. 5475/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 28/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/10/2022 dal consigliere Dott. S G G.
FATTI DI CAUSA
1. L'Avv. A M ricorre ex art. 391-bis cod. proc. civ., sulla base di tre motivi, per la revocazione dell'ordinanza di questa Corte n. 5475/20, del 28 febbraio 2020, che ha dichiarato inammissibile, per tardività, il ricorso dalla stessa proposto avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 1593/17, del 12 luglio 2017, resa all'esito del giudizio ex art. 615 cod. proc. civ., che l'aveva vista contrapposta alla società Citycar S.r.l.
2. Riferisce, in punto di fatto, l'odierna ricorrente di un'annosa vicenda processuale, che ha tratto origine da un procedimento cautelare dalla stessa instaurato nel 2010, innanzi al Tribunale di Firenze, finalizzato a conseguire - in via di urgenza - la restituzione della propria autovettura, trattenuta (a suo dire, illecitamente) dalla società Citycar, per avere una maggiorazione sul prezzo concordato per la riparazione. Pendendo tra le stesse parti altro procedimento, di opposizione ex art. 2797 cod. civ., la M chiedeva - invano - che quello instaurato ex artt. 700 e 669-bis cod. proc. civ. fosse assegnato al medesimo magistrato, per procedersi alla riunione dei giudizi. Il procedimento cautelare veniva definito con il rigetto della domanda e con la condanna della M ex art. 96 cod. proc. civ., provvedimento confermato - ad eccezione di quest'ultima statuizione - dalla Corte di Appello toscana, investita del reclamo ex art. 669 -terdecies cod. proc. civ., decisione, a
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