Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/04/2008, n. 10713

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In tema di intervento del Fondo di Garanzia dell'INPS di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 80 del 1992, il trattamento di fine rapporto, che il Fondo è tenuto a versare in sostituzione del datore di lavoro in caso di insolvenza di quest'ultimo, costituisce un'obbligazione di contenuto corrispondente a quella gravante sul datore di lavoro, definitivamente accertata con l'ammissione allo stato passivo esecutivo della procedura concorsuale; ne discende che, nel giudizio conseguente al diniego di corresponsione del trattamento di fine rapporto da parte del Fondo di Garanzia, non possono essere oggetto di ulteriore valutazione i presupposti fattuali che hanno determinato l'ammissione al passivo del credito, cosicché, qualora il trattamento di fine rapporto sia stato determinato, in sede concorsuale, con parziale commisurazione ad un'anzianità maturata, in precedenza, alle dipendenze di altro datore di lavoro, il lavoratore non è gravato dell'onere probatorio in ordine alle circostanze per le quali, ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto, è stato tenuto conto anche di tale pretesa anzianità, né, conseguentemente, il Fondo di Garanzia può rifiutare il pagamento eccependo il difetto di prova al riguardo. (Nella specie, la sentenza di merito aveva ritenuto che la determinazione del t.f.r. in sede concorsuale - effettuata con parziale commisurazione ad un'anzianità maturata in precedenza alle dipendenze di altro datore di lavoro, a seguito di un trasferimento di azienda tra i due datori - non avesse efficacia probatoria verso l'INPS, rimasto estraneo a quel giudizio, ed aveva conseguentemente escluso il diritto del lavoratore alla commisurazione del t.f.r. anche alla pregressa attività, in difetto di prova del trasferimento di azienda; la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata ed affermato il principio su esteso).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/04/2008, n. 10713
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10713
Data del deposito : 24 aprile 2008
Fonte ufficiale :

Testo completo

T N E S E - Aula I L L O B E 10 7 13 .08 T N E S E - E N REPUBBLICA ITALIANA O I Z A R T S IN NOME DEL POPOLO ITALIANO I G 24 APR. 2008 E R E T LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE N E Oggetto S E SEZIONE LAVORO LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Stefano CICIRETTI - Presidente R.G.N. 10295/06 Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere Cron. 10713 Dott. Paolo STILE Consigliere Rep. Rel. Consigliere. - Dott. FR BANDINI Ud. 19/02/08 Consigliere Dott. Giuseppe NAPOLETANO ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: RE AR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 16, presso lo studio dell'avvocato ZANELLO ANDREA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DI CARO GIUSEPPE, giusta delega in atti;
- ricorrente

contro

INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2008 rappresentato e difeso dagli avvocati TRIOLO VINCENZO, 719 FABIANI GIUSEPPE, giusta delega in atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 805/05 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 06/12/05 R.G. N. 1156/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/02/08 dal Consigliere Dott. FR BANDINI;
udito l'Avvocato ZANELLO;
udito l'Avvocato FABIANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco LO VOI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO GO AR, già dipendente della MO srl e poi della MO Italia srl (a cui, asseritamente, era stata trasferita l'azienda della prima) convenne l'NP avanti al Tribunale di Milano per ottenere il pagamento dal Fondo di Garanzia del TFR, già ammesso al passivo fallimentare della MO Italia srl anche per il periodo relativo alla prestazione di lavoro presso la MO srl. Il Giudice adito respinse il ricorso sul rilievo che non risultava provato il dedotto trasferimento d'azienda. La Corte d'Appello di Milano, con sentenza del 17.11 - 6.12.2005, rigettò l'impugnazione spiegata dal GO, osservando che: - appariva corretto quanto ritenuto dal primo Giudice in ordine all'insufficienza probatoria inerente all'affermato trasferimento d'azienda;
nessun valore probatorio poteva riconoscersi all'avvenuta ammissione al passivo del fallimento della MO Italia srl del credito per TFR anche per il periodo in questione, stante l'estraneità dell'NP al connesso accertamento e alla procedura. Avverso l'anzidetta sentenza della Corte territoriale GO AR ha proposto ricorso per cassazione fondato su quattro motivi. L'NP ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo il ricorrente, ribadito che nella fattispecie si era verificato un trasferimento d'azienda dalla MO srl alla MO Italia srl, deduce che, per conseguenza, il rapporto di lavoro, ai 3 ...... sensi dell'art. 2112 cc, era proseguito ope legis in capo al cessionario. Con il secondo motivo ribadisce che il credito azionato, riferito al rapporto di lavoro intercorso con la Società cedente, era stato già accertato in sede fallimentare, con ammissione al passivo anche per la quota di TFR maturata nell'ambito di tale rapporto, e deduce che a tale accertamento fallimentare effettuato in sede di verifica doveva essere riconosciuto valore ed efficacia pari ad un accertamento giudiziale. Con il terzo motivo assume che dall'istruttoria espletata era risultata la prova del dedotto trasferimento d'azienda. Con il quarto motivo deduce che il Fondo di Garanzia è tenuto a corrispondere gli interessi legali e la rivalutazione monetaria riconosciuti dovuti dal fallimento. 2. È logicamente prioritaria la disamina del secondo motivo di ricorso. Osserva al riguardo la

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