Cass. civ., sez. V trib., sentenza 24/07/2019, n. 19980
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Testo completo
iato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 13012/2015 proposto da SYNDIAL s.p.a., (P.IVA: 09702540155) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Prof. Marco Miccinesi e Prov. Francesco Pistolesi, del Foro di Firenze, con domicilio eletto presso l'Avv. Prof. Marcello Clarich, con studio in Rima in via Liegi n. 32;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia;
R.G.N. 13012/2015-Cass sez. 5 civ.-Presidente Cons. Ernestino Luigi Bruschetta, relatore Cons. Fabio Antezza-SYNDIAL s.p.a./M.E.F. ed A.D. - con troricorrente - AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro n. 1619/2014, pronunciata il 7 novembre 2014 e depositata il 12 novembre 2014;
udita la relazione svolta nell'udienza del 27 marzo 2019 dal Consigliere Fabio Antezza;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Ettore Pedicini, che ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, l'infondatezza del ricorso;
udito, per il ricorrente, l'Avv. Simone Giananneschi (per l'Avv. Francesco Pistolesi) che ha insistito nel ricorso;
udito, per i controricorrenti, l'Avv. Giulio Bacosi (dell'Avvocatura Generale dello Stato) che ha insistito nel controricorso.
FATTI DI CAUSA
1. Il contribuente ricorre, con un motivo, per la cassazione della sentenza (indicata in epigrafe) di accoglimento dell'appello propost dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (M.E.F.) e dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (A.D.) avverso la sentenza n. 2016/2005 emessa dal Tribunale di Catanzaro. Quest'ultima, a sua volta, aveva accolto la domanda di rimborso delle somme versate a titolo di addizionale all'imposta sull'energia elettrica (dal 1989 al 1992). Le Amministrazioni resistono con unico atto di controricorso.
2. Dalla sentenza impugnata oltre che dagli atti di parte emerge quanto segue circa i fatti di causa.
3. Il contribuente propose all'Amministrazione finanziaria domanda di rimborso delle addizionali pagate (dal 1989 al 1992) R.G.N. 13012/2015-Cass. sez. 5 civ.-Presidente Cons. Ernestino Luigi Bruschetta, relatore Cons. Fabio Antezza-SYNDIAL s.p.a./M.E.F. ed AD .sull'energia elettrica ex art. 4 del d.l. 30 settembre 1989, n. 332 (conv. dalla I. 27 novembre 1989, n. 384), adducendo l'utilizzo della stessa come materia prima nel processo di produzione del fosforo. In particolare, la pretesa era fondata sull'esclusione, con efficacia retroattiva, dall'assoggettamento a detta addizionale d'imposta l'energia elettrica utilizzata come materia prima nei processi industriali elettrochimici ed elettrometallurgici, ex art. 4 del d.l. 28 giugno 1995, n. 250 (conv., con modif., dalla I. 8 agosto 1995, n. 349 e successivamente abrogato dalla I. 23 dicembre 2000, n. 388). Rigettata l'istanza, il contribuente convenne in giudizio l'Amministrazione finanziaria, con atto di citazione innanzi al Tribunale di Catanzaro.
4. All'esito del giudizio di primo grado, per quanto ancora rileva in questa sede, fu accolta la domanda, avendo il Giudice ritenuto accertato, anche all'esito di espletata CTU, che trattavasi di energia elettrica costituente materia prima nella produzione del fosforo.
5. La Corte territoriale, invece, con sentenza oggetto di attuale impugnazione, riformò la decisione di primo grado in