Cass. civ., SS.UU., sentenza 04/05/2017, n. 10790

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Nel giudizio di appello, costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell’art. 345, comma 3, c.p.c., nel testo previgente rispetto alla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 04/05/2017, n. 10790
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10790
Data del deposito : 4 maggio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

107901 1 7 R.G. n. 859/2013 1. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: RESPONSABILITA' RENATO RORDORF - Primo Pres.te f.f. - CIVILE · Presidente Sezione - LUIGI MACIOCE Ud. 07/03/2017 - GIOVANNI AMOROSO · Presidente Sezione - PU R.G.N. 859/2013 Consigliere - B BIANCHINI Ciau 10790 Rep. - Rel. Consigliere - A M C. I. Consigliere - DOMENICO CHINDEMI LUCIA TRIA - Consigliere - UMBERTO BERRINO - Consigliere - CARLO DE CHIARA - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 859-2013 proposto da: VIOLA GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell'avvocato A S, che lo e difende unitamente all'avvocato VITTORIO DE rappresenta FRANCO;
1 173/17 R.G. n. 859/2013

- ricorrente -

contro

PRESTIFILIPPO ANTONIO, CASA EDITRICE MEMORIA GRUPPO EDITORIALE BIOS S.A.S.;

- intimati -

avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di CATANZARO depositata in data 19/05/2012. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/03/2017 dal Consigliere Dott. A M;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale F M I che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato A S.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza del 26.4.07 il Tribunale di Cosenza rigettava la domanda avanzata dal dott. Giuseppe Viola - magistrato, all'epoca dei fatti presidente della Corte d'appello di Reggio Calabria per - ottenere la condanna di A P e della Casa Editrice Memoria, Gruppo Editoriale Bios S.a.s., al risarcimento dei danni arrecati dalla pubblicazione del libro A Sud La Mafia, la - 'Ndrangheta, la Massoneria, i servizi deviati>>, scritto dal primo ed edito dalla seconda.

2. L'attore aveva lamentato il carattere incompleto, fraudolento e manipolatorio della trascrizione, nel libro, del provvedimento del 18.12.95 con cui il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina aveva archiviato il procedimento scaturito dalle indagini seguite agli esposti del notaio Pietro Marrapodi anche contro i magistrati reggini e, tra questi, contro lo stesso dott. 2 R.G. n. 859/2013 Giuseppe Viola, che lamentava che il libro aveva invece fatto intendere contrariamente al vero la fondatezza delle accuse - mossegli dal notaio. A riprova di ciò aveva evidenziato che il notaio Marrapodi in realtà era stato rinviato a giudizio per il delitto di calunnia continuata, processo poi non pervenuto a sentenza per il sopraggiunto decesso dell'imputato.

3. Con sentenza pubblicata il 19.5.12 la Corte d'appello di Catanzaro dichiarava inammissibile il gravame del dott. Giuseppe Viola nei confronti della Casa Editrice Memoria, Gruppo Editoriale Bios S.a.s. (per mancata tempestiva ripresa del procedimento notificatorio del relativo atto introduttivo) e rigettava quello nei confronti dell'autore del libro (per difetto di prova della diffamazione, avendo i giudici di secondo grado respinto la richiesta dell'appellante di poter produrre in appello il provvedimento di archiviazione emesso dal GIP di Messina).

4. Per la cassazione della sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso il dott. Giuseppe Viola per quattro motivi.

5. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

6. Con ordinanza n. 18005/15 la terza sezione di questa Corte, alla quale il ricorso era stato inizialmente assegnato, ha disposto il rinvio a nuovo ruolo della causa in attesa della definizione della questione sull'interpretazione dell'art. 345 cod. proc. civ. da parte delle Sezioni unite;
per la successiva pubblica udienza del 30.9.16 il ricorrente ha depositato la prova del completamento della notifica all'intimato A P e memoria ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ.

7. Con ordinanza interlocutoria n. 22602/2016, la terza sezione ha rilevato un contrasto nella giurisprudenza della Corte riguardo all'interpretazione del concetto di prova indispensabile di cui 3 R.G. n. 859/2013 applicabile ratione all'art. 345, comma 3, cod. proc. civ., nel testo temporis nel caso di specie vigente prima dell'ultima novella - apportata dall'art. 54, comma 1, lett. b), d.l. n. 83 del 2012, convertito in legge n. 134 del 2012. Per l'effetto, ha rimesso il ricorso al Primo Presidente, il quale lo ha poi assegnato alle Sezioni unite.

8. Il ricorrente ha depositato nuova memoria ex art. 378 cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE dei principi1.1. Il primo motivo denuncia violazione giurisprudenziali in materia di riattivazione del procedimento notificatorio e degli artt. 331 e 103, 184-bis, 157 e 359 cod. proc. civ.: sostiene il ricorrente che erroneamente la sentenza impugnata ha escluso che sussistessero i presupposti per concedere, dopo il vano tentativo del 21.6.07, un nuovo termine per la notifica dell'atto di gravame alla società appellata (nuovo termine che in un primo momento, all'udienza del 18.12.07, la Corte territoriale aveva pur concesso su richiesta dell'appellante e che, infine, aveva portato alla notifica del gravame alla società il 4/6.2.08);
sostiene, ancora, il ricorrente che, trattandosi di cause inscindibili, ad ogni modo sarebbe stata dovuta l'integrazione del contraddittorio ex art. 331 cod. proc. civ.

1.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione e/o falsa applicazione dell'art. 345, comma 3, cod. proc. civ., nell'interpretazione datane dalle Sezioni unite di questa Corte, per non avere i giudici d'appello ammesso la produzione di copia del provvedimento del GIP di Messina del 18.12.95, prodotto per la subordinata ipotesi che esso fosse ritenuto indispensabile ai fini del decidere: si lamenta in ricorso che erroneamente i giudici di merito 4 R.G. n. 859/2013 hanno asserito che l'indispensabilità del documento non può superare le preclusioni istruttorie maturate in primo grado.

1.3. Il terzo motivo prospetta vizio di motivazione O travisamento della prova in merito alla necessità del detto provvedimento del GIP al fine di dimostrare il duplice profilo di diffamazione, consistente nel fatto che l'autore del libro aveva, lasciato intendere che sarebbero state archiviate le accuse mosse dai magistrati al notaio Marrapodi mentre, in realtà, era avvenuto - l'esatto contrario nonché nell'affermazione, sempre proveniente - dall'autore del libro, secondo la quale detto provvedimento di archiviazione avrebbe dimostrato la verità delle accuse mosse dal suddetto notaio contro i magistrati reggini, tra cui l'odierno ricorrente.

1.4. Il quarto motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2043 cod. civ., 595 cod. pen. e 11 legge n. 47 del 1949, nonché vizio di motivazione, in relazione ai principi giurisprudenziali in tema di diffamazione a mezzo stampa, visto il carattere diffamatorio delle conclusioni tratte o indotte dall'autore in merito al coacervo degli esposti del notaio Marrapodi contro i magistrati reggini e il complessivo contesto espositivo.

2.1. Il primo motivo è infondato. Dalla sentenza impugnata risulta che l'appellante aveva chiesto le notifiche dell'atto di gravame il 21.6.07 e che, non perfezionatasi la notifica alla Casa Editrice Memoria, Gruppo Editoriale Bios S.a.s., alla prima udienza, tenutasi il 18.12.07, aveva chiesto nuovo termine, concesso il quale la successiva notifica si era questa volta perfezionata. 5 R.G. n. 859/2013 Nel caso di specie deve darsi continuità alla giurisprudenza di queste Sezioni unite (v. sentenza n. 14594/16, che ha portato ad ulteriore sviluppo il principio già in nuce contenuto in Cass. Sez. U. n. 17352/09 e, ancor prima, nelle sentenze, sempre di queste Sezioni unite, n. 6547/08, n. 6360/07, n. 24702/06 e n. 10216/06) secondo cui, in ipotesi di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria ha l'onere di riattivare il procedimento notificatorio e di svolgere gli atti necessari al suo completamento con immediatezza, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 cod. proc. civ., fatte salve eventuali circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa. L'odierno ricorrente non ha provveduto alla tempestiva riattivazione del procedimento notificatorio, atteso che dal 21.6.07 (data dell'originaria richiesta della notifica dell'appello alla Casa Editrice Memoria, Gruppo Editoriale Bios S.a.s.) al 18.12.07 (data in cui è stato chiesto nuovo termine per la notifica) sono decorsi quasi sei mesi. Né vi erano gli estremi affinché la Corte d'appello disponesse ex art. 331 cod. proc. civ. l'integrazione del contraddittorio nei confronti della società editrice, non versandosi in ipotesi di cause scindibili per il solo fatto che due parti siano state evocate in giudizio in base alla loro responsabilità solidale. Invero, l'esistenza d'una obbligazione solidale passiva non è di per sé sufficiente a far sorgere un rapporto inscindibile, atteso che ex art. 1292 cod. civ. ognuno dei condebitori in solido può essere condannato all'adempimento per l'intero e ciò allo scopo di rafforzare la garanzia creditoria. 6 R.G. n. 859/2013 In altre parole, non v'è inscindibilità di cause ove nel medesimo giudizio siano stati convenuti tutti i condebitori d'una obbligazione solidale, perché quest'ultima determina la costituzione di tanti rapporti obbligatori quanti sono i condebitori (cfr. Cass. Sez. U. n. 14700/10). Né ricorre un'ipotesi di dipendenza di cause (anch'essa assoggettata alla disciplina di cui all'art. 331 cod. proc. civ.), che sussiste solo ove la decisione d'una controversia si estenda necessariamente alle altre, costituendone il presupposto logico e giuridico imprescindibile per il carattere di pregiudizialità o di alternativa che le questioni oggetto dell'una hanno rispetto alle questioni trattate nell'altra, come avviene nel caso in cui tra due o più convenuti vi sia e permanga anche in appello - contestazione circa l'individuazione dell'unico obbligato, con la conseguenza che le

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