Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/07/2018, n. 18939
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la seguente SENTENZA sul ricorso 29055-2011 proposto da: COMPAGNIA ITALIANA GENERALFRIGO SPA in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GIULIO CESARE 14 A-4, presso lo studio dell'avvocato G P, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato 2018 GIANFRANCO GAFFURI giusta delega a margine;- ricorrente -contro AGENZIA DELLE ENTRATE ORGANO CENTRALE AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;- controricorrente - avverso la sentenza n. 284952/2010 della COMM.TRIB.REG. di MILANO, depositata il 06/05/2011;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/06/2018 dal Consigliere Dott. M B;udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. S V' che ha concluso per il rigetto del ricorso;udito per il controricorrente l'Avvocato ROCCHITTA che si riporta al controricorso. ESPOSIZIONE DEL FATTO §1.L'Agenzia delle Entrate notificava una cartella esattoriale alla società Italiana Generalfrigo, a seguito dell'omessa impugnazione dell'avviso di accertamento, per differenze inventariali positive e negative rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, con riferimento all'anno 2004. L'ente contribuente avanzava dapprima istanza con adesione ex art. 6 d.lgs 218/1097 e, successivamente, nel corso del procedimento, prima di addivenire ad un accertamento condiviso, aderiva integralmente alle istanze dell'Agenzia ai sensi dell'art. 15 del citato d.lgs., provvedendo al pagamento delle imposte e delle sanzioni secondo quanto previsto dall'art. 15 citato oltre il termine di sessanta giorni;non versava, invece, l'imposta IRES, in quanto disponendo, al termine del periodo di imposta 2004,di perdite residue pari ad euro 164.291,00 ( M.U. 2004), capienti rispetto al maggior imponibile accertato in euro 111.000, riteneva di poter riportare, nella dichiarazione dell'esercizio successivo, le perdite fiscali ridotte del quantum accertato. La società impugnava la cartella sul rilievo di aver eseguito il versamento di quanth dovuto al fisco, a seguito del comportamento adesivo. La C.T.P. di Milano rigettava il ricorso con sentenza che veniva impugnata dalla contribuente. La C.T.R. di Milano confermava la pronuncia di primo grado sul presupposto del mancato perfezionamento dell'acquiescenza all'atto amministrativo, avendo la ricorrente presentato istanza di accertamento con adesione prima di accettare le valutazione dell'Ufficio, versando le somme oltre il termine di 60 giorni dalla notifica dell'accertamento e omettendo di versare l'intero importo determinato dall'Erario, avendo la contribuente compensato il maggior imponibile determinato dall'Agenzia con le perdite di esercizio dichiarate dalla societa. I Nelle more del ricorso, la contribuente subiva due pignoramenti presso terzi, che si concludevano con il pagamento delle somme portate dalla cartella impugnata. La sentenza d'appello indicata in epigrafe é impugnata dalla contribuente con ricorso per cassazione, sorretto da cinque motivi.Resiste l'Erario con controricorso. Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso. ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI DIRITTO § 2.11 ricorso assume, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 15 d.lgs. 218/97 e delle norme relative alla cd.acquiescenza, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., censurando la pronuncia impugnata per aver erroneamente interpretato l'istituto della cd. acquiescenza, in quanto, sebbene l'art. 115 preveda la riduzione delle sanzioni irrogate dall'amministrazione finanziaria "se il contribuente rinuncia alla impugnazione dell'atto impositivo e a formulare istanza di accertamento con adesione", la facoltà di promuovere la conclusione di un accordo con il Fisco implicherebbe anche il diritto di desistere dall'iniziativa. Detta tesi troverebbe il suo fondamento, secondo la società Generalfrigos.p.a., nella circostanza che, se la ricerca
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