Cass. civ., sez. III, sentenza 18/06/2012, n. 9939

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In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, la vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato non ha alcun obbligo, per ottenere il risarcimento da parte dell'impresa designata per conto del Fondo di garanzia vittime della strada, di presentare una denuncia od una querela contro ignoti, la cui sussistenza o meno non è che un mero indizio, da valutare insieme a tutti gli altri eventualmente esistenti, per stabilire se sussista il diritto al risarcimento. Pertanto, la circostanza che la vittima, nell'immediatezza del sinistro, abbia presentato una denuncia penale priva dell'indicazione di testimoni, mentre tali testimoni abbia poi intimato nel giudizio civile di risarcimento del danno, non costituisce di per sé motivo di rigetto della domanda, mentre può essere liberamente valutata dal giudice di merito quale indice sintomatico della inattendibilità dei testimoni stessi.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 18/06/2012, n. 9939
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9939
Data del deposito : 18 giugno 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. S A - Presidente -
Dott. A A - Consigliere -
Dott. G G - Consigliere -
Dott. L R - Consigliere -
Dott. D'

AMICO

Paolo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COLELLA FERNANDINA CLLFNN68L58D799D in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sulla figlia minore costanzo annunziata quest'ultima in proprio e quale erede del Sig. COSTANZO ANDREA deceduto, COSTANZO ANDREA CSTNDR92A02A512S, IANNOTTI ANNUNZIATA NNTNNZ30A64A512R, COSTANZO UMBERTO O1O CSTMRT60M30H979L, COSTANZO GIORGIO CSTGRG51C20H978D, COSTANZO NICOLINA CSTNLN53R60H978W, COSTANZO ANNA CSTNNA56B60H978U, COSTANZO ANGELINA CSTNLN58E68H978U, COSTANZO LUCIANO CSTLCN63D07H978G, COSTANZO TERESA CSTTRS67A64H978S, COSTANZO ARMANDO CSTRND70B16H978I , elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

DEGLI AMMIRAGLI

119, presso lo studio dell'avvocato A C, rappresentati e difesi dagli avvocati NATALE GAETANO, GIUSEPPE RICCI giusta delega in atti;



- ricorrenti -


contro
GENERALI ASSICURAZIONI S.P.A. 00079760328 quale impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada per la Regione Campania rappresentati dai Dottori CECCON TOMMASO e SERENA ROBERTO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. D'

AREZZO

32, presso lo studio dell'avvocato MUNGARI MATTEO, rappresentato e difeso dall'avvocato MACIARIELLO VINICIO giusta delega in atti;



- controricorrente -


avverso la sentenza n. 3332/2009 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 13/11/2009, R.G.N. 1274/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/05/2012 dal Consigliere Dott. PAOLO D'AMICO;

udito l'Avvocato PROVVIDENZA ORNELLA PISA per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI

Costantino che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
F C, in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sui minori A C ed costanzo annunziata, tutti nella qualità di eredi di Francesco Costanzo, convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di S. Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Aversa, la Assicurazioni Generali s.p.a., quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la Campania.
Esponevano gli attori che il loro congiunto Costanzo Francesco era stato investito da un'automobile non identificata ed era deceduto due giorni dopo. Per tale ragione gli attori chiedevano la condanna della convenuta, nella qualità, ai sensi della L. n. 990 del 1969, art.19. La convenuta chiedeva il rigetto della domanda.
Con comparsa depositata il 22 giugno 2004 intervenivano nel processo A C, A I, U C, G C, N C, A C, A C, L C, T C, A C , tutti nella qualità di eredi di Francesco Costanzo e chiedevano la condanna della società convenuta al risarcimento dei danni.
Con sentenza del 24 giugno 2005 il Tribunale rigettava la domanda risarcitoria contro il F.G.V.S. perché la denuncia del sinistro, presentata ai carabinieri, non conteneva anche il nome di due testi, che poi furono sentiti in sede civile.
Avverso la sentenza hanno proposto appello, in via principale, F C, in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sui minori A C e costanzo annunziata, tutti nella qualità di eredi di Francesco Costanzo ed in via incidentale A C, A I, U C, G C, N C, A C, A C, L C, T C, A C , anch'essi nella qualità di eredi di Costanzo Francesco.
Sostenevano gli appellanti di aver dato piena prova che il sinistro fu causato dal conducente di un veicolo rimasto sconosciuto e che il sinistro stesso fu portato a conoscenza dell'autorità giudiziaria. La società appellata chiedeva di respingere l'appello. La Corte d'Appello confermava la sentenza del Tribunale. Propongono ricorso per cassazione F C, in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sulla figlia annunziata costanzo, nonché A C, A I, U C, G C, N C, A C, A C, L C, T C, A C .
Resiste con controricorso la Generali Assicurazioni s.p.a. quale impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada per la Regione Campania.
Le parti hanno presentato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE

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