Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/12/2018, n. 58364
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Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: L M nato a BRESCIA il 27/03/1978 avverso la sentenza del 16/10/2017 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere D C;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA C che ha concluso chiedendo l'inammissibilita del ricorso. E' presente l'avvocato R F del foro di ROMA in difesa di L M in sostituzione dell'avvocato P R del foro di BRESCIA come da nomina a sostituto processuale ex art. 102 c.p.p. depositata in udienza che riportandosi ai motivi del ricorso insiste per l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Brescia il 16 ottobre 2017, in parziale riforma della sentenza emessa il 12 maggio 2017 dal G.u.p. del Tribunale di Brescia all'esito del giudizio abbreviato, appellata dal Procuratore generale e dall'imputato, sentenza con cui M L è stato ritenuto responsabile dei reati di evasione (capo A), di detenzione a fine di cessione di hashish, fatto qualificato come violazione del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo B) e di porto ingiustificato di coltello (capo C), fatti tutti commessi il 2 aprile 2017 e, quindi, condannato alla pena stimata di giustizia (pena base per il reato sub lett. B pari ad un anno di reclusione e 1.200,00 euro di multa, meno un terzo per le riconosciute attenuanti generiche sino ad otto mesi di reclusione ed 800,00 euro di multa, con aumento di quindici giorni di reclusione e di 50,00 euro di multa per ciascuno degli ulteriori illeciti per la ritenuta continuazione e, così, sino a nove mesi di reclusione e 900,00 euro di multa, infine ridotti di un terzo per il rito sino a sei mesi di reclusione e 600,00 euro di multa), in accoglimento dell'appello del P.G., esclusa la continuazione tra i tre reati, ha rideterminato la pena nei seguenti termini: pena base per il reato di evasione di cui al capo A), un anno di reclusione, meno un terzo per le attenuanti generiche sino ad otto mesi, ulteriormente ridotta per il rito a mesi cinque e giorni dieci di
udita la relazione svolta dal Consigliere D C;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA C che ha concluso chiedendo l'inammissibilita del ricorso. E' presente l'avvocato R F del foro di ROMA in difesa di L M in sostituzione dell'avvocato P R del foro di BRESCIA come da nomina a sostituto processuale ex art. 102 c.p.p. depositata in udienza che riportandosi ai motivi del ricorso insiste per l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Brescia il 16 ottobre 2017, in parziale riforma della sentenza emessa il 12 maggio 2017 dal G.u.p. del Tribunale di Brescia all'esito del giudizio abbreviato, appellata dal Procuratore generale e dall'imputato, sentenza con cui M L è stato ritenuto responsabile dei reati di evasione (capo A), di detenzione a fine di cessione di hashish, fatto qualificato come violazione del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo B) e di porto ingiustificato di coltello (capo C), fatti tutti commessi il 2 aprile 2017 e, quindi, condannato alla pena stimata di giustizia (pena base per il reato sub lett. B pari ad un anno di reclusione e 1.200,00 euro di multa, meno un terzo per le riconosciute attenuanti generiche sino ad otto mesi di reclusione ed 800,00 euro di multa, con aumento di quindici giorni di reclusione e di 50,00 euro di multa per ciascuno degli ulteriori illeciti per la ritenuta continuazione e, così, sino a nove mesi di reclusione e 900,00 euro di multa, infine ridotti di un terzo per il rito sino a sei mesi di reclusione e 600,00 euro di multa), in accoglimento dell'appello del P.G., esclusa la continuazione tra i tre reati, ha rideterminato la pena nei seguenti termini: pena base per il reato di evasione di cui al capo A), un anno di reclusione, meno un terzo per le attenuanti generiche sino ad otto mesi, ulteriormente ridotta per il rito a mesi cinque e giorni dieci di
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