Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/05/2021, n. 12033

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/05/2021, n. 12033
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12033
Data del deposito : 6 maggio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

SENTENZA sul ricorso 29128-2015 proposto da: COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A. (già ALITALIA COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G.

FARAVELLI

22, presso lo studio dell'avvocato E M, che la rappresenta 2020 e difende;
2784

- ricorrente -

contro

R S, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati FRANCESCA VERDURA, TIZIANA LARATTA, SIMONETTA FERRO;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 494/2015 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 10/06/2015 R.G.N. 823/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/12/2020 dal Consigliere Dott. R A;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A C, che ha concluso per l'inammissibilità o in subordine rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato VALERIO PORCHERA per delega verbale Avvocato E M;
udito l'Avvocato FRANCESCA VERDURA.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d'appello di Milano, con sentenza del 10.6.2015, respingeva il gravame proposto dalla s.p.a. Alitalia CAI ed accoglieva parzialmente l'appello incidentale proposto da S R avverso la decisione del Tribunale della stessa sede che aveva dichiarato l'illegittimità del termine apposto al contratto stipulato con il suddetto lavoratore, accertando la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dal 30.5.2010, con ordine di ripristino dello stesso e condanna della società al pagamento di un'indennità, quantificata in cinque mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.

2. Osservava che era stata erroneamente dichiarata l'intervenuta decadenza rispetto ai primi due contratti e rilevava, quanto all'appello principale, come il Re avesse espressamente impugnato i contratti sotto il profilo del mancato rispetto della percentuale di contingentamento e che, a fronte di tale deduzione, la società non aveva indicato il numero di lavoratori assunti a tempo indeterminato e di quelli a termine, non potendo sopperirsi a tale lacuna mediante ammissione di prova testimoniale, stante la genericità di capitoli di prova articolati, per non essere la mera circostanza negativa del mancato superamento del limite percentuale adeguato all'efficace espletamento della relativa prova testimoniale, che avrebbe dovuto vertere sul dato positivo concernente il numero dei dipendenti assunti a termine.

3. Riteneva l'irrilevanza di ogni accertamento della quantità di contratti stipulati ex art. 2 d. Igs. 368/2001 in ciascun mese dell'anno, in quanto non consentiva di verificare quanti lavoratori a i termine fossero in forza alla società ai sensi di tale disposizione di legge all'epoca dei rapporti oggetto di causa.

4. Quanto all'indennità liquidata, la Corte ne rilevava la congruità ed affermava che in relazione alla sua natura sanzionatoria non poteva rilevare Valiunde perceptum 5. Di tale decisione ha domandato la cassazione la società, affidando l'impugnazione quattro motivi, cui ha resistito, con controricorso, il Re.

6. La causa, rinviata a nuovo ruolo nell'adunanza camerale del 16.4.2019, per consentirne la trattazione pubblica, è stata fissata all'odierna udienza.

7. Il Re ha depositato memorie illustrative.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, la Compagnia aerea ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 32, comma 1 bis, I. 183/2010, sul rilievo che il differimento introdotto con il cd. decreto Milleproroghe riguardi—ausivamente il termine decadenziale di 60 gg. relativo all'impugnazione del licenziamento di cui all'art. 6, comma primo, legge 604/66 e che il principio di irretroattività escluda che la norma giuridica possa applicarsi a situazioni verificatesi prima della sua entrata in vigore.
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