Cass. civ., sez. VI, ordinanza 25/11/2022, n. 34811

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 25/11/2022, n. 34811
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 34811
Data del deposito : 25 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 17448-2021 proposto elx AGENZIA DELLE ENTRATE -

DIREZIONE REGIONALE DELLA TOSCANA

06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

contro

AGRICOLA PALAZZOLO SRL;
- intimata - avverso la sentenza n. 1077/6/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA, depositata il 30/12/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio nn partecipata del 12/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott. L D PCOLI.

FATTI DI CAUSA

Rilevato che: mediante procedura catastale Docfa promossa dalla Società agricola Palazzolo s.r.l. relativa ad alcuni fabbricati ubicati nel Comune di Monteroni d'Arbia e identificati al fg. 85 p.11a 75, sub.3, la parte contribuente proponeva la categoria catastale A/7 ed allegava la richiesta per i requisiti di ruralità dell'abitazione, classe unica, vani 19,5. L'amministrazione finanziaria respingeva la richiesta di ruralità e di conseguenza emetteva l'avviso di accertamento. La parte contribuente presentava ricorso avverso il suddetto avviso di accertamento. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso l'avviso di accertamento. La Commissione Tributaria Regionale della Toscana rigettava l'appello dell'Agenzia delle Entrate rilevando che: dallo stesso sopralluogo dell'Amministrazione finanziaria emerge che si tratta di un fabbricato facente parte di un'impresa agraria, in posizione decentrata raggiungibile con strade sterrate, le rifiniture interne sono caratteristiche degli anni '70, con porte in legno leggero, pavimenti e bagni ordinari;
è pacifico (mai contestato) che si tratta di un vecchio casolare di campagna, tipicamente utilizzato, in molte parti, Ric. 2021 n. 17448 sez. MT - ud. 12-10-2022 -2- come pertinenza dell'azienda agricola (cantine, granai, ecc.) e certamente non tutto come abitazione;
costituisce l'unica unità abitativa della società contribuente, utilizzato come residenza dal rappresentante legale della stessa e dai suoi familiari, che hanno la qualifica di imprenditori agricoli;
la suddivisione interna, inoltre, appare razionale e non sembrano fondate le perplessità dell'Agenzia delle Entrate, essendo ben possibile che il bagno al piano terra sia a servizio dell'azienda agricola, così come le due stanze al piano superiore, per le quali - a prescindere dal fatto che l'azienda non ha capacità ricettiva- è ben possibile ipotizzare un uso a servizio di ospiti o dipendenti. L'Agenzia della Entrate proponeva ricorso affidato ad un motivo di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per il rigetto del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 9, comma 3, del D.L. n. 557 del 1993 in tema di ruralità dell'unità abitativa, avendo il giudice d'appello erroneamente riconosciuto la natura rurale del fabbricato, nonostante che la dimensione complessiva dello stesso, di 536 mq, ne fa una abitazione di lusso ai sensi dell'art. 6 del D.M. 2 agosto 1969, eccedendo i 240 mq. Il motive di impugnaizone è infondato. Va premesso che i fabbricati rurali sono gli immobili posti al servizio di terreni agricoli, in quanto utilizzati in modo strumentale all'attività di coltivazione, oppure quale abitazione dell'imprenditore agricolo. Tali fabbricati godono di un regime Ric. 2021 n. 17448 sez. MT - ud. 12-10-2022 -3- fiscale agevolato, a condizione che siano presenti tutti i requisiti previsti dalla legge (art. 9 del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n.133, e modificato dall'art. 42-bis del d.l. 1 ottobre 2007, n.159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222: Cass. n. 2836 del 2022). L'art. 9, comma 3, D.L. n. 557 del 1993 nella versione applicabile alla contraversia per cui è causa stabilisce che: «Ai fini del riconoscimento della ruralita' degli immobili agli effetti fiscali, i fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad edilizia abitativa devono soddisfare le seguenti condizioni: a) il fabbricato deve essere utilizzato quale abitazione: 1) dal soggetto titolare del diritto di proprieta' o di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse all'attivita' agricola svolta;
2) dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno a cui l'immobile e' asservito;3) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai numeri 1)e 2) risultanti
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