Cass. civ., sez. VI, ordinanza 25/11/2022, n. 34811

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 25/11/2022, n. 34811
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 34811
Data del deposito : 25 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 17448-2021 proposto elx AGENZIA DELLE ENTRATE -

DIREZIONE REGIONALE DELLA TOSCANA

06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

contro

AGRICOLA PALAZZOLO SRL;
- intimata - avverso la sentenza n. 1077/6/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA, depositata il 30/12/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio nn partecipata del 12/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott. L D PCOLI.

FATTI DI CAUSA

Rilevato che: mediante procedura catastale Docfa promossa dalla Società agricola Palazzolo s.r.l. relativa ad alcuni fabbricati ubicati nel Comune di Monteroni d'Arbia e identificati al fg. 85 p.11a 75, sub.3, la parte contribuente proponeva la categoria catastale A/7 ed allegava la richiesta per i requisiti di ruralità dell'abitazione, classe unica, vani 19,5. L'amministrazione finanziaria respingeva la richiesta di ruralità e di conseguenza emetteva l'avviso di accertamento. La parte contribuente presentava ricorso avverso il suddetto avviso di accertamento. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso l'avviso di accertamento. La Commissione Tributaria Regionale della Toscana rigettava l'appello dell'Agenzia delle Entrate rilevando che: dallo stesso sopralluogo dell'Amministrazione finanziaria emerge che si tratta di un fabbricato facente parte di un'impresa agraria, in posizione decentrata raggiungibile con strade sterrate, le rifiniture interne sono caratteristiche degli anni '70, con porte in legno leggero, pavimenti e bagni ordinari;
è pacifico (mai contestato) che si tratta di un vecchio casolare di campagna, tipicamente utilizzato, in molte parti, Ric. 2021 n. 17448 sez. MT - ud. 12-10-2022 -2- come pertinenza dell'azienda agricola (cantine, granai, ecc.) e certamente non tutto come abitazione;
costituisce l'unica unità abitativa della società contribuente, utilizzato come residenza dal rappresentante legale della stessa e dai suoi familiari, che hanno la qualifica di imprenditori agricoli;
la suddivisione interna, inoltre, appare razionale e non sembrano fondate le perplessità dell'Agenzia delle Entrate, essendo ben possibile che il bagno al piano terra sia a servizio dell'azienda agricola, così come le due stanze al piano superiore, per le quali - a prescindere dal fatto che l'azienda non ha capacità ricettiva- è ben possibile ipotizzare un uso a servizio di ospiti o dipendenti. L'Agenzia della Entrate proponeva ricorso affidato ad un motivo di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per il rigetto del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 9, comma 3, del D.L. n. 557 del 1993 in tema di ruralità dell'unità abitativa, avendo il giudice d'appello erroneamente riconosciuto la natura rurale del fabbricato, nonostante che la dimensione complessiva dello stesso, di 536 mq, ne fa una abitazione di lusso ai sensi dell'art. 6 del D.M. 2 agosto 1969, eccedendo i 240 mq. Il motive di impugnaizone è infondato. Va premesso che i fabbricati rurali sono gli immobili posti al servizio di terreni agricoli, in quanto utilizzati in modo strumentale all'attività di coltivazione, oppure quale abitazione dell'imprenditore agricolo. Tali fabbricati godono di un regime Ric. 2021 n. 17448 sez. MT - ud. 12-10-2022 -3- fiscale agevolato, a condizione che siano presenti tutti i requisiti previsti dalla legge (art. 9 del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n.133, e modificato dall'art. 42-bis del d.l. 1 ottobre 2007, n.159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222: Cass. n. 2836 del 2022). L'art. 9, comma 3, D.L. n. 557 del 1993 nella versione applicabile alla contraversia per cui è causa stabilisce che: «Ai fini del riconoscimento della ruralita' degli immobili agli effetti fiscali, i fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad edilizia abitativa devono soddisfare le seguenti condizioni: a) il fabbricato deve essere utilizzato quale abitazione: 1) dal soggetto titolare del diritto di proprieta' o di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse all'attivita' agricola svolta;
2) dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno a cui l'immobile e' asservito;3) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai numeri 1)e 2) risultanti dalle certificazioni anagrafiche;
da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali;
4) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attivita' svolta in agricoltura;
5) da uno dei soci o amministratori delle societa' agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale;
a-bis) i soggetti di cui ai numeri 1), 2) e 5) della lettera a) del presente comma devono rivestire la qualifica di imprenditore agricolo ed essere iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
b) (lettera abrogata);
c) il terreno cui il fabbricato e' asservito deve avere superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario. Qualora sul terreno siano praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura o Ric. 2021 n. 17448 sez. MT - ud. 12-10-2022 -4- altra coltura intensiva, ovvero il terreno e' ubicato in comune considerato montano ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, il suddetto limite viene ridotto a 3.000 metri quadrati;
d) il volume di affari derivante da attivita' agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla meta' del suo reddito complessivo, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attivita' svolta in agricoltura. Se il terreno e' ubicato Th comune considerato montano ai sensi della citata legge n. 97 del 1994, il volume di affari derivante da attivita' agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore ad un quarto del suo reddito complessivo, determinato secondo la disposizione del periodo precedente. Il volume d'affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell'IVA si presume pari al limite massimo previsto per l'esonero dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
e) i fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle unita' immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 ed A/8, ovvero le caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, non possono comunque essere riconosciuti rurali». Dalla relazione dell'Architetto P e dal sopralluogo dell' Amministrazione finanziaria emerge che tale unità abitativa è peraltro anche sede sociale della società, ufficio dell'azienda agricola, rimessagio in parte di scorte e attrezzature agricole. Detto immobile ha pertanto destinazione rurale abitativa in quanto sussistono le condizioni previste dall'articolo 9, comma 3 - bis, lettera c) e h) del Decreto Legge n. 557 del 1993. Ric. 2021 n. 17448 sez. MT - ud. 12-10-2022 -5- L'articolo 9, comma 3- bis , infatti, dispone che «ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate: a) alla protezione delle piante;
b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
d) all'allevamento e al ricovero degli animali;
f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attivita' agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformita' alla normativa vigente in materia di collocamento;
g) alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;
h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228». La disciplina dei fabbricati strumentali, regolamentata dall'articolo 9 comma 3-bis del Decreto Legge, non contempla l'esclusione della ruralità per il superamento della superficie di mq 240. In particolare si assume che il carattere strumentale necessario per lo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 codice civile comporta in ogni caso il riconoscimento del requisito di ruralità dell'immobile (Cass.30078 del 2021). Ciò significa che, secondo il combinato disposto dell'articolo 9, comma 3 e dell'articolo 9, comma 3- bis del citato Decreto Legge, deve riconoscersi il requisito della ruralità agli immobili di fatto adibiti ad abitazione del coltivatore diretto e della sua famiglia ed Ric. 2021 n. 17448 sez. MT - ud. 12-10-2022 -6- utilizzati per le esigenze poc'anzi descritte anche se aventi una superficie superiore a 240 mq. L'articolo 9, comma 3 bis, infatti, non prevede esplicitamente alcun requisito soggettivo e si limita ad elencare, come requisito oggettivo, le destinazioni degli immobili che possono essere riconosciuti rurali, dopo aver richiamato il concetto di strumentalità all'esercizio dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile. É stata, invero, illustrata e descritta la situazione di fatto esistente ed è stata data adeguata dimostrazione dell'effettiva destinazione rurale dell'immobile dinnanzi alla Commissione Tributaria Provinciale e alla Commissione Tributaria Regionale. Il fabbricato costituisce l'unica unità abitativa di proprietà dell'azienda ed è adibita a residenza dei legali rappresentanti della società, aventi entrambi la qualifica di imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti iscritti alla gestione INPS di riferimento. Il podere, inoltre come si evince nella relazione dell'architetto P, è ubicato in piena campagna e nelle immediate vicinanze vi sono beni immobili aventi destinazione evidentemente agricola che non posso non condizionarne l'uso. A tal riguardo la Commissione Tributaria Regionale, con accertamento in punto di fatto come tale insindacabile in Cassazione, ha motivato il riconoscimento del requisito della ruralità dell'immobile con riferimento all'effettiva destinazione alle attività agricole. In proposito, secondo questa Corte: "L'accertamento dei requisiti oggettivi è più complesso, dovendosi aver riguardo alla tipologia edilizia ed alla localizzazione territoriale del fabbricato, alla superficie e alla destinazione del fondo a cui il fabbricato è asservito, al volume d'affari dell'impresa agricola, sulla base della normative di Ric. 2021 n. 17448 sez. MT - ud. 12-10-2022 -7- riferimento (l'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993 n.557, convertito nella lege 26 febbraio 1994 n.133, quale novellato dall'art. 42-bis del D.L. 1 ottobre 2007 n.159, convertito nella Legge 29 novembre 100 n. 222): se ne è dedotto che la ruralità del fabbricato strumentale è un dato oggettivo, che dipende esclusivamente dalla effettiva destinazione dell'immobile allo svolgimento delle attività agricole. (Cass. n. 2836 del 2022). La Commissione Tributaria Regionale si è attenuta ai suddetti principi, laddove - ritenendo che dallo stesso sopralluogo dell'Amministrazione finanziaria emerge che si tratta di un fabbricato facente parte di un'impresa agraria, in posizione decentrata raggiungibile con strade sterrate, le rifiniture interne sono caratteristiche degli anni '70, con porte in legno leggero, pavimenti e bagni ordinari;
è pacifico (mai contestato) che si tratta di un vecchio casolare di campagna, tipicamente utilizzato, in molte parti, come pertinenza dell'azienda agricola (cantine, granai, ecc.) e certamente non tutto come abitazione;
costituisce l'unica unità abitativa della Società, utilizzato come residenza dal rappresentante legale della stessa e dai suoi familiari, che hanno la qualifica di imprenditori agricoli;
la suddivisione interna, inoltre, appare razionale e non sembrano fondate le perplessità dell'Agenzia delle Entrate, essendo ben possibile che il bagno a piano terra sia a servizio dell'azienda agricola, così come due stanze al piano superiore, per le quali, a prescindere dal fatto che l'azienda non ha capacità ricettiva, è ben possibile ipotizzare un uso a servizio di ospiti o dipendenti - ha correttamente riconosciuto, mediante una ragionevole ed analitica ricostruzione dei fatti, la ruralità del fabbricato per il fatto che fosse in parte adibito ad abitazione (per una superficie di 222 mq) del coltivatore diretto e della sua famiglia ed utilizzato per le esigenze, poc'anzi descritte, proprie Ric. 2021 n. 17448 sez. MT - ud. 12-10-2022 -8- dell'agrcoltura, sebbene tale immobile abbia una superficie superiore ai 240 mq. In effetti, secondo questa Corte, in materia di classamento catastale, va sempre riconosciuta natura rurale ai fini fiscali ai fabbricati strumentali alle attività agricole di cui all'art. 29 del t.u.i.r. del 1986, secondo quanto stabilito dall'art. 9, comma terzo - bis - aggiunto dal d.P.R. 23 marzo 1998, n. 139 -, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito in legge 26 febbraio 1994, n. 133, mentre la causa di esclusione della ruralità prevista dall'art. 9, comma terzo, lettera e), dello stesso d. I. per i fabbricati aventi caratteristiche di lusso ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1968 opera soltanto per i fabbricati aventi uso abitativo (Cass. n. 9760 del 2003;
Cass. n. 35885 del 2021;
Cass. n. 27191 del 2022): nella specie la parte di fabbricato adibita ad uso abitativo non eccede i 240 mq: per il resto, le doglianze della parte ricorrente, pur formalmente volte a denunciare la nullità della sentenza per violazione di legge, investono nella sostanza il merito della lite, e, oltre ad essere carenti sotto il profilo dell'autosufficienza del ricorso specie per quanto riguarda l'estensione dell'immobile realmente adibita ad abitazione, sono quindi insuscettibili di poter essere valutate in Cassazione attraverso la denuncia di un vizio di difetto di motivazione, in quanto con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Cass. n. 29404 del 2017;
Cass. n. 5811 del 2019;
Cass. n. 27899 del 2020;
Cass. 18611 e 15276 del 2021). Ric. 2021 n. 17448 sez. MT - ud. 12-10-2022 -9- Pertanto, poiché il motivo di impugnazione è infondato, il ricorso va conseguentemente rigettato;
le spese seguono la soccombenza. Poiché risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. 29 gennaio 2016, n. 1778;
Cass.27 ottobre 2021, n. 30191).
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