Cass. civ., SS.UU., sentenza 13/11/2012, n. 19711

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In caso di procedimento penale a carico di avvocato, l'art. 43, terzo comma, r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578 conferisce al consiglio dell'ordine il potere di disporre, in via cautelare, la sospensione dall'attività professionale, sulla base di una valutazione d'incompatibilità dell'addebito con l'esercizio della professione, indipendentemente da ogni indagine sulla consistenza dell'incolpazione, riservata al giudice penale; è, quindi, legittima la sospensione dall'attività professionale, qualora motivata con riferimento alla gravità delle imputazioni penali elevate a carico del professionista (pur dovendosi prescindere da ogni giudizio sulla loro fondatezza) e con riguardo allo "strepitus fori", testimoniato da articoli di stampa apparsi sui quotidiani ed ancora attuale, non avendo rilievo, pertanto, il tempo trascorso tra la commissione dei fatti penalmente rilevanti e l'adozione della misura cautelare in sede disciplinare, né la circostanza che il relativo procedimento sia stato da tempo avviato.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 13/11/2012, n. 19711
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19711
Data del deposito : 13 novembre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. P R - Primo presidente f.f. -
Dott. R L A - Presidente di sez. -
Dott. R R - rel. Consigliere -
Dott. D P S - Consigliere -
Dott. M V - Consigliere -
Dott. M G - Consigliere -
Dott. D'

ALESSANDRO

Paolo - Consigliere -
Dott. T G - Consigliere -
Dott. V B - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 11349-2012 proposto da:
P D, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

SABOTINO

46, presso lo studio dell'avvocato R G, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato C G, per delega in calce al ricorso;



- ricorrente -


contro
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MONZA, in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

BRUNO BUOZZI

3, presso lo studio dell'avvocato C F, che lo rappresenta e difende, per delega in calce al controricorso;



- controricorrente -


e contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;



- intimato -


avverso la decisione n. 5/2012 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 30/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/11/2012 dal Consigliere Dott. RENATO RORDORF;

udito l'avvocato Angelo COLUCCI per delega dell'avvocato Giovanni Ceriello;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE

Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso. ESPOSIZIONE DEL FATTO
Il 22 giugno 2011 il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Monza dispose la sospensione cautelare dell'avv. Palmieri Davide dall'esercizio della professione forense.
L'impugnazione proposta dall'avv. Palmieri avverso tale provvedimento fu rigettata dal Consiglio Nazionale Forense con decisione depositata il 30 gennaio 2012. Detto consiglio ritenne che la sospensione cautelare fosse adeguatamente motivata, sia con riferimento alla gravità delle imputazioni penali elevate a carico del professionista, pur dovendosi prescindere in sede disciplinare da ogni giudizio circa la loro fondatezza, sia con riguardo allo strepitus fori che ne era derivato, testimoniato da articoli di stampa apparsi sui quotidiani. Escluse poi il consiglio che, ai fini dell'adozione della misura cautelare, si dovesse attendere la pronuncia di una sentenza definitiva all'esito del processo penale cui l'avv. Palmieri era stato sottoposto;
e reputò che non avesse rilievo il tempo decorso dal momento della commissione dei fatti addebitati al professionista, non bastando ciò ad attenuare l'attualità dell'allarme sociale cagionato da quei fatti.
Per la cassazione di tale decisione l'avv. Palmieri ha proposto ricorso, articolato in due motivi ed illustrato da successiva memoria.
Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Monza ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE

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