Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/05/2022, n. 17891

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/05/2022, n. 17891
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17891
Data del deposito : 5 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D A nato a REGGIO CALABRIA il 04/09/1996 avverso la sentenza del 11/05/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere M B;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore F C che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento della sentenza impugnata relativamente al trattamento sanzionatorio. udito il difensore E' presente l'avvocato P C del foro di REGGIO CALABRIA in difesa delle parti civili D'ELIA GIOVANNA, RESTUCCIA DOMENICO e di RESTUCCIA OMAR GABRIEL MARIA, che depositando conclusioni scritte unitamente alle nota spese chiede l'inammissibilità del ricorso. E' presente l'avvocato P G del foro di ROMA, che depositando nomina a sostituto processuale dell'avv. MILICIA GIUSEPPE del foro di PALMI in difesa di D A, insiste per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza dell'11/5/2021, la Corte d'Appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, previa concessione dell'attenuante di cui all'art. 589-bis, comma 7, cod. pen. ha rideterminato la pena inflitta a D A in quella di anni 5 di reclusione. Il ricorrente era ritenuto responsabile del delitto di omicidio stradale e resistenza a pubblico ufficiale. Dopo essersi dato alla fuga alla vista di una pattuglia dei carabinieri, spingendo la vettura a velocità elevatissima e mettendo in pericolo l'incolunità dei militari che si ponevano al suo inseguimento, cagionava la morte di Ruccia Carlo Alberto Maria, trasportato, il quale veniva sbalzato fuori dall'abitacolo dopo che il Dattola, avendo perso il controllo del veicolo, andava a sbattere contro un palo della pubblica illuminazione. I giudici di merito ritenevano integrate le aggravanti di cui all'art. 589 bis, commi 2, 5 n. 1) e 6, cod. pen., per essersi l'imputato - privo di patente perchè mai conseguita - posto alla guida del veicolo in stato di ebbrezza alcolica e di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti e per avere proceduto in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita. Ritenevano altresì sussistenti le aggravanti contestate di cui all'art. 61, comma 1, n. 2 e 3 cod. pen.

2. L'imputato ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del difensore, deducendo quanto segue. Motivo unico: inosservanza o errone applicazione degli artt. 61 e 69 cod. pen. La difesa rileva erronea applicazione della legge penale con riferimento a due diversi capi della
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