Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/07/2004, n. 13391
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Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. S G - Presidente -
Dott. DELL'ANNO Paolino - Consigliere -
Dott. D L M - Consigliere -
Dott. V L - Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S
sul ricorso proposto da:
BATA SRL - (già BATA SPA trasformata in società a responsabilità, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 288, presso lo studio dell'avvocato M P, che lo difende unitamente all'avvocato G R, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, difeso dagli avvocati A S, F F, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 137/01 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 06/03/01 - R.G.N. 1972/2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/03/04 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO;
udito l'Avvocato R;
udito l'Avvocato S;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. N V che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Bari la soc. BATA esponeva che con verbale di accertamento del 22.2.1992 l'Inps le aveva contestato: a) che per sette dipendenti assunti nel Centro Nord e trasferiti al Sud non spettavano gli sgravi aggiuntivi e supplementari previsti dall'art. 59 del d.p.r. 218 del 1978;b)che per alcuni impiegati non erano
stati denunciati a fini contributivi i valori convenzionali del vitto per gli anni 1985/198 6;c) che non era stata versata la contribuzione previdenziale sul valore di locazione di immobile concesso in uso a tre dipendenti;d) che, non essendo stati versati i contributi sul valore dell'alloggio goduto dai tre dipendenti, per questi la società non aveva diritto allo sgravio generale per il periodo gennaio 1989/gennaio 1992. Tanto premesso la società chiedeva al giudice adito di dichiarare l'illegittimità di tutte le contestazioni contenute nel verbale di accertamento condannando l'Istituto al rimborso di quanto percepito per i titoli sopra specificati.
Il Tribunale di Bari, con sentenza resa il 10.11.1999, accoglieva la domanda relativa alla pretesa omissione contributiva sul valore convenzionale del vitto per gli anni 1985/1986 e rigettava tutte le altre domande.
Con sentenza depositata il 6 marzo 2001 la Corte di Appello di Bari rigettava l'appello proposto dalla soc. BATA.
Con riguardo agli sgravi contributivi aggiuntivi e supplementari la Corte territoriale rilevava che, per quanto per il godimento del beneficio non fosse più necessario che i lavoratori assunti risiedessero nel Mezzogiorno - e ciò per effetto della disposizione di cui all'111-2b68-569a-a909-a5e7cbe3182f::LR971B03E28D652CDBC8D2::1997-07-04" href="/norms/laws/itatextjhbqwyn7z5f4w4/articles/itaart6j4rlqw3xoy311?version=3df5a111-2b68-569a-a909-a5e7cbe3182f::LR971B03E28D652CDBC8D2::1997-07-04">60?version=a5b10409-8159-5cac-a181-6864c4603bc1::LR9BE4D5EA64822FAFC592::1970-05-27">art. 38 commi 5 e 6 della legge n. 488 del 1999 - detti sgravi comunque non potevano essere riconosciuti all'appellante mancando nella specie l'ulteriore requisito dell'incremento occupazionale, da intendersi come incremento in termini assoluti, non contando a questi fini i passaggi di lavoratori tra imprese, i trasferimenti, i licenziamenti contestualmente seguiti dall'assunzione presso altra impresa ecc.
La Corte ha poi ritenuto infondate le doglianze della società con riguardo alla natura retributiva della concessione in uso dell'alloggio ai dipendenti, poiché la natura retributiva del beneficio derivava dalla relazione di corrispettività esistente tra lo stesso e la prestazione lavorativa.
La Corte riteneva poi domanda nuova quella diretta alla riduzione dei contributi sul valore dell'alloggio in modo proporzionale all'uso diretto fattone dall'impresa.
La Corte, infine, con riferimento alla spettanza dello sgravio generale, affermava che esso non spettava all'appellante in quanto il godimento dell'alloggio di servizio andava denunciato ai fini contributivi a norma della legge n. 389 del 1989. Per la cassazione di tale sentenza la s.r.l. BATA ha proposto ricorso con quattro motivi. L'Inps resiste con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la società denuncia violazione dell'art. 59 commi 5 e 8 del d.p.r. 6 marzo 1978 n. 218 e succ. modificazioni e integrazioni, dell'art, 38 commi 5 e 6 della legge n. 488 del 23.12.1999, dell'art. 2112 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c., degli
artt. 20 e 23 bis della legge n. 584 dell'8.8.1977, nonché omessa insufficiente o contraddittoria motivazione. La ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso il diritto agli sgravi aggiuntivi e supplementari e deduce:
che la formulazione dell'art. 38 della legge 488 del 1999, nel riconoscere gli sgravi contributivi a tutte le aziende che impiegano lavoratori anche non residenti nei territori del Mezzogiorno, non distingue tra sgravi ordinari e sgravi aggiuntivi o supplementari, onde anche questi ultimi spettano quando si verifichi un incremento di occupazione nei territori meridionali, ancorché determinato dal trasferimento al Sud di dipendenti residenti al Nord;
che nella specie sei lavoratori, originariamente dipendenti da imprese associate, erano stati prima assunti dall'Associazione temporanea di imprese e poi erano stati assunti, mediante passaggio diretto, dalla soc. BATA, quando questa era subentrata all'Associazione, mentre un lavoratore era stato assunto direttamente dalla BATA;
che tutti i lavoratori in questione, assunti nel Nord, erano stati trasferiti nella sede di lavoro nel Mezzogiorno;
che dette assunzioni erano effettive e non fittizie in quanto la soc. BATA costituiva una impresa nuova rispetto all'Associazione temporanea di imprese e non vi era alcuna identità oggettiva delle due imprese;
che l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui la soc. BATA non sarebbe una nuova impresa rispetto all'Associazione temporanea, è rimasta priva di adeguata motivazione, anche perché frutto di una inadeguata ed errata valutazione delle prove. Con il secondo motivo la società denuncia violazione dell'art. 12 della legge n. 153 del 30 aprile 1969 e degli artt. 115 e 116 c.p.c.,
nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, e censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato la natura retributiva del valore dell'alloggio concesso in uso gratuito a tre dipendenti. In merito deduce:
che, a norma dell'art. 12 della legge n. 153 del 1969, la concessione di un alloggio di servizio, in quanto costituisce una reintegrazione del depauperamento economico subito dal lavoratore tenuto a risiedere per esigenze di servizio sul posto ove viene resa la prestazione lavorativa, non è assoggettabile a contribuzione previdenziale, costituendo non già un elemento retributivo, bensì un rimborso spesa;
che la Corte territoriale non ha valutato le testimonianze resa dai testi Grilli e Del Noce, dalle quali si evince che il godimento degli alloggi era determinato esclusivamente da esigenze di servizio (assicurare l'immediata disponibilità dei dipendenti sul cantiere in caso di necessità) e che detti alloggi non erano neppure idonei a soddisfare le normali esigenze abitative dei lavoratori e delle loro famiglie;
che nel caso specifico la soc. BATA non ha sopportato alcun costo specifico per fornire l'alloggio a due dei tre dipendenti, perché è stato provato che l'alloggio a costoro concesso era adibito ad archivio dell'impresa, sicché tale uso abitativo, non avendo determinato alcun costo aggiuntivo per il datore di lavoro, non era assoggettabile a contribuzione,
almeno fino all'entrata in vigore del d.lgs. n. 314 del 1997, che in materia ha introdotto il diverso criterio di valutazione del "valore normale".
Con il terzo motivo la società denuncia violazione dell'art. 12 della legge 30.4.1969 n. 153 e dell'art. 345 c.p.c. e lamenta che il
giudice di appello ha disatteso il motivo di impugnazione con il quale era stato chiesto di sanare il contrasto esistente tra la motivazione della sentenza di primo grado, nella quale era stata sostenuta la necessità di riduzione della base imponibile contributiva in funzione dell'uso promiscuo dei locali dati in uso a tre dipendenti, ed il dispositivo che nulla statuiva al riguardo. La Corte aveva ritenuto che la domanda di riduzione della base imponibile fosse domanda nuova, inammissibile in appello e che la motivazione della sentenza di primo grado, non avendo riscontro nel dispositivo, non aveva portata decisoria. Sostiene al riguardo la società che la domanda non poteva essere nuova, visto che la motivazione della sentenza di primo grado faceva espresso riferimento a tale questione e che il contrasto tra motivazione e dispositivo evidenziava un vizio della decisione del primo giudice emendabile in grado di appello.
Con il quarto motivo, denunciando violazione dell'art. 1 comma 1 e 6 comma 9 del d.l.