Cass. civ., sez. II, sentenza 12/04/1965, n. 654
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E valida l'ipoteca iscritta dal creditore dell'erede sulla eredita beneficiata, nonostante il disposto dell'art.2830 cod. civ.'ma il creditore ipotecario dell'erede non puo soddisfarsi sul ricavato della aggiudicazione del bene ereditario a preferenza dei creditori anche chirografari dell'eredita. Ove, pero, il credito verso la eredita consista nel diritto a una prestazione, il cui oggetto sia ad esempio il trasferimento di immobili in esecuzione di una promessa di vendita da parte del de cuius, il creditore promissario,ottenute la sentenza costitutiva di trasferimento ex art. 2932 cod. civ., puo pretendere la cancellazione dell'ipoteca inciderebbe sulla disponibilita del bene e sul suo valore economico rendendo priva di contenuto la prelazione riconosciuta dall'art.490 cod. civ..*