Cass. pen., sez. I, sentenza 30/12/2022, n. 49727

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 30/12/2022, n. 49727
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 49727
Data del deposito : 30 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TELESCO ANNA nato a NAPOLI il 16/01/1961 avverso l'ordinanza del 04/05/2022 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETEREudita la relazione svolta dal Consigliere C R;
lette le conclusioni del PG, CIRO ANGELILLIS, ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 4 maggio 2022 il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza del pubblico ministero di revoca della sospensione condizionale della pena concessa a A T con sentenza di condanna emessa nei suoi confronti indicata al n. 6 del cumulo della Procura della Repubblica di S. Maria dell'8 marzo 2021. L'istanza è stata accolta ex art. 168, comma 1, n. 2, cod. pen. per il sopraggiungere di ulteriore condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall'articolo 163 cod. pen.. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo, in cui deduce che l'avviso di udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. non è stato notificato alla condannata (risulta un tentativo di notifica a mezzo posta dell'8 aprile 2022 con plico non consegnato per irreperibilità o temporanea assenza, ma la condannata in quel giorno si trovava nel carcere di Pozzuoli in cui era detenuta fin dal 2 febbraio 2021) ed è stato notificato a difensore di ufficio, anziché al difensore di fiducia, di cui risultava nomina in atti.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale, dr. C A, ha concluso per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. Dalla lettura degli atti del procedimento, cui la Corte può accedere atteso il vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), risulta che la notifica alla condannata dell'avviso di udienza camerale è stata tentata a mezzo posta il 8 aprile in Lusciano via della Libertà 62bis, la cartolina è stata restituita all'ufficio giudiziario con esito "irreperibilità". La notifica al difensore dello stesso avviso è stata, invece, effettuata il 7 aprile via SNT all'avvocato Vincenzo Alesci, nominato d'ufficio lo stesso giorno. La procedura seguita per le due notifiche non è corretta. L'ultimo ordine di esecuzione che riguardava la condannata, emesso mediante provvedimento di cumulo del Procuratore della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere del 7 marzo 2022, infatti, indicava, già la Telesco come ristretta presso la casa circondariale di Pozzuoli;
nello stesso provvedimento, inoltre, si indica la condannata come difesa di fiducia dall' avv. Nicola Garofalo. Sempre dalla lettura degli atti emerge che nel verbale dell'udienza camerale del 3 maggio 2022 era presente il difensore d'ufficio, avv. Alesci;
nel verbale è data come presente anche la condannata, o quantomeno è compilata la riga del modulo del verbale che indica in modo predeterminato la presenza del condannato senza che ad essa sia stata apposta annotazione dell'eventuale assenza della Telesco. Ancora dalla lettura degli atti emerge che, all'esito dell'udienza camerale, la ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione è stata inviata in carcere a Pozzuoli per la notifica all'interessata il 5 maggio, ed è stata restituita dal carcere, che ha riferito che dal 2 maggio la stessa si trova in detenzione domiciliare in Aversa via Guido Rossa 66. Ne consegue, in definitiva, che, procedendo alla notifica in un luogo non corretto (in un caso) e presso destinatario non corretto (nell'altro), è stato violato l'art. 666, comma 3, cod. proc. pen., che dispone che il giudice dell'esecuzione fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti ed ai difensori almeno 10 giorni prima. Nell'interpretare questa disposizione, non presidiata espressamente da sanzione processuale di nullità speciale, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto, infatti, che l'omesso avviso della data di udienza al condannato o al suo difensore integri una nullità generale ex art. 178 cod. proc. pen. riguardando l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato, e che il regime di rilevabilità di tale nullità è quello proprio delle nullità assolute ex art. 179, comma 1, cod. proc. pen. per effetto della estensiva applicazione delle regole dettate per l'omessa citazione dell'imputato e del suo difensore nei casi in cui ne sia obbligatoria la presenza (v. Sez. 3, Sentenza n. 404 del 11 novembre 2020, dep. 2021, D'A, Rv. 280189: Nel procedimento di esecuzione l'omesso avviso all'interessato della fissazione della data di udienza è causa di nullità di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, per effetto della estensiva applicazione delle regole dettate per l'omessa citazione dell'imputato e del suo difensore nei casi in cui ne sia obbligatoria la presenza;
conforme Sez. 1, Sentenza n. 45575 del 29 settembre 2015, Hoxha, Rv. 265235;
nel senso che la sanzione di nullità assoluta riguardi anche la notifica al difensore v. Sez. 1, Sentenza n. 43095 del 11 novembre 2011, Mastrone, Rv. 250997: È causa di nullità di ordine generale e di carattere assoluto l'omessa notifica, al difensore di fiducia, dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale nel procedimento di esecuzione). Nel caso in esame, a prescindere dall'accertamento sul se la condannata fosse o meno effettivamente presente all'udienza camerale, il che, in mancanza della dichiarazione che la comparizione è determinata dal solo intento di far rilevare l'irregolarità, sanerebbe il difetto di notifica nei suoi confronti ex art. 184, comma 1, cod. proc. pen., il motivo di ricorso è da ritenere, in ogni caso, fondato con riferimento alla notifica al difensore. Ne consegue che il motivo di ricorso deve essere accolto, e l'ordinanza impugnata annullata con rinvio per nuovo esame (Sez. 1, Sentenza n. 14568 del 21/12/2021, dep. 2022, Scaglione, Rv. 283306: in tema di ricorso per cassazione, ove il provvedimento impugnato sia affetto da nullità assoluta per violazione del contraddittorio, deve disporsi l'annullamento con rinvio, dovendosi applicare la regola generale di cui al combinato disposto degli artt. 623, comma 1, lett. b) e 604, comma 4, cod. proc. pen., che prevede l'adozione di tale provvedimento qualora venga accertata una causa di nullità ex art. 179 cod. proc. pen.;
conforme Sez. 1, Sentenza n. 6117 del 01/12/2020, dep. 2021, Selis, Rv. 280524).
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi