Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/09/2003, n. 13352

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Le sentenze pronunciate dal Commissario Regionale per la liquidazione degli usi civici, nelle controversie attinenti all'esistenza, natura ed estensione dei diritti di uso civico ovvero alla rivendicazione delle terre, sono impugnabili col mezzo del reclamo alla sezione speciale della Corte d'Appello di Roma, a norma dell'art. 32 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e dell'art. 3 della legge 10 luglio 1930, n. 1078; mentre il ricorso per Cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., costituisce rimedio residuale, utilizzabile contro le statuizioni del commissario unicamente in materia diversa da quelle indicate, per le quali non sia previsto altro specifico gravame. Ne consegue che il reclamo alla Sezione Speciale della Corte d'appello di Roma costituisce l'unico rimedio contro le sentenze del Commissario Regionale per la liquidazione degli usi civici anche nei capi relativi a provvedimenti direttamente connessi, preliminari o conseguenziali alla pronuncia concernente l'esistenza, la natura e l'estensione dei diritti di uso civico o la rivendicazione delle terre, come quelli dichiarativi della nullità di convenzioni, di atti amministrativi e, in genere, di atti di disposizione (nella fattispecie, locazione) di terreni che risultino gravati da usi civici.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/09/2003, n. 13352
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13352
Data del deposito : 11 settembre 2003
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. G A - Presidente di Sez.
ff. di Primo Presidente -
Dott. V P - Consigliere -
Dott. E A - rel. Consigliere -
Dott. P R - Consigliere -
Dott. DI N L F - Consigliere -
Dott. L M G - Consigliere -
Dott. R F - Consigliere -
Dott. E S M - Consigliere -
Dott. B G M - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso n. 29637/01 proposto da:
ASSOCIAZIONE MOTOCLUB VOLANO, in persona del suo Presidente M C, e CONSOLATI MICHELE, in proprio, elettivamente domiciliati in Roma, Via Varrone n. 9, presso lo studio dell'Avv. Silvia Maria Cinquemani, difesi dall'Avv. Silvio Mssini come da procura a margine del ricorso.


- ricorrenti -


contro
ANGELI IRIS, ZENI FAUSTO, PINTER ARNALDO, MANCABELLI DANIELA, FARINA LEOPOLDO, BATTISTI CRISTINA, BONA ROBERTO e VICENZI GRAZIA, elettivamente domiciliati in Roma, Via A. Mordini n. 14, presso lo studio dell'Avv. Gabriele Salvago che unitamente all'Avv. Lorenza Cescatti li difende come da procura in calce al controricorso.

- controricorrenti -


e contro
COMUNE DI ROVERETO;

CAINELLI MARIO;



- intimati -


per la cassazione della sentenza del Commissario per la liquidazione degli usi civici per le province di Trento e Bolzano n. 15/01 del 17.09.2001/18.09.2001.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05.06.2003 dal Cons. Dott. Antonino Elefante.
Sentito l'Avv. Franco Salvago per delega Cescatti.
Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Vincenzo Maccarone che ha concluso, in via principale, per l'inammissibilità del ricorso;
in subordine per il rigetto del primo motivo del ricorso, con dichiarazione della giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli usi civici.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Commissario per la liquidazione degli usi civici per le Province di Trento e Bolzano, in accoglimento del ricorso proposto (il 1.6.1999) da Iris Angeli, Fausto Zeni, Arnaldo Pinter, Daniela Mancabelli, Leopoldo Farina, Cristina Battisti, Roberto Bona e Grazia Vicenzi, ha dichiarato (con sentenza n. 15 del 2001) che gli immobili di proprietà della frazione Toldi e Pasquali, costituiti dalle P.T. 246 C.C. Volano e P.T. 1454 C.C. Noriglio, gravati da uso civico, non
possono essere locati a terzi;
ed ha condannato il Motoclub Volano, M C e M C, nonché il Comune di Rovereto, per la parte di sua competenza, a rilasciare i suddetti immobili nella libera disponibilità dell'uso civico, con obbligo per il Comune, in assenza di Amministrazione Separata, di amministrare i beni in conformità alla loro destinazione.
Si legge nella sentenza che sussiste la giurisdizione del Commissario, atteso che, nella specie, si controverte in ordine alla nullità e inefficacia, di atti di disposizione (locazione), adottati senza seguire le previste procedure di sgravio, relativi a beni soggetti ad uso civico. Invero, mentre il conseguente provvedimento volto al recupero non configura il concetto di reintegra di cui all'art. 30 della L. 16.6.1927 n. 1766, l'accertamento, vertendo sulla compatibilita di simili atti di disposizione (locazione) con l'uso civico, attiene alla natura e all'estensione del diritto di uso civico, e, quindi, rientra, ai sensi dell'art. 29 della L. n. 1766 del 1927, nella competenza del Commissario.
Le varie eccezioni di carenza di legittimazione sono infondate, atteso che il contratto di locazione è intercorso con il Motoclub Volano;
mentre gli attori, proprietari di beni nella frazione Toldi e Pasquali ed ivi residenti, sono titolari del diritto di uso civico azionato.
Nel merito, la locazione di immobile destinato ad impianto sportivo, oltretutto scaduto e non rinnovato, è incompatibile con la destinazione silvo-pastorale, oggetto dell'uso civico, di cui non è controversa l'esistenza.
Per la cassazione di tale sentenza, il Motoclub Volano e M C propongono ricorso, articolato in due motivi, denunciando:
1) violazione o falsa interpretazione dell'art. 29 L. 16.6.1927 n. 1766 in riferimento all'affermata giurisdizione del Commissario per
la liquidazione degli usi civici;
2) omessa o insufficiente motivazione sulla mancanza di legittimazione passiva. Resistono con controricorso i convenuti sopra indicati, i quali, preliminarmente eccepiscono rinammissibilità del ricorso, in quanto l'unico rimedio esperibile avverso le decisioni del Commissario per la liquidazione degli usi civici è il reclamo, peraltro proposto, alla Corte d'appello, ai sensi dell'art. 32 L. n. 1766/1927. Il Comune di Rovereto e M C non si sono costituiti. Sia i ricorrenti che i controricorrenti hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere preliminarmente esaminata, per ragioni di ordine logico- giuridico, l'eccezione d'inammissibilità del ricorso, sollevata dai controricorrenti, i quali, come innanzi detto, assumono che la sentenza del Commissario per la liquidazione degli usi civici è impugnabile soltanto con reclamo alla Corte d'appello, ex art. 32 L. 16.6.1927 n. 1766, come peraltro i ricorrenti hanno già fatto,
costituendo il ricorso per Cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., un rimedio residuale, che non può essere invocato nel caso specifico.
L'eccezione è fondata.
È giurisprudenza consolidata di queste Sezioni Unite, alla quale si intende dare continuità, che le sentenze pronunciate dal Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, nelle controversie attinenti all'esistenza, natura ed estensione dei diritti di uso civico ovvero alla rivendicazione delle terre, sono impugnabili col solo mezzo del reclamo alla sezione speciale della Corte d'appello di Roma, a norma dell'art. 32 della legge 16.6.1927 n. 1766 e dell'art. 3 della legge 10.7.1930 n. 1078;
mentre il ricorso per Cassazione, ai
sensi dell'art. 111 Cost., costituisce rimedio residuale, utilizzabile contro le statuizioni del Commissario unicamente in materia diversa da quelle indicate, per le quali non sia previsto altro specifico gravame (cfr. ex plurimis: Sez. Un. 12.3.2002 n. 3575;
1.3.99 5 n. 2318;
11.11.1994 n. 9412
). Consegue che il reclamo alla sezione speciale della Corte d'appello di Roma costituisce l'unico rimedio contro le sentenza del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici anche nei capi relativi a provvedimenti direttamente connessi, preliminari o consequenziali alla pronuncia concernente l'esistenza, la natura e l'estensione dei diritti di uso civico o la rivendicazione delle terre, come quelli dichiarativi della nullità di convenzioni, di atti amministrativi e, in genere, di atti di disposizione (ad es. locazione) di terreni che risultino gravati da usi civici. Invero nelle controversie, concernenti l'esistenza, la natura e la estensione dei diritti di uso civico, ovvero la qualità demaniale del suolo, nonché quelle relative alla rivendicazione, intesa come attività diretta al recupero dei suddetti terreni per consentire il pieno e pacifico esercizio del godimento degli usi civici da parte della collettività beneficiaria, rientrano anche quelle aventi ad oggetto la declaratoria di nullità (o inefficacia) degli atti di disposizione, in quanto in contrasto con la natura demaniale del bene ovvero con l'estensione del diritto d'uso civico (v. Sez. Un. 19.11.1999 n. 798;
30.6.1999 n. 375
).
Ed, in effetti, la statuizione di cui si dolgono i ricorrenti - declaratoria di illegittimità della locazione, con condanna del Motoclub Volano al rilascio dei terreni - risulta strettamente connessa ed in funzione della pronuncia relativa all'esistenza dei diritti di uso civico sui fondi in questione, risolvendosi in un accertamento necessariamente preliminare rispetto a quella. E la sostanziale unitarietà ed inscindibilità dei capi della decisione porta a ritenere che questa doveva essere oggetto di un'unica impugnazione, volta ad ottenerne il complessivo riesame, e consistente nel reclamo alla sezione speciale della Corte di Appello di Roma (art. 32 l. 16.6.1927 n. 1766 e 3 l. 10.7.1930 n. 1078). Alla stregua di tali principi la sentenza in esame andava impugnata davanti alla sezione speciale della Corte di Appello di Roma anche nella parte concernente la declaratoria di nullità (o inefficacia) dell'atto di locazione da parte del Comune di Rovereto, spettando, in base ai principi generali che regolano le impugnazioni, alla predetta Corte territoriale, competente per materia, decidere se tale declaratoria rientrasse o meno nell'ambito dei poteri giurisdizionali del Commissario e valutarne gli effetti in relazione alla pronuncia sull'esistenza dei diritti di uso civico dei terreni in questione. Per le suesposte considerazioni rimane precluso a questa Corte l'esame dei motivi di ricorso, il quale va, quindi, dichiarato inammissibile, non potendo neppure essere convertito in istanza di regolamento preventivo di giurisdizione per mancanza del presupposto di cui all'art. 41 c.p.c., quello dell'assenza di una decisione di merito.
Ai sensi dell'art. 385 c.p.c. i ricorrenti vanno condannati, in solido, a rimborsare ai controricorrenti le spese del giudizio di Cassazione, liquidate come in dispositivo.

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