Cass. civ., sez. VI, ordinanza 03/09/2020, n. 18278

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 03/09/2020, n. 18278
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18278
Data del deposito : 3 settembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 1421-2019 proposto da: C S, elettivamente domiciliato in ROMA VI MANFRI;DI 11, presso lo studio dell'avvocato G V, rappresentato) e difeso da se medesimo e dall'avvocato A 1, S CRA;

- ricorrente -

contro

CATANZARO GIUSEPPE., CONFINDUSTRIA AGRIGI NTO IN LIQUIDAZIONE;

- intimati -

avverso) la sentenza n. 1879/2018 della CORTE D'APPELLO di In] "'Amo, depositata il 24/09/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. C-T'''. FATT DI \ U,S\ 11 ricorrente, avvocato S C è stato eletto presidente del Consorzio :\S1 (Area Sviluppo Industriale) di cui fa parte anche la Confindustria nelle sue articolazioni Durante il mandato del ricorrente, il Presidente provinciale di Confindustria Agrigento, ha emesso un comunicato, diramato agli organi di stampa, nel quale ha espresso l'opinione che i vertici del Consorzio ASI, eletti in quel periodo, si limitavano ad interpretare piuttosto che applicare il protocollo _Antimafia sottoscritto nel giugno 2010 tra la Regione Sicilia, il Consorzio ASI, la Prefettura di Agrigento e Confindustria Agrigento. 11 ricorrente, che in quel momento era Presidente del Consorzio, ha ritenuto rivolta a sé questa critica, e ha ritenuto diffamatoria l'espressione utilizzata dal presidente Confindustria, ossia il Catanzaro, nella parte in cui ha attribuito agli organi eletti del Consorzio di interpretare il Protocollo piuttosto che applicarlo, con effetti elusivi delle sue disposizioni che hanno portato a non richiedere le verifiche antimafia nei confronti di alcune note imprese. Il ricorrente ha citato in giudizio sia il Catanzaro, nella sua qualità, che Confindustria Agrigento, chiedendo il risarcimento dei danni da diffamazione. In quel giudizio entrambi i convenuti si sono costituiti per chiedere il rigetto della domanda. Il Tribunale ha escluso la diffamazione, sia per la non precisa riferibilita delle espressioni al ricorrente, sia per la continenza delle espressioni utilizzate. Ric. 2019 n. 01421 sez. M3 - ud. 09-07-2020 -2- Questa decisione è stata integralmente confermata dalla corte di appello. Ricorre il Catuara con quattro motivi. Non v'è costituzione degli intimati, ma memoria del ricorrente, RAGIONI DELLA DECISIONE I.-I a ratio della decisione impupata. La sentenza di appello conferma la valutazione fatta dal giudice di primo grado. In sostanza, secondo la corte di appello, poiché la condotta di avere eluso lo statuto, per via interpretativa, è attribuita genericamente agli organi eletti, il ricorrente, che pure è tra questi, non è individuabile come diffamato. Inoltre la tesi che il Protocollo è interpretato piuttosto che applicato si mantiene nell'ambito del diritto di critica, e non C( mporta attribuzione di condotte scorrette. 2.- Questa r(ilio è contestata con quattro motivi. Tutti e quattro recano censura di erronea interpretazione dell'articolo 595 c.c. Con il primo motivo il ricorrente si duole del fatto che la corte ha ritenuto non identificabile la sua persona come bersaglio della critica da parte dei convenuti, i quali, hanno fatto generico riferimento ad organi elettivi" piuttosto che esplicitamente al ricorrente. Ritiene cluest'ultimo che l'unico organo Attivo in quel periodo era lui e che dunque la sua persona, quale soggetto cui le espressioni erano riferite, era facilmente identificabile. Con il secondo motivo (denuncia di erronea interpretazione degli articoli 595 c.p. e 2043 c.c.) si ritiene che la corte abbia errato nel non ritenere falsa la notizia, ossia che i vertici di _ \SI, anziché applicare il protocollo, lo interpretavano. Ric. 2019 n. 01421 sez. M3 - ud. 09-07-2020 -3- Invero il ricorrente assume che sia lui che gli altri vertici hanno sempre applicato il Protocollo e ve ne erano prove sufficienti, trascurate dalla Corte. Con il terzo motivo (sempre violazione degli articoli 595 c.p.c, e 2043 c.c.) si fa denuncia della erronea assunzione di un diritto di critica, il quale presuppone la verità comunque delle affermazioni fatte per criticare, e come richiamato al secondo motivo, tale verità era da escludersi, non essendo vero che il protocollo era interpretato anziché applicato. Con il quarto motivo (sempre violazione degli articoli 595 c.p. e 2043 c.c.') si denuncia erronea valutazione civanto alla continenza delle espressioni usate, ammessa dalla corte di merito, ma, secondo il ricorrente, inesistente, costituendo invece le espressioni utilizzate un gratuito ed offensivo apprezzamento. I motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono infondati. Va ricordato che in tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, la ricostruzione storica dei fatti, la valutazione del contenuto degli scritti, l'apprezzamento in concreto delle espressioni usate come lesive dell'altrui reputazione, la valutazione dell'esistenza o meno dell'esimente dell'esercizio dei diritti di cronaca e di critica costituiscono oggetto di accertamenti in fatto, riservati al giudice di merito ed insindacabili in sede di legittimità se sorretti da argomentata motivazione;
pertanto, il controllo affidato alla Corte di cassazione è limitato alla verifica dell'avvenuto esame, da parte del giudice del merito, della sussistenza, con riferimento, come nella specie, al diritto di cronaca, dei requisiti della continenza, della veridicità dei fatti narrati e dell'interesse pubblico alla diffusione delle notizie, nonché al sindacato della congruità e logicità della motivazione, secondo la previsione dell'art. 360, comma i , n. 5, c.p.c., Ric. 2019 n. 01421 sez. M3 - ud. 09-07-2020 -4- applicabile "ratione temporis", restando estraneo al giudizio di legittimità l'accertamento relativo alla capacità diffamatoria delle espressioni in contestazione (Cass. 5811/ 2019).
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