Cass. civ., sez. III, sentenza 09/11/2022, n. 32919

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L'azione diretta proposta dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore della r.c.a. è proponibile anche se preceduta da una richiesta stragiudiziale non conforme alle prescrizioni dell'articolo 148 c.ass., se l'assicuratore non si sia avvalso della facoltà di chiederne l'integrazione, ai sensi del quinto comma della norma citata.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 09/11/2022, n. 32919
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32919
Data del deposito : 9 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

R.G.N. 280/19 Camera di consiglio del 22 giugno 2022 329 19/22 ORIGINALE REPUBBLICA ITALIANA In Nome Del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Composta dagli Illustrissimi Signori Magistrati: Oggetto: assicurazione r.c.a. - dott. G T - Presidente richiesta stragiudiziale di risarcimento - incompletezza - dott. L S Consigliere conseguenze. dott. E S - Consigliere hon 32919 dott.ssa C G Consigliere dott. M R - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 280/19 proposto da: -) D'Alba Lia, elettivamente domiciliato a Roma, via Giovanni Pierluigi da Palestrina n. 63, difeso dall'avvocato G A in virtù di procura speciale apposta in margine al ricorso;
-ricorrente -

contro

-) S P, Allianz s.p.a., Genertel s.p.a.;
M

- intimati -

avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord 29 maggio 2018 n. 1529;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 giugno 2022 dal Consigliere relatore dott. M R;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. G B N che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2012 Lia D'Alba convenne dinanzi al Giudice di Pace di Marano di Napoli S P e la Allianz Assicurazioni s.p.a., assumendo di essere 2022 rimasta coinvolta cinque anni prima in un sinistro stradale ascritto a - 1296 responsabilità del convenuto S P, e chiedendo la condanna in solido dei convenuti al risarcimento del danno causato da quel sinistro. Pagina 1 R.G.N. 280/19 Camera di consiglio del 22 giugno 2022 Né il ricorso, né la sentenza, precisano se la società convenuta fosse l'assicuratore della r.c.a. del convenuto, oppure l'assicuratore della r.c.a. dell'attrice, citato ai sensi dell'art. 149 cod. ass.. 2. Si costituì il solo S P, il quale "spiegava domanda riconvenzionale";
venne inoltre "chiesta la chiamata in causa delle Genertel Assicurazioni s.p.a." (così il ricorso, p. 3, ove tuttavia non si chiarisce né contro chi il convenuto formulò domanda riconvenzionale;
né quale fosse il contenuto di quest'ultima;
né quale veste avesse la società Genertel).

3. Con sentenza 11.10.2016 n. 5941 il Giudice di pace dichiarò improponibile la domanda principale, ai sensi dell'art. 148 cod. ass.. Il Giudice di pace ritenne che: -) al caso di specie s'applicava, ratione temporis, il testo dell'art. 148, comma 1, cod. ass. precedente le modifiche introdotte dal d.l. 24.1.2012 n. 1 (conv. in legge 24.3.2012 n. 27);
-) tale norma stabiliva che alla richiesta scritta di risarcimento del danno (che la vittima d'un sinistro stradale ha l'onere di inviare all'assicuratore del responsabile, a pena d'improponibilità dell'eventuale successivo giudizio M- risarcitorio) fosse allegato il modulo di denuncia di sinistro previsto dall'art. 143 cod. ass.;
-) poiché nel caso di specie tale modulo non era stato allegato alla richiesta stragiudiziale di risarcimento, l'azione andava dichiarata improponibile;
-) irrilevante era la circostanza che la società assicuratrice, una volta ricevuta la richiesta di risarcimento priva del suddetto modulo, non avesse richiesto alla danneggiata l'integrazione della documentazione. La sentenza venne appellata dalla soccombente.

3. Il Tribunale di Napoli Nord, con sentenza 29.5.2018 n. 1529, rigettò il gravame condividendo le argomentazioni del Giudice di pace. Pagina 2 R.G.N. 280/19 Camera di consiglio del 22 giugno 2022 4. Lia D'Alba ha impugnato per cassazione la sentenza d'appello, con ricorso fondato su due motivi ed illustrato da memoria. Le controparti non hanno svolto attività difensiva. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente. Con l'uno e l'altro, infatti, la ricorrente muove plurime censure alla sentenza d'appello, così riassumibili: a) la sentenza è nulla perché motivata in modo solo apparente;
b) la condizione di proponibilità prevista dall'articolo 148 cod. ass. deve ritenersi adempiuta anche quando il danneggiato invii una richiesta incompleta all'assicuratore, se questi non si avvalga della facoltà di chiedere l'integrazione della richiesta, prevista dal quinto comma della norma suddetta;
c) la domanda non poteva essere dichiarata improponibile, perché il documento ad essa non allegato (la denuncia di sinistro di cui all'articolo 143 codice delle assicurazioni) non impediva all'assicuratore di formulare l'offerta Miz risarcitoria;
d) sia l'assicuratore del responsabile, sia quello della vittima (cui la richiesta di risarcimento era stata rivolta ai sensi dell'articolo 149 codice delle assicurazioni) in sede stragiudiziale avevano rifiutato l'indennizzo affermando l'uno che "l'assicurato disconosceva il fatto storico";
l'altro che "gli accertamenti esperiti non consentono di ritenere provato l'accadimento del fatto";
nessuno dei due assicuratori interpellati, pertanto, in sede stragiudiziale aveva mai dedotto che la mancata allegazione della denuncia di sinistro di cui all'articolo 143 codice delle assicurazioni impedisse la formulazione dell'offerta;
e) in ogni caso, anche ad ammettere che l'articolo 148 cod. ass. fosse norma ambigua, essa andava interpretata in modo costituzionalmente orientato, e dunque nel senso esattamente opposto a quello adottato dal tribunale, dal momento che la pronuncia di improponibilità della domanda ha finito per limitare il diritto di difesa della vittima. Pagina 3 R.G.N. 280/19 Camera di consiglio del 22 giugno 2022 2. Va premesso che al caso di specie deve applicarsi l'articolo 148 cod. ass. nel testo anteriore alle modifiche introdotte dalla I. 24.3.2012 n. 27, entrata in vigore il 25.3.2012, a nulla rilevando che quest'ultima norma abbia abrogato l'obbligo per il

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