Cass. civ., SS.UU., ordinanza 22/05/2018, n. 12571

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 22/05/2018, n. 12571
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12571
Data del deposito : 22 maggio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

ato la seguente ORDINANZA G sul ricorso iscritto al

NRG

3405 del 2017 promosso da: C E, rappresentato e difeso dagli Avvocati P B e D B, con domicilio eletto nello studio di quest'ultimo in Roma, via Riccardo Grazioli Lante, n. 16;

- ricorrente -

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE — INPS, in per- sona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati M P, L C, F M e S P, con domicilio eletto presso l'Avvocatura centrale dell'INPS in Roma, via Cesare Beccaria, n. 29;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 726/2016 della Corte dei conti, sezione secon- da giurisdizionale centrale d'appello, in data 14 luglio 2016. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'8 maggio 2018 dal Consigliere A G.

Ritenuto che

E C ricorreva per revocazione avverso la sentenza della Corte dei conti, sezione giurisdizionale centrale d'appello, in data 24 maggio 2012, la quale, accogliendo il gravame dell'Amministrazione previdenziale e in riforma della pronuncia di primo grado, aveva dichiarato che l'interessato non aveva diritto alla pensione di riversibilità quale orfano maggiorenne inabile di Pia Be- netti;
che la Corte dei conti, sezione giurisdizionale centrale d'appello, con sentenza resa pubblica mediante deposito in segreteria il 14 lu- glio 2016, ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione;
che a tale conclusione la Corte dei conti è giunta sul rilievo che, con il mezzo di impugnazione, il C ha prospettato, non un vizio revocatorio, ma un errore di diritto, denunciando che la sentenza im- pugnata avrebbe ignorato la diversa disposizione addotta dalla parte, in luogo di altra, invero applicata, ancorché abrogata;
che la Corte dei conti ha in ogni caso escluso che il giudice d'appello non abbia considerato la disposizione richiamata dall'interessato, evidenziando come la sentenza abbia specificamente preso in esame la disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti vigente nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria e negato, su questa base, la sussistenza delle condizioni economiche previste per il riconoscimento della pensione di riversibilità dell'orfano maggiorenne inabile;
gp_Ae!,4 che per la cassazione della sentenza della Corte dei conti resa in sede di revocazione il C ha proposto ricorso, con atto notificato il 26 gennaio 2017, sulla base di un motivo;
che l'INPS ha resistito con controricorso, concludendo per l'inammissibilità e, in subordine, per il rigetto del ricorso.
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