Cass. pen., sez. V, sentenza 28/09/2022, n. 36745
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AG IA N. IL 25/03/1970 avverso l'ordinanza n. 48/2021 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 16/02/2022 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EDUARDO DE GREGORIO;
lette/sentite le conclusioni del PG Uditi difzfsor Avv.;
RITENUTO IN FATTO
Con l'ordinanza impugnata la Corte d'Appello di Brescia ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione della sentenza emessa dal Tribunale di Como, di condanna dell'imputato GA alla pena di giustizia per il delitto di furto e calunnia, giudicando le prove proposte nell'istanza prive della idoneità a scalfire il ragionamento del Giudice.
1. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il difensore del condannato, che ha lamentato l'errata applicazione di legge in relazione all'art 634 cpp, poichè la Corte era giunta al giudizio di inammissibilità tramite una valutazione analitica ed approfondita delle prove dedotte, formulando considerazioni di merito e pertinenti alla fase rescissoria, quanto alla credibilità dei testi e alla versione alternativa prospettata dalla difesa.
2.Col secondo motivo il ricorrente ha dedotto la manifesta illogicità di motivazione, poiché i Giudici non avevano valutato le dichiarazioni della teste GL circa il fatto che GA non era autorizzato a ricevere pagamenti, essendo lei e la collega a tanto preposte, e circa l'astio che la teste di accusa, SC, provava nei confronti del condannato, a causa della interruzione della relazione personale in precedenza intrattenuta voluta da quest'ultimo, e della minaccia rivoltagli. Per altro verso sarebbe stata sbrigativamente liquidata la relazione tecnica grafologica, che aveva accertato come la firma di RO, al quale l'assegno era stato rubato,non era riconducibile a GA, sul rilievo che l'imputato non era stato condannato per falso. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di Cassazione ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, che rasenta l'inammissibilità, è da considerarsi complessivamente infondato.
1.Col primo motivo il ricorrente propone la questione dell'interpretazione non corretta che la Corte territoriale avrebbe dato all'art 634 cpp, essendosi impegnati i Giudici bresciani in una valutazione analitica ed approfondita delle prove dedotte con l'istanza di revisione, giudizi che apparterrebbero alla fase rescissoria e non alla fase rescindente.
1.1 Ritiene il Collegio che la doglianza avanzata dalla difesa non debba essere accolta, alla luce dell'esegesi consolidata di questa Corte, riguardante la distinzione dei poteri attribuiti dalla legge al Giudice investito della richiesta di revisione. Invero, nel definire i presupposti della declaratoria di inammissibilità, l'art 634 cpp si riferisce ad istanza formulate fuori dalle