Cass. pen., sez. III, sentenza 02/05/2023, n. 18017

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 02/05/2023, n. 18017
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18017
Data del deposito : 2 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da C G, nato a San Casciano in Val di Pesa (Fi) il 17/5/1945 avverso la sentenza del 6/5/2022 della Corte di appello di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere E M;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale F C, che ha chiesto l'annullamento della sentenza con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 6/5/2022, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della pronuncia emessa dal locale Tribunale il 7/6/2021, riconosceva le circostanze attenuanti generiche in favore di G C, ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 10-bis, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, con riguardo all'anno di imposta 2015. 2. Propone ricorso per cassazione il C, a mezzo del proprio difensore, deducendo - con unico motivo - l'erronea applicazione della legge penale. Successivamente alla pronuncia di appello, sarebbe intervenuta la sentenza n. 175 del 2022 della Corte costituzionale, alla luce della quale il delitto in oggetto potrebbe essere configurato soltanto in presenza della consegna ai sostituiti di imposta della certificazione relativa alle ritenute, non risultando sufficiente il modello 770. In difetto della prova della consegna di tali certificazioni, dunque, il ricorrente dovrebbe essere assolto quanto all'annualità 2015, come peraltro già avvenuto - per la medesima ragione - per quella precedente.
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