Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/01/2005, n. 1198
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B N. 5 REPUBBLICA ITALIANA TRIBUTARIA MATERIA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: sales Dott. Giovanni PAOLINI Presidente R.G.N. 28854/03 Dott. Michele D'ALONZO Consigliere Cron. M98 Dott. Vittorio Glauco EBNER - Consigliere Rep. Dott. Maria Rosaria CULTRERA - Rel. Consigliere Ud. 01/12/04 Dott. Francesco TIRELLI Consigliere- sul ricorso proposto da: -1 1 98 ' ha pronunciato la seguente SE NTENZA AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE in persona del Ministro pro-tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro-tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
BULLA GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TACITO 41, presso lo studio dell'avvocato ADOLFO ZINI, dall'avvocato DARIO SEMINARA, giusta delega in2004 difeso 2866 atti;
-1- della Comm. Trib. Lez. sex. dist.Reg. o controricorrente avverso la sentenza n. 148/03/CATANIA, depositata il 21/07/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/12/04 dal Consigliere Dott. Maria Rosaria CULTRERA;
udito l'Avvocato CINGOLO difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso ;
udito l'Avvocato ZINI ADOLFO per delega dell'Avv. difensore delSEMINARA depositata in udienza, resistente che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore concluso per Generale Dott. Umberto APICE che ha nel merito per ilprincipale per l'inammissibilità rigetto. b -2- Oggetto:tributi- irpef.medici specialisiti SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Dott. Giuseppe Bulla, medico specialista ambulatoriale presso il S.S.N., chiese al competente ufficio finanziario la restituzione delle somme ritenute ai fini IRPEF dall'ENPAM sulla somma corrisposta all'atto della cessazione del rapporto di lavoro per la parte corrispondente ai contributi previdenziali versati. Sostenne che l'indennità suddetta, almeno nella misura corrispondente ai versamenti da essa operati, non costituiva reddito imponibile. Formatosi il silenzio-rifiuto, propose opposizione alla Commissione tributaria provinciale di Catania, che accolse il ricorso con la sentenza n. 704/09/99 che, impugnata dall'amministrazione finanziaria JU Sicilia innanzi alla Commissione tributaria regionale sezione staccata di Catania, venne confermata con sentenza n. 148/34/03 del 7.7-21-7.03. Contro questa decisione il Ministero delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate propongono ora ricorso per cassazione che hanno affidato a due motivi. L'intimato ha resistito controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo mezzo i ricorrenti, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 38 del d.p.r. n. 602/73, criticano la pronuncia impugnata lamentandone l'erroneità nella parte in cui si afferma che il computo del termine di decadenza di diciotto mesi, sancito nella norma rubricata, deve essere effettuato considerando quale dies a quo la data dell'ultimodell'ultimo pagamento ricevuto dal contribuente. È pacifico che suddetto termine decadenziale trova applicazione per i rapporti cessati dopo l'entrata in vigore della legge n. 482/1985, e, dunque, è errato, in tale prospettiva, il richiamo alla giurisprudenza richiamata dalla CTR- Cass. n. 7770/93- che assegna rilevanza alla data dell'ultima erogazione in caso di pagamento frazionato, avuto però riguardo ai rapporti cessati prima del 1° gennaio 1980. Col secondo mezzo, i ricorrenti denunciano violazione degli artt. 16,17 e 18 del d.p.r. n. 917/86, ed osservano, a sostegno della censura, che il rapporto fra medico specialista ambulatoriale e S.S.N, siccome ha ad oggetto collaborazione to continuativa e coordinata, è riconducibile ontologicamente allo schema negoziale del rapporto di lavoro autonomo, né tale chi inquadramento riceve smentita in considerazione del fatto le prestazioni vengono svolte in ambito ambulatoriale, ovvero in regime di convenzionamento esterno, dal momento che questo solo elemento non può sostanziare il vincolo di subordinazione. Di qui l'erroneità della pronuncia censurata, che è pervenuta ad inammissibile e, peraltro, immotivata, assimilazione dell'indennità di buonuscita in discussione con le somme erogate a titolo di trattamento di fine rapporto. Il resistente replica alla censura deducendo anzitutto l'inammissibilità del ricorso, siccome è stato notificato erroneamente presso lo studio dell'Avv. Gianneri, al quale 30 aveva però revocato il mandato sostituendolo con il Dott. Maurizio Stella, presso il quale neppure aveva peraltro eletto domicilio, con la conseguenza che la notifica del ricorso doveva essere effettuata presso il suo domicilio, come del resto, per sua stessa ammissione, è avvenuto. Per altro verso deduce che il presente giudizio d'impugnazione è stato introdotto tardivamente, dal momento che l'ultimo giorno utile per la notifica del ricorso scadeva il 14.11.03, data nella quale la notifica fu chiesta ma non eseguita, essendo stato l'atto inviato a mezzo del servizio postale il giorno successivo. Nel merito replica alle critiche dei ricorrenti ribadendo la correttezza della conclusione cui è pervenuta la Commissione di gravame, sostenendo nel contempo che, nel caso di specie, trovando applicazione l'art. 37 del d.p.r. n. 602/73, occorre tener conto del termine di prescrizione decennale. In subordine, rilevato che l'indennità di buonuscita non è stata erogata in unico contesto ma in due soluzioni, osserva che correttamente la CTR ha tenuto conto, ai fini del computo del termine di decadenza, della data dell'ultimo pagamento. In relazione al secondo motivo osserva che il trattamento tributario deve essere applicato al caso di specie qualificando il rapporto professionale nella categoria del rapporto di lavoro subordinato. In linea preliminare deve esaminarsi l'eccezione formulata dal resistente, che deve essere rigettata in ciascuno degli