Cass. civ., SS.UU., ordinanza 07/05/2021, n. 12152
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 36127-2019 proposto da: SERVIZI GENERALI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA PAGANICA 13, presso lo studio dell'avvocato F F, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato S C;- ricorrente -contro TEAM SERVICE S.C. A R.L., in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA SAN SALVATORE IN LAURO 10, presso lo studio dell'avvocato A P, che la rappresenta e difende;MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- controricorrenti - nonchè contro FILCAMS CGIL ROMA LAZIO;- intimata - avverso la sentenza n. 6763/2019 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 07/10/2019. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/04/2021 dal Consigliere R C. Fatti di causa Servizi Generali s.r.l. fece parte di un raggruppamento di imprese che gestì, nell'ambito delle province di Latina e Frosinone, il servizio di pulizia delle scuole, grazie alla convenzione quadro CONSIP del 9.12.2013, successivamente risolta, con atto del 30.11.2017, dalla stessa CONSIP, per ritenuto grave inadempimento della parte affidataria. Non essendo possibile procedere alla stipula di una nuova convenzione quadro, in tempo utile per garantire il servizio per l'avvio del nuovo anno scolastico, il Ministero dell'istruzione, Università e Ricerca, con atto del 31 agosto 2018, provvide, in via d'urgenza, indicendo una procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando di gara, e individuando quali operatori economici da invitare quelli che erano "esecutori, in virtù di Convenzione non precedentemente risolta, di uno o più lotti oggetto...della procedura di gara per l'affidamento dei servizi di pulizia ed altri servizi tesi al mantenimento del decoro ...per gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado". Servizi Generali s.r.l. chiese di essere invitata alla procedura, ma ricevette risposta negativa, con effetto dell'esclusione dalla stessa, con lettera, datata 8.10.2018, con la quale si rammentava la risoluzione, per Ric. 2019 n. 36127 sez. 5U - ud. 13-04-2021 -2- gravi inadempienze, della convenzione per il lotto 5 delle province di Latina e Frosinone e si ribadiva che, alla procedura in corso, potevano partecipare solo "gli operatori economici invitati costituiti nella medesima forma e composizione" della gara ID 1201. Il ricorso proposto dalla Società avverso detta esclusione veniva accolto dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio il quale, con sentenza n.136/2019, riteneva che il diniego fosse fondato su un fatto storico (risoluzione della precedente convenzione) contestato in giudizio e che ammettere alla gara solo gli operatori costituiti nella medesima forma e composizione di cui alla gara precedente violasse l'art.45, commi 3 e 5, del d.lgs.50/2016, che consente di imporre una forma giuridica determinata al raggruppamento di imprese aggiudicatario solo dopo l'aggiudicazione. La decisione veniva appellata dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca mentre la Team Service s.c. a r.I., controinteressata, in quanto risultata aggiudicataria, interveniva in giudizio. Parallelamente, la gara indetta con il bando impugnato, veniva svolta, con l'ammissione con riserva della Servizi Generali s.r.I., la quale si classificava al quarto posto, mentre, come già detto, Team Service s.c. a r.l. risultava aggiudicataria. Servizi Generali s.r.l. proponeva opposizione avverso l'aggiudicazione, innanzi al T.A.R. per il Lazio, mentre la Team Service s.c. a r.I., con distinto ricorso, proponeva opposizione di terzo avverso la sentenza n.136/2019 del T.A.R. Lazio, costituente il titolo in base al quale la Servizi Generali era stata ammessa, con riserva, alla gara. Tale opposizione veniva dichiarata inammissibile dal T.A.R. Lazio, con sentenza n.314/2019, che veniva appellata dalla Team Service s.c. a r.l. Il Consiglio di Stato, con sentenza del 7.10.2019 n.6763/2019, riuniti gli appelli, accoglieva l'impugnazione proposta dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e, in riforma della sentenza impugnata, respingeva il ricorso introduttivo proposto dalla Servizi Generali s.r.I.;dichiarava improcedibile l'appello proposto dalla Team Service s.c. a r.l. In particolare, il Consiglio di Stato a sostegno della decisione: Ric. 2019 n. 36127 sez. SU - ud. 13-04-2021 -3- -riteneva che l'esclusione dalla gara della Servizi Generali s.r.l. fosse correttamente motivata, anche sulla base della clausola escludente contemplata dal bando, essendo ravvisabile a carico della Società il "grave illecito professionale, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità";-rilevava che la sentenza di primo grado aveva violato l'art.45, commi 3 e 5, del codice dei contratti, in quanto tali norme andavano interpretate con riguardo alla particolarità della fattispecie in cui la procedura era stata indetta in via di urgenza;-dalla riforma della sentenza di primo grado n.136/2019 faceva conseguire l'improcedibilità dell'appello proposto dalla Team Service s.c. a r.l. per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto l'originario interesse dell'appellante ad opporre detta sentenza era derivato dalla sua particolare efficacia nel caso concreto. Avverso tale decisione Servizi Generali s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, ex art.111 Cost., su unico motivo. Il Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, in persona del Ministro in carica, e Teams Service s.c. a r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, resistono con autonomi controricorsi. Filcams
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi