Cass. civ., sez. III, sentenza 17/01/2023, n. 1228
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Nel giudizio di revocatoria del patto di famiglia ex art. 768-bis c.c. sussiste il litisconsorzio necessario del coniuge e degli altri legittimari, salvo che gli stessi abbiano partecipato al contratto e rinunciato in tutto alla liquidazione in loro favore mediante il pagamento da parte degli assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni societarie di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli artt. 536 ss. c.c.
Sul provvedimento
Testo completo
1228/ 23 ORIGINALE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto VENDITA Presidente L A SO Consigliere D SI Consigliere Rel. E SITTI - CHIARA GRAZIOSI Consigliere Ud. 16/11/2022 PU FRANCESCO MARIA CIRILLO Consigliere Cron. R.G.N. 21786/2018 SENTENZA sul ricorso 21786/2018 proposto da: M F, M I, M D, elettivamente domiciliati in Roma Viale delle Milizie 34 presso lo studio dell'avvocato B M, rappresentati e difesi dall'avvocato T U;
-ricorrenti -
contro
Cereabanca 1897. Credito Cooperativo - Società Cooperativa, in persona del Presidente e del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Piazza Lauro de Bosis 3 presso lo studio dell'avvocato N F che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato C G;
-controricorrente - 775/2018 della CORTE D'APPELLO diavverso la sentenza n. VENEZIA, depositata il 29/03/2018;
2022 1945 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/11/2022 dal consigliere E SITTI Fatti di causa -1. Cerebanca 1987. soc. coop., esponendo di essere creditrice per l'importo di Euro 900.000,00 di F M in virtù di fideiussione rilasciata a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni di Rossini Costruzioni s.n.c., convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Verona F M, I M e D M proponendo azione revocatoria del patto di famiglia stipulato ai sensi dell'art. 768-bis cod. civ. mediante il quale il primo aveva trasferito a titolo gratuito in favore degli altri due convenuti le quote rappresentanti il 51% del capitale sociale di M I e Davide s.n.c.. Si costituì la parte convenuta chiedendo il rigetto della domanda.
2. Il Tribunale adito dichiarò inammissibile la domanda per la non assoggettabilità ad azioni esecutive della quota della società in nome collettivo.
3. Avverso detta sentenza propose appello l'originaria attrice. Si costituì la parte appellata chiedendo il rigetto dell'appello.
4. Con sentenza di data 29 marzo 2018 la Corte d'appello di Venezia accolse l'appello, dichiarando l'inefficacia nei confronti dell'appellante del patto di famiglia. Osservò la corte territoriale, per quanto qui rileva, che, benché le partecipazioni sociali non fossero suscettibili di esecuzione forzata fino alla scadenza della società o alla sua liquidazione, ove antecedente alla scadenza, si trattava soltanto della sospensione della possibilità di agire in executivis collegata alla scadenza o alla liquidazione, con la reviviscenza del diritto stesso al verificarsi delle condizioni per il suo esercizio, e che l'appellante, quale creditore del socio, poteva fare opposizione alla proroga della società ai sensi dell'art. 2307 cod. civ., con liquidazione della quota 2 del socio debitore in caso di accoglimento dell'opposizione, soltanto ove accolta l'azione revocatoria. Aggiunse che la soddisfazione del creditore poteva trovare immediata tutela anche con riferimento agli utili del socio ed alla sua stessa quota nel caso di alienazione a terzi, alla luce del principio di diritto enunciato da Cass. n. 11491 del 2014. 5. Hanno proposto ricorso per cassazione F M, I Montagnoli e D M sulla base di sei motivi. Resiste con controricorso la parte intimata.
6. Si dà preliminarmente atto che per la decisione del presente ricorso, fissato per la trattazione in pubblica udienza, questa Corte ha proceduto in camera di consiglio, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in combinato disposto con l'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 (che ne ha prorogato l'applicazione alla data del 31 dicembre 2022). Il Pubblico Ministero ha presentato le conclusioni scritte. E' stata presentata memoria da entrambe le parti. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo si denuncia falsa applicazione degli artt. 2901 e 2902 cod. civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che, non intaccando l'azione revocatoria la validità dell'atto e non comportando quindi la restituzione della quota, a fronte dalla inespropriabilità delle quote di s.n.c. (Cass. n. 15605 del 2002) la società dovrà riconoscere in capo ai soci, cui la quota è stata trasferita, il diritto agli utili ed alla liquidazione del suo controvalore in caso di scioglimento.