Cass. civ., SS.UU., sentenza 17/12/2003, n. 19357
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiMassime • 1
La controversia promossa dal privato avverso l'ordinanza sindacale, emessa ai sensi dell'art. 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, di demolizione ovvero di acquisizione al patrimonio comunale di un manufatto abusivo, appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, "ex" art. 16 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, a nulla rilevando che il Comune abbia agito in assunta carenza di potere (nella specie, per omessa notificazione dell'ordinanza sindacale ad uno dei comproprietari).
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. G I - Primo Presidente f.f. -
Dott. G O - Presidente di sezione -
Dott. A C - Consigliere -
Dott. E L - Consigliere -
Dott. G N Rel. - Consigliere -
Dott. M V - Consigliere -
Dott. M L P - Consigliere -
Dott. M R M - Consigliere -
Dott. S E - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI PIERRO FILARGINO, GAUDIUSO VIRGINIA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CAMESENA 8 INT. 20/A, presso lo studio dell'avvocato M P, rappresentati e difesi dagli avvocati A C, FIORAVANTE DEL GIUDICE, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
COMUNE DI NUSCO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 274/01 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 05/02/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/10/03 dal Consigliere Dott. G N;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. R P che ha concluso per il rigetto del ricorso, con conferma della giurisdizione del giudice amministrativo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Filargino Di Pierro e Virginia G, con atto di citazione notificato il 17 settembre 1996, convennero innanzi al Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi il Comune di Nusco, per sentirlo condannare, oltre al risarcimento dei danni, alla restituzione di due baracche zincate, previa incidentale declaratoria di illegittimità delle ordinanze n. 11 e del 7 febbraio 1996 e n. 44 del 3 luglio 1996, con le quali il Comune di Nusco ne aveva, rispettivamente, ordinata la rimozione e disposta l'acquisizione al patrimonio comunale.
A fondamento della domanda gli attori addussero che i due suddetti provvedimenti erano stati emessi in carenza di potere ed a fronte di posizione soggettiva consolidatasi nel tempo.
Precisarono che trattavasi di beni pertinenziali alla loro abitazione, essendo adibiti a deposito di masserizie e che i provvedimenti non erano stati notificati all'attrice G, comproprietaria delle baracche.
L'adito Tribunale, accogliendo l'eccezione sollevata dal convenuto, dichiarò il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, per essere, la controversia, riservata alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 16 L. 28 gennaio 1977, n.10 e la sua decisione, impugnata dal Filargino e dalla G, ha
trovato conferma nella sentenza resa in data 5 febbraio 2001 dalla Corte d'Appello di Napoli. La decisione di secondo grado si fonda sul rilievo che oggetto immediato della domanda è il provvedimento amministrativo diretto ad eliminare l'illegalità dell'edificazione abusiva e che la riserva a favore