Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/02/2019, n. 3196

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/02/2019, n. 3196
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3196
Data del deposito : 4 febbraio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

: ITT IR D E T EN S E L O 04 FEB, 2019 S E T N E S E AULA 'A' E N O ZI A 03196/ 1 9 R T IS G E R TE Oggetto N REPUBBLICA ITALIANA E S E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 29926/2014 Cron.3196 SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Presidente Ud. 11/12/2018 Dott. V D CBO Dott. A P PATTI Rel. Consigliere PU Consigliere - Dott. C PIO Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE Consigliere Dott. F A ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 29926-2014 proposto da: in persona del TRENITALIA S.P.A. C.F. 05403151003, elettivamentelegale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 221 presso lo studio dell'avvocato G V, che la rappresenta e difende;
- ricorrente 2018 contro 4271 T A, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 109, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI D'AMICO, rappresentata e difesa dagli avvocati FRANCESCO VINCENZO PAPADIA e MARIA ANTONIETTA PAPADIA;
controricorrente avverso la sentenza n. 7475/2014 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 15/10/2014, R.G. N. 6129/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/12/2018 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato G V;
udito l'Avvocato FRANCESCO VINCENZO PAPADIA per delega verbale Avvocato MARIA ANTONIETTA PAPADIA. RG 29926/2014 FATTO Con sentenza del 15 ottobre 2014, la Corte d'appello di Roma rigettava l'appello proposto da Trenitalia s.p.a. avverso la sentenza di primo grado, che l'aveva condannata all'assunzione di Angela Torino dalla data (21 luglio 2006) di comunicazione dell'inidoneità fisica per deficit staturale (altezza inferiore a 160 cm.), in relazione alla procedura di assunzione di personale con qualifica di Capo Servizio treno, bandita dall'azienda nel 2006. La Corte capitolina condivideva la valutazione del Tribunale del suddetto limite alla stregua di discriminazione indiretta, in violazione dell'art. 4 l. 125/1991 come modificato dall'art. 2 d.lg. 145/2005 di attuazione della Direttiva 2002/73/CE (in materia di accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale e di condizioni di lavoro) poi confluito nell'art. 25 d.lg. 198/2006, siccome non oggettivamente giustificato, né comprovato nella sua pertinenza e proporzionalità alle mansioni comportate dalla suddetta qualifica. Con atto notificato il 18 dicembre 2014, Trenitalia s.p.a. ricorreva per cassazione con quattro motivi, illustrati da memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c., cui la lavoratrice resisteva con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 25 d.lg. 198/2006, in riferimento al D.C.P.M. 411/1987 e al D.M. Trasporti 158/T del 19 settembre 1986, del CCNL 2003 in relazione alla figura di C T S, per esclusione di una discriminazione indiretta nel limite staturale previsto dal quadro normativo denunciato di violazione, del quale la società si era limitata a prendere atto e ad osservare nella sua prassi selettiva in oggetto, in assenza di alcuna indagine da parte della Corte territoriale sulla necessità del suddetto requisito di idoneità fisica per le mansioni tecniche comportate dalla qualifica di C T S, pure analiticamente allegate.

2. Con il secondo, la ricorrente deduce omesso esame di un punto oggetto di discussione tra le parti e violazione ed errata interpretazione del CCNL 2003 in relazione alla figura di C T S, in ordine alle allegazioni e produzioni RG 29926/2014 documentali di Trenitalia sulla necessità del limite staturale in riferimento alle mansioni tecniche del Capo Servizi Treno (con particolare riguardo alle attività indicate a pgg. 28 e 29 del ricorso).

3. Con il terzo, la ricorrente deduce violazione dell'art. 112 c.p.c., per la non corrispondenza della pronuncia (di mancanza di allegazione e prova dalla società ricorrente della rigorosa rispondenza del limite staturale alla funzionalità e sicurezza del servizio da svolgere, tenuto conto della possibilità di compimento di singole manovre da parte di altro personale) alla domanda della parte, non contenente una tale richiesta, e pertanto sotto il profilo del vizio di ultrapetizione.

4. Con il quarto,

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi