Cass. civ., sez. I, sentenza 10/07/1974, n. 2032

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Il decreto del giudice delegato che dispone la ripartizione dell'attivo non ha carattere provvisorio ma ha carattere giurisdizionale e contenuto decisorio, ed e percio suscettibile di acquistare carattere di definitivita se non ritualmente impugnato, determinando una preclusione nel senso che quanto e in esso disposto non puo formare oggetto di contestazione. ( Conf 3600'71, mass n 355317).*

L'art 66 della legge 30 aprile 1969, n 153, il quale stabilisce che i crediti per retribuzioni dovute a prestatori d'opera subordinata e quelli per contributi dovuti ad enti previdenziali si collocano al primo posto nell'ordine di prelazione di cui all'art 2778 cod civ e precedono quelli indicati al n 1 del citato articolo, integra e modifica il testo del codice, nel senso che i suddetti crediti, prima collocati rispettivamente al n 14 e al n 16 dell'art 2778 cod civ, hanno precedenza assoluta su ogni altro indicato nel medesimo articolo, per cui il n 1 diventa il n 1 bis. Ne consegue che l'art 2779 cod civ il quale, regolando il concorso dei privilegi con le ipoteche, pospone le ipoteche sugli autoveicoli ai privilegi menzionati nei primi sette numeri dell'art 2778 cod civ, deve ritenersi riferito anche ai crediti in questione e comprensivo dei medesimi.*

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 10/07/1974, n. 2032
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2032
Data del deposito : 10 luglio 1974

Testo completo

L'art 66 della legge 30 aprile 1969, n 153, il quale stabilisce che i crediti per retribuzioni dovute a prestatori d'opera subordinata e quelli per contributi dovuti ad enti previdenziali si collocano al primo posto nell'ordine di prelazione di cui all'art