Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/10/2016, n. 21260
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L'attore che abbia incardinato la causa dinanzi ad un giudice e sia rimasto soccombente nel merito non è legittimato ad interporre appello contro la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui prescelto in quanto non soccombente su tale, autonomo capo della decisione.
Sul provvedimento
Testo completo
121260/16 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Appello per motivi di LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE giurisdizione SEZIONI UNITE CIVILI R.G.N. 21304/2014 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Cron. 21260 Dott. G CIO Primo Presidente Rep. Dott. R RRF Presidente Aggiunto Ud. 11/10/2016 PU Dott. G AO - Presidente Sezione C. I. - Consigliere Dott. V RSI - Consigliere Dott. S BI Consigliere Dott. A DNE Consigliere Dott. G B - Consigliere Dott. GCOMO TRAVAGLINO Rel. Consigliere Dott. A G - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 21304-2014 proposto da: ANSALONI FRANCESCO, ANSALONI GABRIELE, in proprio e quest'ultimo nella qualità di legale2016 rappresentante 553 della "LABORATORI ISARCO e A. SABIN S.R.L.", elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE LIEGI 35/B, presso lo STUDIO CAPPELLI e DE CATERINI, rappresentati A B e M an e difesi dagli Avvocati PERLANGELI, per delega in calce al ricorso;
- ricorrenti -
contro
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BASSANO DEL GRAPPA 24, presso lo studio dell'Avvocato M C, che la rappresenta e difende unitamente agli Avvocati RENATE VON GUGGENBERG, C B, L FNELLI e STEFHAN BEIKIRCHER, per delega a margine del controricorso controricorrente nonché
contro
SANITARIA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO, AZIENDA LABORATORIO DRUSO;
intimati avverso la sentenza n. 585/2014 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 07/02/2014. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11/10/2016 dal Consigliere Dott. ALBERTO GIUSTI;
uditi gli Avvocati VINCENZO CAPRIOLI, per delega dell'Avvocato M PERLANGELI, e M C;
udito il P.M., in persona dell'Avvocato Generale Dott. FRANCESCO MAURO IACOVIELLO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. An FATTI DI CAUSA 1. - F Ansaloni e G A, quest'ultimo anche in qualità di legale rappresentante della Laboratori Isarco e A. Sabin s.r.l., hanno impugnato, dinanzi al Tribunale regionale di giustizia amministrativa per il Trentino-Alto Adige, sezione di Bolzano, chie- dendone l'annullamento, la deliberazione in data 11 giugno 2007, n. 1999, della Giunta provinciale di Bolzano, recante l'interruzione, a de- correre dal 1° luglio 2007, dei rapporti contrattuali con i laboratori privati operanti per conto e a carico del Servizio sanitario provinciale, nonché la nota del 12 agosto 2007 con cui il direttore generale dell'Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano comunica- va la mancata proroga degli attuali accordi per prestazioni ambulato- riali di laboratorio con le strutture private convenzionate. Il Tribunale regionale adito, con sentenza in data 22 aprile 2008, ha respinto il ricorso nel merito. 2. - Avverso la sentenza di primo grado gli Ansaloni hanno propo- sto appello, sollevando censure di merito ma lamentando anche, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione dell'adito giudice ammini- strativo, sul rilievo che il rapporto non sarebbe qualificabile come di accreditamento, ai sensi degli artt. 8 e ss. del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), bensi come rapporto convenzionale, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 di- cembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale). Il Consiglio di Stato, con sentenza resa pubblica mediante deposi- to in cancelleria il 7 febbraio 2014, ha respinto l'appello. Il Consiglio di Stato ha escluso che possa trovare ingresso la cen- sura con cui gli appellanti si sono doluti del mancato rilievo, da parte del Tribunale regionale di giustizia amministrativa, della carenza di ал - 3- : giurisdizione, e ha richiamato, al riguardo, l'orientamento secondo cui integra abuso del processo la contestazione della giurisdizione da par- te del soggetto che abbia optato per quella giurisdizione e che, pur se soccombente nel merito, sia risultato vittorioso, in forza di una pro- nuncia esplicita o di una statuizione implicita, proprio sulla questione di giurisdizione. Secondo il Consiglio di Stato, la sollevazione di tale sorta di auto- eccezione in sede di appello integra trasgressione del divieto di venire contra factum proprium paralizzabile con l'exceptio doli generalis - seu presentis e arreca un irragionevole sacrificio alla controparte, costretta a difendersi nell'ambito del giudizio da incardinare innanzi al nuovo giudice.
3. Per la cassazione della sentenza del Consiglio di Stato Fran- cesco e G A hanno proposto ricorso, con atto notificato il 19 settembre 2014, sulla base di due motivi. L'intimata Provincia autonoma di Bolzano ha resistito con
contro
- ricorso, mentre l'Azienda sanitaria della Provincia autonoma ed il con- trointeressato Laboratorio Druso non hanno svolto attività difensiva. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. La controricorrente Provincia autonoma ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, sostenendo che l'atto di impugnazione, in violazione dell'art. 366, n. 3, cod. proc. civ., non conterrebbe l'esposizione sommaria del fatti della causa.
1.1. L'eccezione è infondata. Il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti di causa - prescrit- to, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, dall'art. 366, n. 3), cod. proc. civ. può ritenersi nella specie osservato dalla ri- - produzione, nel ricorso, del testo della sentenza impugnata, il quale contiene la descrizione dello svolgimento del processo. An - 4- E' bensì vero che i ricorrenti, dopo avere riprodotto, in limine, il testo della sentenza impugnata, hanno anche provveduto all'assemblaggio di parti eterogenee del materiale di causa (il ricorso introduttivo al Tribunale regionale di giustizia amministrativa) e di atti relativi ad altro giudizio (la domanda proposta dai Laboratori e dal suo legale rappresentante, anche in proprio, dinanzi al Tribunale del lavoro di Bolzano, con le successive decisioni intervenute);
ma il coa- cervo di documenti integralmente trascritti, essendo facilmente indi- viduabile ed isolabile, può essere separato ed espunto dal ricorso per cassazione, la cui autosufficienza è assicurata dall'inserimento, in es- so, della sentenza impugnata, recante una corretta ed essenziale nar- razione dei fatti processuali. 2. - Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano violazione dell'art. 360, n. 1, cod. proc. civ., per difetto di giurisdizione del giu- dice amministrativo in relazione alla verifica della esistenza e della validità di una convenzione ex art. 48 della legge n. 833 del 1978;
conseguente competenza del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. I ricorrenti escludono preliminarmente di avere abusato del processo sottoponendo al Consiglio di Stato la questione di giuri- sdizione, e sostengono di avere impugnato l'atto dinanzi al giudice amministrativo "per non creare preclusioni" e di avere chiesto al giu- dice amministrativo, sin dal ricorso introduttivo, di verificare la sua competenza. D'altra parte, la dimostrazione che la materia del con- tendere imponesse il duplice binario, emergerebbe, ad avviso dei ri- correnti, dalla sentenza n. 264/09 del Tribunale ordinario di Bolzano, in funzione di giudice del lavoro, che, giudicando sulla domanda della Laboratori e del suo legale rappresentante G A di accer- tamento della persistente operatività della convenzione inter partes e di condanna della ASL al pagamento dei compensi, ha dichiarato la propria giurisdizione, pur rigettando nel merito la domanda, nonché Au - 5- dall'ordinanza della Corte d'appello di Bolzano, sezione lavoro, che, investita del gravame, ha disposto la sospensione del processo in at- tesa della definizione del procedimento davanti alla giustizia ammini- strativa. Quanto al merito della questione di giurisdizione, i ricorrenti affermano che il rapporto instaurato tra i laboratori ed i loro profes- sionisti, da una parte, ed il Servizio sanitario nazionale, dall'altro, è di tipo convenzionale ex art. 48 della legge n. 833 del 1978: i ricorrenti infatti non esercitano una professione sanitaria e non sono annovera- bili tra le strutture. Da tale natura del rapporto deriverebbe, ad avvi- so dei deducenti, la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria e il potere della stessa di disapplicare, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, l'atto impugnato, anche quando il sanita- rio intenda conseguire l'accertamento della illegittimità del mancato conferimento dell'incarico, in violazione del proprio diritto, ed ottene- re il risarcimento del danno sofferto. Con il secondo mezzo, i ricorrenti lamentano difetto di giurisdizio- ne ed insufficiente, contraddittorietà ed illogicità della motivazione della sentenza in riferimento alla applicabilità dell'art. 48 della legge n. 833 del 1978 ed alla inapplicabilità al caso di specie del d.lgs. n. 502 del 1992. -3. I motivi possono essere esaminati congiuntamente, stante la stretta connessione. 4.- Essi pongono la questione se la parte che abbia incardinato la causa presso un plesso giurisdizionale (nella specie, dinanzi al giudice amministrativo), risultando poi soccombente nel merito, possa appel- lare sostenendo che il giudice avrebbe dovuto rilevare il proprio difet- to di giurisdizione, e ricercare così, attraverso la proposizione dell'impugnazione, la sostituzione di una sentenza sfavorevole nel merito con una sentenza sfavorevole in punto di rito. an - 6 - 5. Allo scrutinio dei motivi non è di ostacolo la deduzione della difesa della controricorrente, secondo cui l'interposto ricorso per cas- sazione mirando a censurare la ravvisata improponibilità della que- stione di giurisdizione in appello da parte di chi quello stesso giudice aveva scelto sarebbe volto a denunciare semplicemente il supera- - mento dei limiti interni della giurisdizione amministrativa (quindi, un error in procedendo). A tale riguardo occorre considerare che è da intendere proposto per motivi inerenti alla giurisdizione, in base agli artt. 111, ultimo comma, Cost. e 362,