Cass. civ., SS.UU., sentenza 08/04/2010, n. 8310

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L'art. 208 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici), che, per il procedimento dinanzi ai tribunali regionali ed al tribunale superiore delle acque pubbliche, dispone l'applicabilità delle norme del codice di procedura civile, per tutto ciò che non sia regolato dalle disposizioni del titolo quarto del medesimo testo unico, integra, come enunciazione del comune principio dell'operatività della legge generale laddove quella speciale non dispone, un rinvio formale o non recettizio, il quale, pertanto, va riferito alle norme del codice di rito vigente al momento dello svolgimento della procedura stessa. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso la nullità della sentenza impugnata per difetto di sottoscrizione da parte di tutti i giudici del collegio, ritenendo sufficiente, ai sensi dell'art. 132 del vigente cod. proc. civ., la sottoscrizione del presidente e dell'estensore).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 08/04/2010, n. 8310
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8310
Data del deposito : 8 aprile 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. E A - Primo Presidente f.f. -
Dott. P R - Presidente di sezione -
Dott. M A - Consigliere -
Dott. S G - Consigliere -
Dott. R R - Consigliere -
Dott. N A - Consigliere -
Dott. L T M - Consigliere -
Dott. S M B - rel. Consigliere -
Dott. S A - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 11999/2009 proposto da:
FILLA PAOLO (FLLPLA48LL8C351Y), FILLA OTTAVIA
(FLLTTV50D47H163N), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA SALLUSTIO 9, presso lo studio dell'avvocato P G, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato L GUDICE VITTORINO, per delega a margine del ricorso;

- ricorrenti -

contro
CONSORZIO DI BONIFICA 7 CALTAGIRONE (82001150877), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CIPRO 77, presso lo studio dell'avvocato R G, rappresentato e difeso dall'avvocato F S, per delega a margine del controricorso;

ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE DELLA REGIONE SICILIANA, in persona dell'Assessore Regionale pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- controricorrenti -

contro
CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA (93079890872), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PORTUENSE 104, presso DE ANGELIS ANTONIA, rappresentato e difeso dall'avvocato CARIOLA AGATINO, per delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -
avverso la sentenza n. 44/2009 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 23/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 19/01/2010 dal Consigliere Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;

uditi gli avvocati Vittorino L GUDICE, Marina RUSSO dell'Avvocatura Generale dello Stato;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PIVETTI Marco, che ha concluso per l'inammissibilità o rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 4.5.2000 A A e A M convenivano innanzi al Tribunale Regionale della Acque Pubbliche di Palermo l'Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione Siciliana esponendo che il convenuto aveva occupato, per l'esecuzione di opere di rimboschimento, parte dei loro fondi siti in Agro di Caltagirone, e che, solo per alcune particelle, era stata effettuata procedura espropriativa. Chiedevano quindi la condanna del convenuto alla restituzione degli immobili occupati, oltre interessi e rivalutazione. Venivano inoltre chiamati in causa il Consorzio di Bonifica 9 di Catania e il Consorzio di Bonifica 7 di
Caltagirone.
Il Tribunale Regionale adito, con sentenza n. 180/2006, in accoglimento per quanto di ragione alla domanda, condannava suddetto Assessorato alla restituzione dei terreni in favore degli attori espropriati illegittimamente e la rigettava nei riguardi dei menzionati Consorzi di Bonifica per difetto di legittimazione passiva degli stessi. Affermavano in particolare i giudici di primo grado che la legittimazione passiva spettava esclusivamente all'Assessorato per avvenuta usucapione, e non essendo stata provata l'interversione nel possesso;
inoltre che neanche era stato provato che sui terreni non espropriati erano state realizzate opere di trasformazione che avessero determinato un bene strutturalmente e fisicamente nuovo o avessero imposto un vincolo di scopo, che preludessero il ripristino dello stato anteriore.
Proponeva appello l'Assessorato e il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, costituitisi F O e F P (nei cui confronti era stato integrato il contraddittorio, quali eredi di A A e A M), nonché i Consorzi di Bonifica n. 9 di Catania e n. 7 di Caltagirone (chiedendo confermarsi il loro difetto di legittimazione passiva), con sentenza n. 44 del 2009, sulla base dell'interpretazione del R.D.L. n. 3267 del 1923, artt. 50 e 53 e sul presupposto che i terreni risaldati e
rimboschiti non erano stati ancora riconsegnati ai proprietari (donde la permanenza della legittimità dell'occupazione da parte dell'appellante), riformava la sentenza impugnata e, per l'effetto, rigettava le domanda restitutorie di F O e F P dichiarando l'inammissibilità della loro domanda relativa all'indennità di occupazione e compensando integralmente le spese dell'intero giudizio tra tutte le parti (considerandosi, altresì che nessuna domanda era stata proposta in grado di appello nei riguardi dei suddetti Consorzi di Bonifica).
Ricorrono per cassazione, in via principale, F P e F O, con quattro motivi, e relativi quesiti di diritto;

resistono con controricorso il Consorzio di Bonifica 7 di Caltagirone e l'Assessorato Agricolture e Foreste della Regione Sicilia nonché il Consorzio di Bonifica 9 di Catania che, a sua volta, propone ricorso incidentale fondato su due motivi, e relativi quesiti di diritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE

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