Cass. civ., sez. V trib., sentenza 16/11/2020, n. 25897
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Testo completo
o la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al numero 9121 del ruolo generale dell'anno 2013, proposto da Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si domicilia -ricorrente- contro s.p.a.
ACCESS
Media in amministrazione straordinaria, in persona del commissario straordinario pro tempore, rappresentato e difeso, giusta mandato speciale a margine del controricorso, dagli avvocati R V e R M, elettivamente domiciliatosi presso lo studio del secondo, in Roma, alla piazza Adriana, n.
5 -controricorrente- RG n. 9121/2013 A P estensore per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, depositata in data 14 febbraio 2012, n. 18/2012;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza del 28 gennaio 2020;
sentita la procura generale, in persona del sostituto procuratore generale I Z, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi l'avvocato dello Stato P G per l'Agenzia e l'avv. R M per la contribuente.
Fatti di causa
La s.p.a. Access Media è stata posta in amministrazione straordinaria nel 2004, ai sensi del d.l. 23 dicembre 2003, n. 347, conv., con modificazioni, con I. 18 febbraio 2004, n. 39. Emerge dalla sentenza impugnata che il commissario straordinario presentò la dichiarazione iva ex art. 74-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nella quale evidenziò il debito iva scaturente dalle operazioni compiute nella frazione di anno antecedente all'ammissione alla procedura. In esito all'esame della dichiarazione l'Agenzia delle entrate iscrisse a ruolo, in relazione all'anno d'imposta 2004, l'importo dovuto a titolo di iva, sanzioni e interessi e, in relazione al 2005, l'importo dovuto a titolo di sanzioni e di interessi. Il commissario straordinario impugnò le relative cartelle, ottenendo soltanto l'annullamento di quella relativa al 2004 limitatamente ai versamenti che risultavano, invece, eseguiti. La Commissione tributaria regionale del Veneto, invece, ha dichiarato la nullità delle iscrizioni a ruolo da cui sono scaturite entrambe le cartelle e ha riconosciuto il credito d'imposta maturato nel mese di dicembre 2004, che ha ritenuto correttamente utilizzato nel 2005. A sostegno della decisione ha ritenuto che l'art. 74-bis del d.P.R. n. 633/72 si applichi anche alle imprese in RG n. 9121/2013 Angelin ino estensore amministrazione straordinaria, sicché la pretesa concernente la somma dichiarata ex art. 74-bis in relazione alle operazioni registrate nella parte dell'anno solare anteriore alla dichiarazione di amministrazione straordinaria va considerata debito della società, e, in quanto tale, titolo per l'insinuazione al passivo. Contro questa sentenza propone ricorso l'Agenzia delle entrate per ottenerne la cassazione, che affida a un unico motivo, cui il commissario replica con controricorso. Motivi della decisione 1.- Con l'unico motivo di ricorso, l'Agenzia lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 54-bis e 74-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in combinazione con l'art. 2, comma 1, del d.l. n. 347/03 giacché, sostiene, gli adempimenti fiscali che il commissario di una società in amministrazione straordinaria deve osservare non coincidono con quelli del curatore o del commissario liquidatore di una società posta in liquidazione coatta amministrativa. L'effetto tipico dell'amministrazione straordinaria è la prosecuzione dell'ordinaria attività d'impresa, per cui l'iva andrebbe assolta secondo le modalità ordinarie. 1.1.- In sostanza, a giudizio dell'Agenzia la fisionomia della procedura di amministrazione straordinaria differirebbe da quella della liquidazione coatta amministrativa (nonché dal fallimento) a punto tale, da escludere la compatibilità con la prima dell'art. 74- bis del d.P.R. n. 633/72, dettato per la seconda: l'art. 36 del d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270 prevede sì che «per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano alla procedura di amministrazione straordinaria.., le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa, sostituito al commissario liquidatore il commissario straordinario», ma soltanto «in quanto compatibili»;
e dal canto suo, anche l'art. 8 del d.l. 23 dicembre 2003, n. 347, come convertito, prevede che «Per quanto non disposto diversamente dal RG n. 9121 /2013 Angelina estensore • presente decreto, si applicano le norme di cui al decreto legislativo n. 270, in quanto compatibili». Il ricorso è infondato. 2.- Irrilevante ai fini del giudizio di compatibilità dell'art. 74- bis del d.P.R. n. 633/72 col regime dell'amministrazione straordinaria, e specificamente di quello disciplinato dal d.l. n. 347/03, è la circostanza che l'amministrazione straordinaria comporti di norma la prosecuzione dell'attività ordinaria d'impresa, a differenza del fallimento -e della liquidazione coatta amministrativa-, in cui l'attività d'impresa non prosegue, salvo che ne siano autorizzati la continuazione o l'esercizio provvisorio (difatti, l'art. 211 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, per quanto inapplicabile ai fatti, esplicita che l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale determina la cessazione dell'attività d'impresa, salvo che, appunto, ne sia prevista la continuazione o ne sia disposto l'esercizio provvisorio). E ciò perché quel che conta, ai fini dell'iva, è l'attività economica, che non necessariamente coincide con quella d'impresa e che è definita dal diritto unionale. L'art. 9 della direttiva iva (direttiva n. 2006/112/CE), di contenuto corrispondente a quello dell'art. 4 della sesta direttiva, stabilisce, per un verso, che «si considera "soggetto passivo" chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un'attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività» e, per altro verso, che «si considera "attività economica" ogni attività di produzione, di commercializzazione o di prestazione di servizi, comprese le attività estrattive, agricole, nonché quelle di professione libera o assimilate. Si considera, in particolare, attività economica lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi
ACCESS
Media in amministrazione straordinaria, in persona del commissario straordinario pro tempore, rappresentato e difeso, giusta mandato speciale a margine del controricorso, dagli avvocati R V e R M, elettivamente domiciliatosi presso lo studio del secondo, in Roma, alla piazza Adriana, n.
5 -controricorrente- RG n. 9121/2013 A P estensore per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, depositata in data 14 febbraio 2012, n. 18/2012;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza del 28 gennaio 2020;
sentita la procura generale, in persona del sostituto procuratore generale I Z, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi l'avvocato dello Stato P G per l'Agenzia e l'avv. R M per la contribuente.
Fatti di causa
La s.p.a. Access Media è stata posta in amministrazione straordinaria nel 2004, ai sensi del d.l. 23 dicembre 2003, n. 347, conv., con modificazioni, con I. 18 febbraio 2004, n. 39. Emerge dalla sentenza impugnata che il commissario straordinario presentò la dichiarazione iva ex art. 74-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nella quale evidenziò il debito iva scaturente dalle operazioni compiute nella frazione di anno antecedente all'ammissione alla procedura. In esito all'esame della dichiarazione l'Agenzia delle entrate iscrisse a ruolo, in relazione all'anno d'imposta 2004, l'importo dovuto a titolo di iva, sanzioni e interessi e, in relazione al 2005, l'importo dovuto a titolo di sanzioni e di interessi. Il commissario straordinario impugnò le relative cartelle, ottenendo soltanto l'annullamento di quella relativa al 2004 limitatamente ai versamenti che risultavano, invece, eseguiti. La Commissione tributaria regionale del Veneto, invece, ha dichiarato la nullità delle iscrizioni a ruolo da cui sono scaturite entrambe le cartelle e ha riconosciuto il credito d'imposta maturato nel mese di dicembre 2004, che ha ritenuto correttamente utilizzato nel 2005. A sostegno della decisione ha ritenuto che l'art. 74-bis del d.P.R. n. 633/72 si applichi anche alle imprese in RG n. 9121/2013 Angelin ino estensore amministrazione straordinaria, sicché la pretesa concernente la somma dichiarata ex art. 74-bis in relazione alle operazioni registrate nella parte dell'anno solare anteriore alla dichiarazione di amministrazione straordinaria va considerata debito della società, e, in quanto tale, titolo per l'insinuazione al passivo. Contro questa sentenza propone ricorso l'Agenzia delle entrate per ottenerne la cassazione, che affida a un unico motivo, cui il commissario replica con controricorso. Motivi della decisione 1.- Con l'unico motivo di ricorso, l'Agenzia lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 54-bis e 74-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in combinazione con l'art. 2, comma 1, del d.l. n. 347/03 giacché, sostiene, gli adempimenti fiscali che il commissario di una società in amministrazione straordinaria deve osservare non coincidono con quelli del curatore o del commissario liquidatore di una società posta in liquidazione coatta amministrativa. L'effetto tipico dell'amministrazione straordinaria è la prosecuzione dell'ordinaria attività d'impresa, per cui l'iva andrebbe assolta secondo le modalità ordinarie. 1.1.- In sostanza, a giudizio dell'Agenzia la fisionomia della procedura di amministrazione straordinaria differirebbe da quella della liquidazione coatta amministrativa (nonché dal fallimento) a punto tale, da escludere la compatibilità con la prima dell'art. 74- bis del d.P.R. n. 633/72, dettato per la seconda: l'art. 36 del d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270 prevede sì che «per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano alla procedura di amministrazione straordinaria.., le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa, sostituito al commissario liquidatore il commissario straordinario», ma soltanto «in quanto compatibili»;
e dal canto suo, anche l'art. 8 del d.l. 23 dicembre 2003, n. 347, come convertito, prevede che «Per quanto non disposto diversamente dal RG n. 9121 /2013 Angelina estensore • presente decreto, si applicano le norme di cui al decreto legislativo n. 270, in quanto compatibili». Il ricorso è infondato. 2.- Irrilevante ai fini del giudizio di compatibilità dell'art. 74- bis del d.P.R. n. 633/72 col regime dell'amministrazione straordinaria, e specificamente di quello disciplinato dal d.l. n. 347/03, è la circostanza che l'amministrazione straordinaria comporti di norma la prosecuzione dell'attività ordinaria d'impresa, a differenza del fallimento -e della liquidazione coatta amministrativa-, in cui l'attività d'impresa non prosegue, salvo che ne siano autorizzati la continuazione o l'esercizio provvisorio (difatti, l'art. 211 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, per quanto inapplicabile ai fatti, esplicita che l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale determina la cessazione dell'attività d'impresa, salvo che, appunto, ne sia prevista la continuazione o ne sia disposto l'esercizio provvisorio). E ciò perché quel che conta, ai fini dell'iva, è l'attività economica, che non necessariamente coincide con quella d'impresa e che è definita dal diritto unionale. L'art. 9 della direttiva iva (direttiva n. 2006/112/CE), di contenuto corrispondente a quello dell'art. 4 della sesta direttiva, stabilisce, per un verso, che «si considera "soggetto passivo" chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un'attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività» e, per altro verso, che «si considera "attività economica" ogni attività di produzione, di commercializzazione o di prestazione di servizi, comprese le attività estrattive, agricole, nonché quelle di professione libera o assimilate. Si considera, in particolare, attività economica lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi
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