Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/08/2019, n. 21562

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In tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, anche relativamente ai presupposti per la riduzione del premio per cd. continuità aziendale, la denuncia dei lavori, alla quale il datore di lavoro è tenuto ai sensi dell'art. 12, comma 1, del d.P.R. n. 1124 del 1965, e quella di modificazione del rischio, prevista dal successivo terzo comma, non costituiscono una manifestazione negoziale di volontà ma una dichiarazione di scienza che implica l'assunzione, da parte del dichiarante, di un impegno circa la veridicità di quanto affermato e, salvo il potere di controllo dell'istituto assicuratore, rende legittima l'imposizione contributiva ad essa corrispondente; siffatta dichiarazione, ove sia il risultato di un errore, può essere rettificata dallo stesso datore di lavoro, ma la rettifica deve avvenire mediante la presentazione di altra denuncia nelle forme di cui al citato art. 12, recante la prova dell'asserita discordanza e senza la possibilità di ripetere le somme corrisposte in eccesso rispetto a quelle dovute, neanche sulla base dell'azione generale di arricchimento ex art. 2041 c.c.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/08/2019, n. 21562
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21562
Data del deposito : 21 agosto 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

T IT 21 AGO, 2019 IR D : T AULA 'B' N E S E 2 1562/19 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 10754/2014 Cron.21562 SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. - Presidente - Ud. 28/05/2019 Dott. A M Consigliere PU Dott. UMBERTO BERRINO Consigliere Dott. ENRICA D'ANTONIO Rel. Consigliere Dott. P GY Dott. R M Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 10754-2014 proposto da: VISMARA S.P.A. in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIALOJA 3, presso 10 studio dell'avvocato L P, rappresentata e difesa dall'avvocato A B;
ricorrente - 2019 contro 1989 ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE I.N.A.I.L.

CONTRO

GLI INFORTUNI SUL LAVORO C.F. 01165400589, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio dell'avvocato GIANDOMENICO CATALANO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LORELLA FRASCONA';

- controricorrente -

avversO la sentenza n. 1071/2013 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 23/10/2013 R.G.N. 3088/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/05/2019 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA' che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato A B;
udito l'Avvocato G C. R. Gen. n. 10754/2014 Udienza del 28.5.2019 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale di Lecco che aveva respinto il ricorso proposto da V s.p.a. diretto a ottenere dall'Inail la ripetizione della somma che la società asseriva essere stata indebitamente corrisposta nel periodo dal 1.9.2000 al 31.12.2003, per non avere l'istituto tenuto conto nella determinazione dei premi relativi alla neo-costituita Red s.r.l. (in seguito divenuta V s.r.l. e poi V s.p.a.) della c.d. funzione di aggancio prevista dall'art. 20 del d.m. 18.6.1988 ( e poi dall'art. 25 comma 2 del d.m.12.12.2000) con i rapporti assicurativi intercorsi con la società (Nestlè italiana s.p.a.) di cui Red era cessionaria di ramo d'azienda, che avrebbe dovuto comportare il mantenimento del tasso agli stessi applicato.

2. La decisione della Corte territoriale poggiava sull'assunto che nella denunce di inizio attività presentate nell'agosto del 2000, Red s.r.l. non aveva comunicato la continuazione dell'attività della precedente società, ma anzi aveva chiesto la riduzione del tasso medio pari al 15% della tariffa premi ai sensi degli artt. 16 e 17 del d.m. 18/6/88 (istanza poi rigettata dall'istituto) che spetta per i primi due anni di attività alle società che utilizzino macchine ed attrezzi adeguati alle norme di sicurezza. Né tale prospettazione era stata successivamente rettificata, neppure con la comunicazione del 7 settembre 2000 con la quale era stato notificato il mutamento della ragione sociale. Il Collegio milanese argomentava che in tema di assicurazione contro gli infortuni le denunce implicano l'assunzione da parte del dichiarante di un impegno circa la veridicità di quanto affermato e, salvo il potere di controllo dell'istituto assicuratore, rendono legittima l'imposizione contributiva corrispondente. P G, estensore 3 R. Gen. n. 10754/2014 Udienza del 28.5.2019 3. Per la cassazione della sentenza V s.p.a. ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, cui ha resistito

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