Cass. pen., sez. II, sentenza 29/03/2021, n. 11986
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
to la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: FESTA ANTONIO nato il 20/07/1959 a NAPOLI FESTA GENNARO nato il 13/09/1985 a NAPOLI avverso l'ordinanza del 30/09/2020 del TRIBUNALE DI ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale L C, che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi;
uditi i difensori avv. G M (per G F) e avv. A I, in sostituzione dell'avv. A C (per G F) e in sostituzione dell'avv. S C (per A F), che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 30/9/2020 il Tribunale di Roma, decidendo sulla richiesta di riesame presentata da A F e G F, sottoposti a indagini per il reato di concorso in autoriciclaggio, confermava il provvedimento emesso il 2/9/2020 con il quale il G.i.p. dello stesso Tribunale aveva applicato agli indagati la misura cautelare degli arresti domiciliari. Secondo l'ipotesi accusatoria, i ricorrenti, quali amministratori di fatto della CR Logistic s.r.I., dopo avere commesso reati di natura tributaria, avrebbero veicolato 254.000 euro dalla società alla Ferrocal s.r.l. mediante un contratto preliminare di compravendita simulato, e quindi trasferito la somma nelle casse di altra società ed infine in favore della Italy Glass s.p.a., società - come le altre interessate nella descritta operazione - riconducibile a L I, autore di numerose condotte illecite, emerse attraverso attività di intercettazione, acquisizione di documenti, assunzione di prove dichiarative.
2. Hanno proposto ricorso A F e G F, a mezzo dei rispettivi difensori, con un unico atto, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza in ragione dei seguenti motivi.
2.1. In relazione alla sussistenza di reati tributari quali delitti presupposto del contestato autoriciclaggio, erronea applicazione della legge penale (art. 648 ter.1 cod. pen. e fattispecie di diritto sostanziale di cui al d.P.R. n. 74 del 2000), e illogicità della motivazione con la quale il Tribunale "ha svilito i dati reddituali di Festa Gennaro". L'ordinanza impugnata è manifestamente illogica nella parte in cui si assume che il reddito dichiarato da G F, di lecita provenienza, non fosse proporzionato rispetto non già alla somma di C 254.000, contestata nel capo d'imputazione, ma a quella di C 2.000.000, corrispondente all'entità dell'investimento da effettuare nella Italy Glass s.p.a. In secondo luogo, il Tribunale ha erroneamente ritenuto sussistenti reati tributari, quali delitti presupposto, ritenendo irrilevante il fatto che le somme fossero state accumulate mediante evasione fiscale penalmente irrilevante perché sotto soglia.
2.2. Con riferimento alla sussistenza degli ulteriori delitti presupposto indicati nell'imputazione provvisoria (appropriazione indebita e infedeltà patrimoniale), erronea applicazione della legge penale (artt. 648 ter.1 e 646 cod. pen., 2634 cod. civ.). L'ordinanza impugnata ha affermato che "l'atto distrattivo del denaro costituisce condotta appropriativa anche se la
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale L C, che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi;
uditi i difensori avv. G M (per G F) e avv. A I, in sostituzione dell'avv. A C (per G F) e in sostituzione dell'avv. S C (per A F), che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 30/9/2020 il Tribunale di Roma, decidendo sulla richiesta di riesame presentata da A F e G F, sottoposti a indagini per il reato di concorso in autoriciclaggio, confermava il provvedimento emesso il 2/9/2020 con il quale il G.i.p. dello stesso Tribunale aveva applicato agli indagati la misura cautelare degli arresti domiciliari. Secondo l'ipotesi accusatoria, i ricorrenti, quali amministratori di fatto della CR Logistic s.r.I., dopo avere commesso reati di natura tributaria, avrebbero veicolato 254.000 euro dalla società alla Ferrocal s.r.l. mediante un contratto preliminare di compravendita simulato, e quindi trasferito la somma nelle casse di altra società ed infine in favore della Italy Glass s.p.a., società - come le altre interessate nella descritta operazione - riconducibile a L I, autore di numerose condotte illecite, emerse attraverso attività di intercettazione, acquisizione di documenti, assunzione di prove dichiarative.
2. Hanno proposto ricorso A F e G F, a mezzo dei rispettivi difensori, con un unico atto, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza in ragione dei seguenti motivi.
2.1. In relazione alla sussistenza di reati tributari quali delitti presupposto del contestato autoriciclaggio, erronea applicazione della legge penale (art. 648 ter.1 cod. pen. e fattispecie di diritto sostanziale di cui al d.P.R. n. 74 del 2000), e illogicità della motivazione con la quale il Tribunale "ha svilito i dati reddituali di Festa Gennaro". L'ordinanza impugnata è manifestamente illogica nella parte in cui si assume che il reddito dichiarato da G F, di lecita provenienza, non fosse proporzionato rispetto non già alla somma di C 254.000, contestata nel capo d'imputazione, ma a quella di C 2.000.000, corrispondente all'entità dell'investimento da effettuare nella Italy Glass s.p.a. In secondo luogo, il Tribunale ha erroneamente ritenuto sussistenti reati tributari, quali delitti presupposto, ritenendo irrilevante il fatto che le somme fossero state accumulate mediante evasione fiscale penalmente irrilevante perché sotto soglia.
2.2. Con riferimento alla sussistenza degli ulteriori delitti presupposto indicati nell'imputazione provvisoria (appropriazione indebita e infedeltà patrimoniale), erronea applicazione della legge penale (artt. 648 ter.1 e 646 cod. pen., 2634 cod. civ.). L'ordinanza impugnata ha affermato che "l'atto distrattivo del denaro costituisce condotta appropriativa anche se la
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi