Cass. pen., sez. I, sentenza 27/12/2022, n. 49268

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 27/12/2022, n. 49268
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 49268
Data del deposito : 27 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CIANFA MARIA PAOLA nato a RIETI il 14/06/1972 avverso la sentenza del 19/11/2021 del TRIBUNALE di RIETIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere E T;
udito l'Avvocato generale, P G, che ha concluso chiedendo la declaratoria d'inammissibilità del ricorso;
La difesa della ricorrente ha depositato, il 12 giugno 2022, conclusioni scritte con le quali ha ribadito l'opportunità della qualificazione della condotta come illecito amministrativo.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del Tribunale di Rieti in data 19 novembre 2021, M P C era condannata alla pena condizionalmente sospesa di 400,00 euro di ammenda, siccome riconosciuta colpevole del reato di cui all'art. 660 cod. pen., per avere, per petulanza e altri biasimevoli motivi, recato disturbo a C S, suo vicino di casa, suonando ripetutamente e ingiustificatamente, tanto di giorno che di notte, il clacson della propria autovettura in prossimità della abitazione di quest'ultimo;
fatti occorsi in Monte San Giovanni da aprile a novembre 2017. Con lo stesso provvedimento, l'imputata era condannata al risarcimento in favore della persona offesa, costituitasi parte civile. Secondo il Tribunale, le contrarie affermazioni di M P C e dei suoi familiari, originariamente coimputati, secondo cui la necessità di segnalare con il clacson la presenza della sua autovettura per evitare sinistri stradali, erano state concordemente smentite dai testi, i quali avevano escluso che vi fosse una particolare necessità di utilizzare gli avvisatori acustici per segnalare la presenza dell'auto, sia pure in prossimità di un tratto curvilineo, e, soprattutto, hanno concordemente affermato che lo straordinario utilizzo della segnalazione acustica era, per le sue modalità prolungate, incompatibile con la segnalazione di un utente della strada. Per tale via si riteneva provato che, con le indicate condotte, prolungate per diversi mesi, l'imputata avesse arrecato offesa alla privata quiete del Chini e della sua famiglia.

2. Avverso detta sentenza l'imputata ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo, deduce violazione dell'art. 660 cod. pen., in punto di qualificazione giuridica. Ai sensi dell'art. 156 D. Igs. n. 285 del 1992 (Cod. strada), la violazione delle disposizioni concernenti l'uso dei dispositivi di segnalazione acustica è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da C 42,00 a C 173,00. Per il principio di specialità il fatto dovrebbe essere ritenuto illecito amministrativo. In ogni caso, la condotta contestata, per le caratteristiche della strada (curvilinea in prossimità dell'abitazione della persona offesa), costituirebbe - proprio sulla scorta di quanto stabilito dal citato articolo - esercizio del diritto dell'automobilista e, come tale, dovrebbe ritenersi scrinninata.

2.2. Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione e travisamento della prova con riferimento all'attribuzione del fatto alla ricorrente. La prova è stata fondata sulla sola scorta della parola della persona offesa Simone Chini e dei suoi genitori, Giannetto Chini e Adriana Ledderucci, testi evidentemente non indifferenti. Peraltro, gli ultimi due non hanno reso dichiarazioni sovrapponibili, posto che Ledderucci non fa menzione della ricorrente, mentre Giannetto Chini fa riferimento tanto alla ricorrente che ad altre persone appartenenti al nucleo familiare dell'imputata che sono state assolte. Si è, invece, trascurata la deposizione della teste M L G che nel riferire di avere notato passare spesso «una macchina celeste piccola e un'altra macchina, più elegante, probabilmente di marca Audi», dalle quali provenivano le segnalazioni acustiche disturbanti, non ha mai fatto il nome della ricorrente come soggetto alla guida di tali autoveicoli. E' dunque illogica e contraddittoria la sentenza laddove pone a fondamento della responsabilità della ricorrente le dichiarazioni dei testi che, invece, non sono state ritenute significative nei riguardi di altri coimputati, difatti assolti.
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