Cass. civ., SS.UU., sentenza 22/04/2013, n. 9691
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Ai fini della sussistenza degli illeciti disciplinari di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, è necessaria la verificazione di un evento, costituito da un "ingiusto danno" o da un "indebito vantaggio" per una delle parti di un procedimento giudiziario, non essendo sufficiente la sola condotta del magistrato consistente nella violazione dei doveri di cui al precedente art. 1. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto che la condotta omissiva di un P.M. - consistita nel non avere coltivato adeguatamente un'indagine per omicidio colposo da responsabilità professionale, in un procedimento iscritto a carico di ignoti - non fosse di per sé sufficiente a giustificarne l'affermazione di responsabilità ai sensi della predetta norma, affermazione invece compiuta dal giudice disciplinare sul presupposto che gli eventi di "indebito vantaggio" per gli indagati - peraltro, non identificati - e di "ingiusto danno" per le persone offese dal reato sussistessero "in re ipsa", essendo, per contro, mancata ogni valutazione in ordine tanto alle alternative possibilità per le persone offese dal reato di conseguire in sede civile il soddisfacimento delle proprie pretese risarcitorie, quanto delle ragionevoli e concrete possibilità che il trascurato procedimento penale potesse pervenire, ove coltivato, all'affermazione della penale responsabilità del professionista).
Le fattispecie di illecito disciplinare previste, rispettivamente, dalle lettere a) e g) dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 - che sanzionano l'una la violazione dei doveri di imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo ed equilibrio e rispetto della dignità della persona che arrechi ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti, e l'altra la grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile - non sono tra loro in rapporto di specialità, atteso che l'elemento connotante la prima fattispecie è costituito dalla conseguenza ("ingiusto danno" e "vantaggio indebito") derivante dalla violazione dei doveri primari incombenti sul magistrato, laddove gli elementi caratterizzanti la seconda fattispecie (gravità della violazione di legge e inescusabilità dell'ignoranza o negligenza) attengono essenzialmente alla condotta ed all'elemento psicologico dell'illecito, sicché è la loro diversa natura di illeciti "di evento" e "di pura condotta" a comportare che un unico comportamento possa integrare entrambi gli illeciti.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. P R - Primo Presidente f.f. -
Dott. L M G - Presidente di Sez. -
Dott. S G - Presidente di Sez. -
Dott. R R - Presidente -
Dott. P L - rel. Consigliere -
Dott. S A - Consigliere -
Dott. C A - Consigliere -
Dott. D P S - Consigliere -
Dott. N V - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 26785-2012 proposto da:
A A, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 3, presso lo studio dell'avvocato C F, che la rappresenta e difende, per delega in atti;
- ricorrente -
contro
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 126/2012 del CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, depositata il 10/10/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/03/2013 dal Consigliere Dott. L P;
udito l'Avvocato R B per delega dell'avvocato F C;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. V M, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, in particolare l'undicesimo motivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Procuratore Generale presso questa Suprema Corte avviò, in data 1.12.2010 un procedimento disciplinare a carico della dott.ssa A Angela, all'epoca dei fatti sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala (successivamente trasferita con analoghe funzioni all'omologo ufficio di Perugia), avendo ravvisato due ipotesi di illecito, rispettivamente D.Lgs. 23 febbraio 2006, n.109, ex art. 1 e art. 2, comma 1, lett. g) ed art. 1 e art. 2, lett.
a), per omissione di compimento di doveri del proprio ufficio e violazione dei doveri di diligenza e laboriosità, comportanti ingiusto danno alle persone offese e indebito vantaggio all'indagato, in relazione ad un procedimento penale, relativo al decesso di tale A A, iscritto nell'anno 2004 e conclusosi, in assenza di utili atti di investigazione, con l'archiviazione per prescrizione pronunziata dal G.I.P. di Marsala il 18 marzo 2010.
Lo stesso ufficio requirente, tuttavia, con richiesta in data 24.6.2011, a seguito delle prime indagini, propose dichiararsi non doversi procedere per essere rimasti esclusi entrambi gli addebiti. Tale richiesta fu, in data 2.12.2011, accolta dalla Sezione Disciplinare del C.S.M. limitatamente al primo dei capi di imputazione, dando luogo alla riformulazione da parte del P.G., con successiva richiesta del 9 febbraio 2012, del rimanente, nei seguenti testuali termini: "dell'illecito disciplinare di cui al D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1, comma 1 e art. 2, lett. a), per aver
e, mancando ai propri doveri di diligenza e laboriosità, con grave violazione degli artt. 362, 358, 405 e 407 c.p.p, art. 2, comma 1 (come interpretato dalla Corte Europea per i diritti dell'uomo) e art. 6, comma 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e della libertà fondamentali, omesso il compimento di atti relativi all'esercizio delle proprie funzioni. In particolare nella qualità di Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, assegnatario del procedimento penale n. 4089/2004 relativo al decesso di A A, ometteva qualsiasi attività di indagine dal 28 gennaio 2005 (data di ricezione del verbale negativo di sequestro trasmesso dai CC di Mazara del Vallo) al 5 febbraio 2007 (data nella quale avanzava richiesta di archiviazione);
inoltre dopo il conferimento di una consulenza tecnica in data 24 aprile 2007 (su ordine del GIP a seguito di opposizione all'archiviazione), ometteva, sino al suo trasferimento ad altra sede (nel settembre del 2009) di verificarne l'espletamento da parte dei consulenti nominati (iscritti a registro indagati per il reato di cui all'art. 328 c.p.c. dal successivo pubblico ministero assegnatario del procedimento), così da determinare una archiviazione del procedimento, in data 18 marzo 20IO, da parte del GIP di Marsala stante l'assenza di investigazioni utili e la maturando prescrizione al 21 marzo 2010. In tal modo, violando i doveri di diligenza e laboriosità, la dott.ssa A ha arrecato un ingiusto pregiudizio alle persone danneggiate dal reato e, per converso, un indebito vantaggio all'indagato. Ha esposto altresì lo Stato italiano alla possibilità di essere censurato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo per violazione del principio della durata ragionevole del procedimento. Notizia circostanziata dei fatti acquisita il 29 luglio 2010". L'incolpata presentava una diffusa memoria, integrata in sede predibattimentale e, tratta a giudizio, all'esito della discussione orale, nonostante le concordi richieste conclusive del P.G. e della difesa (che aveva depositato una ulteriore memoria), con sentenza del 14/6, pubblicata il 10/10/2012, veniva dichiarata responsabile dell'addebito come sopra ascrittole, con inflizione della sanzione disciplinare della censura.
Tale decisione veniva motivata dalla Sezione Disciplinare del C.S.M. nei seguenti essenziali termini: a) la fattispecie disciplinare contestata e ritenuta sussistente integrava una norma di "parziale chiusura" del sistema prefigurante una ipotesi di illecito "a condotta libera", il cui "comportamento", anche omissivo, risultava sufficientemente delineato dai rimanenti elementi tipizzanti, costituiti dalla contrarietà ai doveri e dalla produzione di un danno o un vantaggio;
b) pur essendo emerso che, durante l'intero periodo in cui aveva esercitato le funzioni di sostituto procuratore a Marsala, la dott.ssa A aveva svolto una complessiva ingente mole di lavoro, ponendosi "ai vertici dell'ufficio" (afflitto da cronica insufficienza di organico), dovendosi così escludere la violazione del dovere di laboriosità, ad analoga conclusione non poteva pervenirsi in relazione a quello di diligenza, che nella specie, con riferimento alla specifica vicenda processuale, era risultato violato;
c) in particolare, durante la prima fase del procedimento penale, dal gennaio 2005 al 5 febbraio 2007, la dott.ssa A, come aveva sostanzialmente ammesso nella sua memoria, non aveva svolto, dopo aver ricevuto i primi parziali verbali di sequestro, alcuna attività di indagine, tanto da determinarsi infine alla presentazione della richiesta di archiviazione;
d) nella seconda fase, dal 24 aprile 2007 al settembre 2009, conseguita all'opposizione all'archiviazione, che aveva dato luogo all'ordine del GIP di procedere alla consulenza tecnica, l'incolpata si era limitata (fino al trasferimento a Perugia) ad attendere inutilmente il deposito degli elaborati peritali, senza attivarsi per dare impulso ai consulenti;
e) in tale arco temporale le due richieste di proroga dei termini delle indagini, non seguite dal concreto svolgimento delle stesse, e quella di archiviazione, non avrebbero potuto giustificare la sostanziale inerzia processuale connotante il ruolo svolto dal P.M. in quella vicenda;
f) ne' efficacia esimente poteva spiegare la, pur comprovata, circostanza che nell'ambito della ponderosa mole di lavoro gravante a suo carico, la dott.ssa A si fosse, nel periodo in questione, occupata con particolare impegno e con positivo esito (costituito dal rinvio a giudizio di alcuni imputati) di un procedimento di notevole rilevanza mediatica (relativa alla scomparsa della piccola D P), tenuto conto che l'obbligatorietà dell'azione penale e l'obbligo del P.M. di svolgere le necessarie indagini non autorizzavano lo stesso a compiere una scelta, operando una selezione arbitraria, tra reati di pari gravità ed offensività sociale, imponendo invece l'adozione di meri criteri di opportunità, sì da trovare un limite giustificativo soltanto in una soglia massima di capacità di smaltimento del lavoro dell'ufficio di appartenenza e del ruolo assegnato al singolo sostituto;
f) conseguentemente l'accertata ed ingiustificata inerzia per i due periodi biennali di cui all'incolpazione e l'evidenza del pregiudizio per le parti offese ed indebito vantaggio per l'indagato derivanti dall'archiviazione, scaturita da tale condotta, integravano gli elementi dell'illecito ascritto.
Avverso la suddetta sentenza la dott.ssa A ha proposto, a mezzo di difensore di fiducia, ricorso per cassazione affidato ad undici motivi.
Il Ministero della Giustizia non si è costituito.
MOTIVI DEL RICORSO
p.
1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), violazione degli artt. 326, 358, 415
e 407 c.p.p., per avere il giudice disciplinare ravvisato l'inerzia della dott.ssa A nel periodo compreso tra il gennaio 2005 ed il 5 febbraio 2007, senza tener conto che, essendo stati la notizia di reato iscritta a registro in data 22 luglio 2004 ed il termine semestrale per le indagini preliminari, già prontamente ed utilmente avviate, oggetto di due proroghe (a seguito di richieste del 5 marzo e del 21 ottobre 2005), con definitiva scadenza (tenuto conto della sospensione feriale) al 21 aprile del 2006, la medesima non avrebbe potuto, dopo tale ultima data, compiere alcuna ulteriore attività di indagine, se non violando la normativa processuale. Erronea, dunque, sarebbe stata la contestazione, recepita dalla Sezione Disciplinare, dell'inerzia relativamente al periodo compreso tra il 22/4/2006 ed il 5/2/2007 e carente ed illogica la motivazione, non essendosi tenuto conto della "meticolosa attività d'indagine" svolta dal magistrato, concretatasi nell'adozione, in data 18/8/2004, del provvedimento di sequestro delle cartelle cliniche e delle documentazioni inerenti ai tre ricoveri ospedalieri subiti dalla Agate (in Castelvetrano, Salemi e Roma, tra l'agosto 2002 ed il 21 settembre dello stesso annodata del decesso), cui avevano fatto seguito i rispettivi verbali di esecuzione del 25/8, 23/9 e 1/10/2004, l'assunzione a sommarie informazioni quali persone informate dei fatti, tramite i C.C., di due medici nelle date del 24/11/2004 e 18/1/2005 ed, infine, l'acquisizione agli atti, in data 28/1/2005 del verbale con il quale la "documentazione clinica di interesse fu