Cass. civ., sez. I, sentenza 29/12/1989, n. 5818
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Il procedimento contemplato dall'art. 264 secondo comma cod. civ., al fine dell'autorizzazione alla impugnazione del riconoscimento del minore, nonché della nomina di un curatore speciale, non ha natura contenziosa e si mantiene nell'ambito della volontaria giurisdizione, con la conseguenza che il provvedimento che lo definisce, ancorché reso in secondo grado in esito a reclamo, non è impugnabile con ricorso per Cassazione. Tale principio, però, trova deroga quando detto provvedimento statuisca sulla Competenza (o sulla giurisdizione), atteso che, in questa ipotesi, esso assume natura sostanziale di sentenza ed è quindi impugnabile su iniziativa di coloro che siano stati parti del procedimento, od avrebbero potuto esserlo (come i soggetti abilitati a promuoverlo, ai sensi della citata norma, non anche l'autore del riconoscimento).*
In tema d'impugnazione, per difetto di veridicità, del riconoscimento del figlio naturale, da parte del minore che sia stato riconosciuto, il procedimento camerale, contemplato dall'art. 264 secondo comma cod. civ., per il conseguimento dell'autorizzazione all'impugnazione stessa nonché della nomina di un curatore speciale, spetta, per materia, alla Competenza del tribunale per i minorenni, con riguardo ad entrambi i suddetti provvedimenti, ai sensi dell'art. 38 disp. Att. Cod. civ. (nel testo fissato dalla legge 4 maggio 1983 n. 184).*