Cass. pen., sez. I, sentenza 14/10/2022, n. 38821

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 14/10/2022, n. 38821
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38821
Data del deposito : 14 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CIAMPA MIMMO nato a ANDALI il 24/12/1967 avverso la sentenza del 01/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
fissato il ricorso con il rito scritto;
udita la relazione svolta dal Consigliere S A;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore G D L, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e la rideterminazione della pena in mesi tre di arresto ed euro 600 di ammenda;
lette le conclusioni del difensore, avv. G V, per C M, che ha concluso per la rideterminazione della pena nei termini indicati dal procuratore generale;

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Milano, in parziale riforma della sentenza pronunciata all'esito del rito abbreviato dal Tribunale di Monza in data 11 maggio 2021, rideterminava il trattamento sanzionatorio inflitto a Mimmo CIAMPA per il reato di cui all'art. 4 I. n. 110 del 1975 in mesi sei di arresto ed euro 600 di ammenda.

2. Ricorre Mimmo CIAMPA, a mezzo del difensore avv. G C V, che chiede l'annullamento della sentenza impugnata, denunciando la violazione del divieto di reformatio in peius e il vizio di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio che, come ammette la stessa Corte di appello, doveva essere ridotto della metà per il rito a fronte della sentenza di primo grado che aveva inflitto la pena di mesi quattro di arresto ed euro 800 di ammenda (pena base mesi sei di arresto ed euro 1.200 di ammenda).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, che lamenta anche l'errore in cui sarebbe incorso il giudice di appello nell'applicazione della diminuente per il rito abbreviato per le contravvenzioni, si duole fondatamente della violazione del divieto di reformatio in peius di cui all'art. 597 cod. proc. pen.
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