Cass. pen., sez. VII, ordinanza 20/12/2018, n. 57620

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VII, ordinanza 20/12/2018, n. 57620
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 57620
Data del deposito : 20 dicembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SECCHIATI MAURO nato a IESOLO il 20/07/1978 avverso la sentenza del 30/05/2017 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere R C;
Fatto e diritto Con sentenza del 30/05/2017 la Corte d'Appello di Venezia, in riforma della sentenza di primo grado, con cui S M era stato condannato a pena di giustizia per i reati: a) di cui agli artt. 81, comma secondo, 99, comma secondo, cod. pen., 73, comma 5, d.p.r. 309/90, in Jesolo ed in Eraclea, tra il settembre 2013 ed il febbraio 2015;
b) agli artt. 61 n..2, 611, comma secondo, 339 cod. pen., in Jesolo, il 11/09/2015, con la recidiva specifica infraquinquennale, revocava la pena accessoria inflitta all'imputato. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamenta vizio di motivazione in riferimento alla valutazione della prova dichiarativa in riferimento al capo b). Il ricorso è inammissibile, per assenza di specificità in quanto fondato su censure che, nella sostanza, ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634;
Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945;
Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). La sentenza in esame, con motivazione immune da censure di legittimità, ha ricordato come le dichiarazioni del Ronchese, persona assolutamente non coinvolta nella vicenda processuale, in quanto non era mai stato cliente dell'imputato, non presentassero alcun margine di opinabilità, potendo, come tali, essere poste a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità. In realtà, le censure aspirano ad una rivalutazione del compendio probatorio preclusa in questa sede. Secondo il costante insegnamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944;
Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento. La novella codicistica, introdotta con la L. del 20 febbraio 2006, n. 46 ,che ha riconosciuto la possibilità di deduzione del vizio di motivazione anche con il riferimento ad atti processuali specificamente indicati nei motivi di impugnazione, non ha mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane pur sempre un giudizio di legittimità, sicché gli atti eventualmente indicati, che devono essere specificamente allegati per soddisfare il requisito di autosufficienza del ricorso, devono contenere elementi processualmente acquisiti, di natura certa ed obiettivamente incontrovertibili, che possano essere considerati decisivi in rapporto esclusivo alla motivazione del provvedimento impugnato e nell'ambito di una valutazione unitaria, e devono pertanto essere tali da inficiare la struttura logica del provvedimento stesso. Resta, comunque, esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova. E' stato ulteriormente precisato che la modifica dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge n. 46 del 2006, non consente alla Cassazione di sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito mentre comporta che la rispondenza delle dette valutazioni alle acquisizioni processuali può essere dedotta nella specie del cosiddetto travisamento della prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze. (Sez. 4, n. 20245 del 28/04/2006, Francia, Rv. 234099). Quanto alla contestata ed applicata recidiva reiterata, va osservato che l'epoca risalente delle condanne non influisce in alcun modo sulla contestazione della recidiva reiterata, e, quanto al precedente afferente fattispecie depenalizzata, non vi è dubbio che sia irrilevante che il reato pregiudicante sia stato oggetto di abolitio criminis (Sez. 5, sentenza n. 35260 del 24/04/2013, Romano, Rv. 255768), il che comporta che il termine massimo di prescrizione, pari ad anni nove, non fosse maturato alla data di emissione della sentenza impugnata. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.•
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