Cass. pen., sez. VII, ordinanza 20/12/2018, n. 57620
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Testo completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SECCHIATI MAURO nato a IESOLO il 20/07/1978 avverso la sentenza del 30/05/2017 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere R C;
Fatto e diritto Con sentenza del 30/05/2017 la Corte d'Appello di Venezia, in riforma della sentenza di primo grado, con cui S M era stato condannato a pena di giustizia per i reati: a) di cui agli artt. 81, comma secondo, 99, comma secondo, cod. pen., 73, comma 5, d.p.r. 309/90, in Jesolo ed in Eraclea, tra il settembre 2013 ed il febbraio 2015;
b) agli artt. 61 n..2, 611, comma secondo, 339 cod. pen., in Jesolo, il 11/09/2015, con la recidiva specifica infraquinquennale, revocava la pena accessoria inflitta all'imputato. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamenta vizio di motivazione in riferimento alla valutazione della prova dichiarativa in riferimento al capo b). Il ricorso è inammissibile, per assenza di specificità in quanto fondato su censure che, nella sostanza, ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634;
Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945;
Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). La sentenza in esame,
udita la relazione svolta dal Consigliere R C;
Fatto e diritto Con sentenza del 30/05/2017 la Corte d'Appello di Venezia, in riforma della sentenza di primo grado, con cui S M era stato condannato a pena di giustizia per i reati: a) di cui agli artt. 81, comma secondo, 99, comma secondo, cod. pen., 73, comma 5, d.p.r. 309/90, in Jesolo ed in Eraclea, tra il settembre 2013 ed il febbraio 2015;
b) agli artt. 61 n..2, 611, comma secondo, 339 cod. pen., in Jesolo, il 11/09/2015, con la recidiva specifica infraquinquennale, revocava la pena accessoria inflitta all'imputato. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamenta vizio di motivazione in riferimento alla valutazione della prova dichiarativa in riferimento al capo b). Il ricorso è inammissibile, per assenza di specificità in quanto fondato su censure che, nella sostanza, ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634;
Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945;
Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). La sentenza in esame,
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