Cass. civ., sez. II, sentenza 21/06/2024, n. 17198

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Nel caso in cui il testatore ha disposto per testamento delle sue sostanze prevedendo a favore dei legittimari esclusivamente la quota di riserva, senza dispensa dalla collazione, l'obbligo di restituzione alla massa ereditaria di quanto ricevuto in eccedenza, rispetto al valore dei beni donati in vita, è una conseguenza legale della collazione imposta dal testatore ai legittimari e non richiede l'esperimento dell'azione di riduzione per lesione di legittima da parte dei coeredi testamentari.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 21/06/2024, n. 17198
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17198
Data del deposito : 21 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 34397/2018 Numero sezionale 1601/2024 Numero di raccolta generale 17198/2024 Data pubblicazione 21/06/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREM DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Oggetto: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Successione testamentaria. FELICE MNNA Presidente Collazione. Giudicato LINALISA CAVALLINO Consigliere Ud.23/05/2024 PU VINCENZO PICARO Consigliere-Rel. GIUSEPPE FORTUNATO Consigliere MURO CRISCUOLO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 34397/2018 R.G. proposto da: I G, in proprio e quale erede accettante con beneficio d'inventario l'eredità di INDRACCOLO ERSILIO, a sua volta erede di INDRACCOLO LUIGI, domiciliata ex lege in ROM, PIAZZA CUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dallo stesso avvocato G I (NDRGNN72M50L419Z), -ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale-

contro

INDRACCOLO ENRICO MRIA, elett.te domiciliato in ROM, VIA MERULANA N. 247, presso lo studio dell'avv. FRANCESCO DI GIOVANNI (C.F. DGVFNC56P14H501Y), che lo rappresenta e Numero registro generale 34397/2018 Numero sezionale 1601/2024 Numero di raccolta generale 17198/2024 difende congiuntamente all'avv. MRCELLO MRCUCCIO (C.F. Data pubblicazione 21/06/2024 MRCFNC38C14D863D) per procura a margine del controricorso con ricorso incidentale, -controricorrente e ricorrente incidentale- nonché

contro

VALENTINI INDRACCOLO ANDREA, elett.te domiciliato in LECCE, VIA ZANARDELLI N. 115, presso lo studio dell'avvocato CARLO STASI (STSCRL54H04E506J), che lo rappresenta e difende per procura in calce al controricorso avverso il ricorso incidentale, -controricorrente al ricorso incidentale- nonchè

contro

PISANELLI EMNUELE MSSIMO, INDRACCOLO LUIGI, INDRACCOLO ANNA, ALBANO ILENIA, VALENTINI INDRACCOLO FEDERICA e VALENTINI INDRACCOLO FEDERICA, -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di LECCE n.426/2018 depositata il 16.4.2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23.5.2024 dal Consigliere VINCENZO PICARO.

FATTI DI CAUSA

In data 9.4.1991 decedeva in Lecce l'avv. Luigi I (nato a Lecce il 3.3.1920), coniugato con V G, dalla quale aveva avuto tre figli, I A coniugata Valentini (che a sua volta aveva avuto due figli, Giovanni ed Andrea, che avevano poi aggiunto al cognome paterno quello della madre I), 2 di 25 Numero registro generale 34397/2018 Numero sezionale 1601/2024 Numero di raccolta generale 17198/2024 I E (che a sua volta aveva avuto due figli, Luigi, d'ora Data pubblicazione 21/06/2024 in poi indicato come I L j, e G) ed I E M. Con testamento pubblico redatto dal notaio Vincenzo Resta del 25.11.1989, pubblicato il 15.4.1991, rep. n. 93726, racc. n. 14317, I L aveva lasciato l'intera quota disponibile del suo patrimonio ai quattro nipoti figli dei suoi figli Anna ed E (Valentini I Giovanni, V I A, I L j e I G), ponendo a carico dei legittimari (il coniuge V G ed i figli I A, E ed E M), ai quali lasciava solo la quota loro riservata per legge, con l'obbligo “di conferire ai coeredi con imputazione alle rispettive quote quanto già ricevuto a titolo di liberalità e quanto per legge soggetto a collazione”, contestualmente revocando “ogni sua eventuale dispensa in tal senso”. Nel novembre 1991 Valentini I Giovanni e V I A, a seguito della morte del nonno materno, convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Lecce i coeredi per sentir dichiarare aperta la successione testamentaria di I L, per lo scioglimento della comunione previa condanna dei coeredi legittimari a conferire i beni donati loro in vita dal de cuius, con attribuzione dei beni caduti in successione ai singoli coeredi nelle quote previste dal testamento, con assegnazione dei beni donati ai legittimari che li avevano ricevuti, e con l'obbligo di restituzione alla massa ereditaria dell'eventuale supero (ossia della differenza tra il valore dei beni donati all'apertura della successione rispetto alla quota di riserva loro assegnata dal testatore). Si costituivano in primo grado I E ed I G, che aderivano alle domande degli attori, chiedendo a loro volta che fossero adottate tutte le statuizioni sulle collazioni dovute per legge e per volontà del testatore. 3 di 25 Numero registro generale 34397/2018 Numero sezionale 1601/2024 Si costituiva in primo grado I E M, che contestava Numero di raccolta generale 17198/2024 la validità della clausola testamentaria di revoca della dispensa da Data pubblicazione 21/06/2024 collazione ed il diritto dei nipoti di richiedere la collazione dei beni donati ai legittimari, in quanto, a suo avviso, l'istituto della collazione poteva operare, in base all'art. 737 cod. civ., solo nella successione legittima e non in quella testamentaria. Si costituiva V G, senza prendere posizione a favore dell'una o dell'altra tesi, mentre I A ed I L j restavano contumaci. Con la sentenza non definitiva n. 1556/97 del 24.2.1997 il Tribunale di Lecce dichiarava soggetti a collazione i beni immobili donati da I L ai figli I A, E ed E M, ma nel contempo dichiarava momentaneamente non applicabile la collazione per la necessità di determinare preventivamente la porzione disponibile, e con separata ordinanza disponeva l'espletamento della CTU Zocco per la determinazione del valore dei beni relitti, e dei beni donati ai figli dal defunto, alla data di apertura della successione. Contro tale sentenza proponeva appello in via principale I E M, reiterando le sue contestazioni in ordine alla validità della clausola testamentaria di revoca della dispensa da collazione delle donazioni ed in ordine all'applicabilità della collazione nella successione testamentaria, ed estendendo la contestazione in via subordinata all'operatività della collazione a favore dei nipoti chiamati a succedere al nonno in via diretta, e non per rappresentazione, ed alla riferibilità della collazione all'atto di donazione di I L a favore dei figli a rogito del notaio L B del 31.3.1956, rep. n. 69459, perché asseritamente avente ad oggetto beni dotali di V G e non beni di proprietà del donante. G V G proponeva, a sua volta, appello incidentale. 4 di 25 Numero registro generale 34397/2018 Numero sezionale 1601/2024 La sentenza n. 1556/97 del 24.2.1997 del Tribunale di Lecce veniva Numero di raccolta generale 17198/2024 confermata dalla sentenza della Corte d'Appello di Lecce n. Data pubblicazione 21/06/2024 54/2001, che rigettava l'impugnazione di I E M. La Corte territoriale riconosceva che la collazione operava nella divisione dei beni caduti in successione di I L;
che i legittimari vi erano tenuti anche a favore dei nipoti chiamati a succedere per testamento e non per rappresentazione;
e che non vi era stata alcuna dispensa da collazione nell'atto del notaio B del 31.3.1956, rep. n. 69459. La sentenza della Corte d'Appello di Lecce n. 54/2001 era impugnata per cassazione da I E M, il cui ricorso era respinto da questa Corte con sentenza n. 3013/2006. Il giudizio era, poi, proseguito davanti al Tribunale di Lecce, quindi riassunto da V I A, a seguito della morte di I E, nei confronti della vedova Pisanelli Vita Rita e dei figli dello stesso I G e I L j, ed a seguito della morte di Valentini I Giovanni, nei confronti della vedova Albano Ilenia, dei figli Valentini I Federica e Valentini I L e della madre I A (già parte in proprio), oltre che nei confronti delle altre parti originarie. In tale giudizio veniva espletata una seconda CTU (dal dott. G M e dall'arch. M L M) per la valutazione dei beni ereditari al momento della divisione (la CTU Zocco era del 2000) e per la rivalutazione delle quote di due società immobiliari (la Immobiliare Generano S.R.L. e l'Immobiliare Sant'Emiliano S.R.L.) facenti parte dell'asse ereditario anche alla data di apertura della successione, in quanto la CTU Zocco aveva considerato solo i dati di bilancio (senza note integrative), ma non quelli dello stato attivo e passivo relativo alle attività di costruzione da esse svolte, nonché per la predisposizione di un progetto divisorio e di un piano di riparto. 5 di 25 Numero registro generale 34397/2018 Numero sezionale 1601/2024 Il Giudice istruttore riteneva, poi, che i valori delle quote delle Numero di raccolta generale 17198/2024 società immobiliari stimati all'apertura della successione dal CTU Data pubblicazione 21/06/2024 Zocco potessero semplicemente essere maggiorati degli interessi maturati fino alla divisione, ed avallava il progetto di divisione predisposto con la seconda CTU, che in assenza di azioni di riduzione, prevedeva che I E M trattenesse i beni immobili a lui donati dal padre I L con l'atto del notaio B del 31.3.1956, rep. n.69459, pur avendo essi alla data di apertura della successione un valore superiore alla quota di legittima a lui riservata dal testatore. All'udienza fissata per la discussione del progetto di divisione (21.7.2015), V I A rendeva noto che lo zio I E M aveva ottenuto dal Comune di Lecce il versamento delle somme spettanti all'eredità di I L in esecuzione della sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche di Napoli n. 150/2007, confermata dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 15045/2009 del 26.6.2009, producendo la relativa documentazione, e chiedeva la restituzione alla massa ereditaria di quelle somme ai fini della divisione. Nella stessa sede I G aderiva a tali richieste, mentre I E M si opponeva alla restituzione delle somme ottenute, indicandone un diverso ed inferiore ammontare. Con la sentenza definitiva n. 2489/2016 del 18.5.2016 il Tribunale di Lecce, per quanto ancora rileva, considerato il valore della massa ereditaria da dividere di I L, stimata dalla seconda CTU in € 4.842.853,41 (tenendo conto per le quote sociali solo degli interessi maturati dalla valutazione di bilancio alla data di apertura della successione fino alla divisione e non tenendo conto delle somme che I E M avrebbe dovuto restituire alla massa ereditaria per effetto della collazione in misura pari all'esubero del valore dei beni

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